I (NON) poteri dei segretari comunali - atti a rilevanza esterna solo ai Dirigenti
[color=red][b]TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 13 ottobre 2016 n. 1532 [/b][/color]
Pubblicato il 13/10/2016
N. 01532/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01163/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2016, proposto da:
Salvatore xxxx, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Baglivo C.F. BGLNNA81T62D851L, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ungaretti,9b;
contro
Comune di Nociglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Millefiori C.F. MLLTMS57C10B822M, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Mannarino N. 11/A;
nei confronti di
Pasquale yyyy non costituito in giudizio;
per l’annullamento
[b]della nota comunale prot. n. 20160002568 del 21 giugno 2016, a firma del Segretario generale, con la quale il Comune di Nociglia ha rigettato le osservazioni ex art. 10-bis, L. n. 241/1990 presentate dal ricorrente, confermando la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione all’affitto d’azienda;[/b]
nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Nociglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2016 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso all’esame il ricorrente propone:
– in via principale azione di annullamento delle note epigrafe con le quali il Segretario generale, in relazione all’istanza di cessione dell’attività di concessione di suolo pubblico, ha rigettato le osservazioni ex art. 10-bis, L. n. 241/1990 presentate dal ricorrente, confermando la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione all’affitto d’azienda;
– in via subordinata e alternativa, azione volta ad ottenere la declaratoria del silenzio-inadempimento in ordine all’istanza del 15.3.2016 con la quale ha richiesto di essere autorizzato alla stipula di un contratto di affitto d’azienda per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande connessa alla concessione-convenzione per l’occupazione permanente di suolo pubblico, oltre al risarcimento del danno da ritardo;
– cumulativamente domanda volta ad ottenere l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal – Comune di Nociglia per non aver individuato il cessionario subentrante.
A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione art.5 della convenzione – concessione del 30.01.2008 – violazione e falsa applicazione dell’art.6l.r. 24 del 2015(codice del Commercio) – violazione e falsa applicazione dell’art.28 d.lgs. 114/1998- violazione dell’art.41 Cost.
Violazione e falsa applicazione dell’art.3 L.241/1990- violazione dell’art.97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa – eccesso di potere per carente e contraddittoria motivazione – carenza di istruttoria – errore nei presupposti – sviamento di potere –illogicità e ingiustizia manifesta – travisamento dei fatti – contraddittorietà interna ed esterna.
Violazione dell’art.62 L.R. n.24 del 2015 – violazione e falsa applicazione dell’art.8, regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, approvato con delib. C.C. 30 del 25.5.1994 – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, anche alla luce del silenzio assenso formatosi sull’istanza di proroga della sospensione del 29.6.2015 – violazione del principio del legittimo affidamento.
Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto sotto distinto profilo – perplessità dell’azione amministrativa.
Violazione e falsa applicazione dell’art.97, 107,109 comma2,48 TUEL – violazione dell’art.71 Statuto del Comune di Nociglia – incompetenza del Segretario comunale.
In subordine, ove dovesse ritenersi la natura non provvedimentale degli atti impugnati – per l’acclaramento dell’obbligo di provvedere: violazione dell’art.2 L.241/1990 e dell’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo – diritto al risarcimento del danno ingiusto e/o dell’indennizzo ex art.2 bis L.241/1990.
In via principale e cumulativa, azione di accertamento del silenzio inadempimento sotto distinto profilo e/o di violazione dell’art.11 L.241/1990 e conseguente azione di condanna al risarcimento del danno ex art.90 cpa.
Violazione della convenzione concessione del 30.1.2008 – violazione del successivo accordo di cui alla nota prot. 2463 del 14.5.2013 – violazione dell’art.11 L.241/1990 – silenzio inadempimento per mancata esecuzione dell’accordo – violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all’art.1375 c.c. – eccesso di potere per contraddittorietà tra atti amministrativi – violazione del principio del legittimo affidamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Nociglia eccependo l’infondatezza del ricorso.
Nella camera di consiglio del 7 settembre il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
[color=red][b]Il ricorso è fondato.[/b][/color]
[color=red][b]In particolare, riveste carattere assorbente il difetto di competenza del Segretario comunale ad adottare le note impugnate.[/b][/color]
[b]Invero, in applicazione dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti locali) al segretario comunale sono affidati compiti di coordinamento dell’attività dei dirigenti e degli uffici cui questi ultimi sono preposti, nonché di sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni, senza che, però, detti dirigenti – cui è assegnata una sfera di attribuzioni derogabile solo con norma primaria – assumano diretta responsabilità nei confronti del segretario. Pertanto, l’attribuzione al segretario comunale dei compiti di sovrintendenza e di coordinamento non può essere intesa nel senso che allo stesso sia concesso un potere di sostituzione dei dirigenti nell’emanazione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza (Cons. Stato Sez. IV, 04-02-2014, n. 494 ).[/b]
La norma dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), al terzo comma, affida invece ai dirigenti degli enti locali tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, e segnatamente, rimette alla competenza dei dirigenti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo. Nei comuni privi di dirigenti, detti compiti possono essere attribuiti, con provvedimento sindacale, ai responsabili degli uffici e servizi dell’ente, indipendentemente dalla qualifica da essi posseduta (art. 109, comma 2).
[b]Nella specie, le note impugnate, a firma del Segretario comunale sono atti che, obiettivamente, impegnano l’amministrazione verso l’esterno in quanto indicano le ragioni della impossibilità di accogliere l’istanza presentata dal ricorrente per la stipula di un contratto di affitto di azienda. In particolare, la disamina della nota 21.5.2016 evidenzia la sua natura provvedimentale laddove risultano espresse le seguenti conclusioni “rispetto alla precedente comunicazione dell’11.5.2016 non risultano acquisti nuovi elementi idonei alla ridefinizione della richiesta del sig. Puce e, pertanto, le osservazioni presentate ex art. 10 bis della L.241/1990 non possono essere accolte”.[/b]
Dal che discende la sussistenza del vizio di competenza censurato nel ricorso.
L’accoglimento del ricorso sotto l’aspetto suindicato comporta l’assorbimento delle ulteriori censure ivi comprese quelle dirette a censurare l’inerzia della P.A. comunale, per non aver individuato il cessionario subentrante, atteso che l’annullamento delle note citate comporta l’obbligo per la P.A. di definire il procedimento in questione.
Tale circostanza comporta, altresì, allo stato, la reiezione della domanda risarcitoria, potendo la stessa aver seguito solo successivamente alla definizione del procedimento medesimo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda principale; respinge, allo stato, la domanda risarcitoria.
Condanna il Comune di Nociglia al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in €1500,oltre oneri e accessori ex lege.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Patrizia Moro Antonio Pasca