Egr. Dottore
il comune vuole adottare un nuovo regolamento per noleggio con conducente autovetture e taxi, vorrei conoscere quali sono gli adempimenti, passo passo, per arrivare all'indizione dei bandi.
Di seguito allego un elenco degli adempimenti. Posso seguire tale schema?
Egr. Dottore
il comune vuole adottare un nuovo regolamento per noleggio con conducente autovetture e taxi, vorrei conoscere quali sono gli adempimenti, passo passo, per arrivare all'indizione dei bandi.
Di seguito allego un elenco degli adempimenti. Posso seguire tale schema?
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ADEMPIMENTI
1. SPEDIRE UNA COPIA ALLE VARIE ASSOCIAZIONI PER IL PARERE ( telefonare all’ANAV / 080 5482233 per farsi dare il recapito di altre Associazioni di categoria del settore taxi, del settore noleggio e associazioni utenti)
[color=red]OK, è sempre utile ed opportuna una "concertazione" con le parti sociali ed ovviamente gli uffici coinvolti (polizia locale, commercio ecc...)[/color]
2. NOMINARE COMMISSIONE CONSULTIVA (con determinazione del Responsabile dietro direttive del Sindaco) COSI’ COMPOSTA: Sindaco o suo delegato, Ass. Turismo, Rappresentante categoria Taxi, Rappresentante categoria Noleggio, Rappresentante Utenti, Segretario.
[color=red]OK[/color]
3. DETERMINARE IL NUMERO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. SENTITA LA COMMISSIONE CONSULTIVA.
[color=red]OK, per faqrlo occorre però uno STUDIO SOCIO-ECONOMICO. Non è una mera scelta discrezionale. Di solito lo studio analizza il contesto e ne ricava l'esigenza di un numero fra X e X+Y di licenze fra cui la Giunta decidce[/color]
4. ENTRO 150 GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE VIENE INDETTO CONCORSO CON BANDO PUBBLICO CON DELIBERAZIONE DELLA G.M.
[color=red]OK[/color]
5. NOMINARE LA COMMISSIONE DI CONCORSO (Sindaco + due esperti del settore + segretario) CON DELIBERAZIONE DELLA G.M.
[color=red]NO, nomina da parte del Responsabile del Servizio (ma non escluderei la Giunta), tuttavia SENZA POLITICI[/color]
6. L’UFFICIO ESAMINA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E REDIGE L’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI (determina del Responsabile)
[color=red]OK[/color]
7. LA COMMISSIONE DI CONCORSO REDIGE LA GRADUATORIA DEI CANDIDATI AMMESSI E LA TRASMETTE ALLA G.M. PER L’APPROVAZIONE
[color=red]No, formalmente la graduatoria è del responsabile, sulla base del verbale della Commissione.
La Giunta NON APPROVA. Il Dirigente approva[/color]
8. ENTRO 10 GIORNI DALL’APPROVAZIONE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE L’UFFICIO DA’ FORMALE COMUNICAZIONE AI CANDIDATI DELL’ESITO DEL CONCORSO, ASSEGNANDO UN TERMINE DI 30 GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
[color=red]OK, il sistema della graduatoria provvisoria e poi definitiva è corretto. NON OBBLIGATO, ma lo suggerisco[/color]
9. ENTRO 30 GIORNI DALL’ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IL RESPONSABILE RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI O LICENZE
[color=red]OK, fermo restando il divieto di integrazione, ma il solo SOCCORSO ISTRUTTORIO. Non puoi accogliere nuova documentazione la solo chiarimenti (si applicano, in analogia, le norme sugli appalti)[/color]
10. ISTITUIRE TARIFFE MASSIME E RELATIVI SUPPLEMENTI PER I TAXI (con deliberazione della G.M. previo parere della Commissione Consultiva)
[color=red]OK[/color]
Rammenta una condizione di partecipazione che pochi interpretano bene.
Copio un pezze della sentenza del CdS n. 40/2015:
[i]L’art. 9 dispone, inoltre, che “al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima”.
Tali previsioni (già da tempo vigenti all’epoca del trasferimento, avvenuto nel 1998, della originaria licenza) sono riprodotte, senza appezzabili differenze, nell’art. 8 della legge regionale n. 58 del 26 ottobre 1993 e nel regolamento comunale che disciplina gli autoservizi pubblici non di linea.
Le norme richiamate, così come ritenuto dall’Amministrazione e dal T.A.R. nella sentenza impugnata, impediscono in via definitiva, a chiunque abbia trasferito la propria licenza, di conseguirne una nuova per concorso pubblico, mentre l’interessato può solo ottenere una nuova licenza in via traslativa, quindi, a titolo oneroso, sempre che siano trascorsi almeno cinque anni dal trasferimento della originaria licenza.
Qualora il legislatore non avesse inteso porre distinzioni in ordine alle due fattispecie, quanto alla acquisizione di una nuova licenza da parte di chi abbia in precedenza trasferito la propria, avrebbe utilizzato una formula più semplice, prevedendo unitariamente la impossibilità per chiunque di conseguire una nuova licenza taxi, se non decorsi almeno cinque anni dalla cessione di quella precedentemente posseduta
La ratio della norma – e ciò la sottrae ai profili di illogicità dedotti dall’appellante - è da individuare, poi, nell’avvertita esigenza di evitare possibili fenomeni speculativi, atteso che la licenza conseguita per concorso è di carattere gratuito.[/i]