Data: 2016-10-15 08:15:03

Scia o permesso

Online Peter
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Scia o permesso
« il: 14 Ottobre 2016, 15:41:01 »
Ripropongo il post nella sezione regionale corretta.
Una legge regionale del 1987 (art. 7) dispone che un cambio di destinazione d'uso che comporta una nuova categoria funzionale (da ufficio a commerciale) deve essere effettuato con la vecchia concessione. Alla luce dell'art 23 ter del 380/2001 sul cambio di destinazione d'uso e sui commi 3 e 4 sull'alternativita' tra super scia è permesso, fermi restando i casi in cui la legge regionale restringa le ipotesi di super scia, il cambio di destinazione da ufficio a commercio si può fare con super scia o rimane vigente la legge regionale del 1987, non abrogata, che richiede la vecchia concessione e quindi il permesso?

riferimento id:36596

Data: 2016-10-15 08:20:13

Re:Scia o permesso

Abbiamo già risposto:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=36584.msg69621#msg69621

riferimento id:36596

Data: 2016-10-15 09:48:03

Re:Scia o permesso

L'ho riproposto qui perché la legge regionale di riferimento è quella laziale

riferimento id:36596

Data: 2016-10-16 10:22:01

Re:Scia o permesso

Cassazione è severa, Consiglio di Stato più possibilista ... vedi sentenze e norme

[b]Cons. Stato Sez. V, 03-05-2016, n. 1684
[/b]Il mutamento di destinazione d'uso non autorizzato, attuato senza opere, comporta una c.d. variazione essenziale sanzionabile se ed in quanto comportante una variazione degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, ossia dei carichi urbanistici relativi a ciascuna delle categorie urbanistiche individuate nella fonte normativa statale in cui si ripartisce la c.d. zoning del territorio. In caso contrario, non essendo stata realizzata alcuna opera edilizia né alcuna trasformazione rilevante, il mutamento d'uso costituisce espressione della facoltà di godimento, quale concreta proiezione dello ius utenti, spettante al proprietario (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto, Venezia, sez. II, n. 91/2015).

[b]Cass. pen. Sez. III, 05-04-2016, n. 26455 (rv. 267106)
[/b]In tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d'uso senza opere è assoggettato a D.I.A. (ora SCIA), purché intervenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria o, se il cambio d'uso sia eseguito nei centri storici, anche all'interno di una stessa categoria omogenea. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di locali trasformati mediante opere edilizie da cantina garage ad abitazione, con conseguente passaggio dalla categoria d'uso non residenziale alla diversa categoria residenziale). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Roma, 07/10/2015)

[b]Cass. pen. Sez. III, 24-06-2014, n. 39897
[/b]In materia edilizia, l'unico caso in cui il mutamento della destinazione d'uso senza opere può essere liberamente consentito è quello in cui vi sia una totale omogeneità tra la categoria urbanistica di partenza e quella conseguente al mutamento stesso, in modo che non vi sia alcun aggravamento del carico urbanistico esistente.

****************

[color=red][b]Lazio - L.R. 2-7-1987 n. 36
[/b][/color]Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure.
Pubblicata nel B.U. Lazio 20 luglio 1987, n. 20.
(giurisprudenza)

Art. 7

Gli strumenti urbanistici generali debbono, per ciascuna delle zone omogenee previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, stabilire le categorie di destinazione d'uso ammesse con riferimento a quelle previste dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35.

I piani particolareggiati e gli altri strumenti attuativi potranno, nell'ambito di ciascuna delle categorie stabilite dallo strumento urbanistico generale, procedere all'indicazione di più specifiche destinazioni d'uso.

[color=red][b]Le modifiche di destinazione d'uso con o senza opere a ciò preordinate, quando hanno per oggetto le categorie stabilite dallo strumento urbanistico generale, sono subordinate al rilascio di apposito permesso di costruire, mentre quando riguardano gli ambiti di una stessa categoria sono soggette a denuncia di inizio attività da parte del sindaco (27).
[/b][/color]

Nei centri storici, come definiti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 è di norma vietato il mutamento delle destinazioni d'uso residenziali.

Per l'attuazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, approvati o da approvarsi ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, nei comuni capoluogo di provincia, le aree con destinazione non residenziale assegnate in diritto di proprietà od in diritto di superficie, qualora non a servizio delle residenze, non possono superare, in termini volumetrici, il 10 per cento di quelle residenziali, con esclusione delle volumetrie già autorizzate.

[b](27) Comma così modificato dall'art. 35, L.R. 11 agosto 2008, n. 15. Le modifiche apportate dal suddetto art. 35 riguardano la sostituzione, rispettivamente, delle parole "concessione edilizia" con le parole "permesso di costruire" e della parola "autorizzazione" con le parole "denuncia di inizio attività". Quest'ultima modifica però non tiene in debito conto le parole esistenti nel prosieguo del comma: "da parte del sindaco", per cui dalla nuova formulazione dello stesso sembrerebbe che competa al sindaco denunciare l'inizio dell'attività.[/b]


************

[size=14pt][b]D.P.R. 6-6-2001 n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)[/b][/size]
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
Art. 23-ter  Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante (91)

1.  [color=red][b]Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali[/b][/color], costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a)  residenziale;
a-bis)  turistico-ricettiva;
b)  produttiva e direzionale;
c)  commerciale;
d)  rurale.
2.  La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
3.  Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
(91) Articolo inserito dall’ art. 17, comma 1, lett. n), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

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