Buongiorno,
mi è stata posto questo quesito. Un soggetto vorrebbe svolgere l'attività di acconciatore al domicilio della clientela. Il regolamento adottato nel mio Comune afferma che " Non è consentito lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante...." . Devo quindi negare lo svolgimento dell'attività a domicilio della clientela o è il regolamento che non è aggiornato ? Esiste qualche norma a livello nazionale o regionale che vieta lo svolgimento dell'attività di acconciatore al domicilio della clientela?
Grazie
L'art. 6 del Reg. reg. 28-11-2011 n. 6 prevede i luoghi ove sia possibile svolgere l'attività:
- l'attività di acconciatore può essere svolta [u]esclusivamente in locali dotati di specifica destinazione d'uso[/u];
- non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante;
- è possibile esercitare l'attività anche [u]presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive [...][/u].
Quindi o rientra nell'ultimo caso o normalmente non è possibile.