Buongiorno,
avremmo bisogno di qualche chiarimento relativo all'istituzione di mercati di filiera corta.
L'art. 1, comma 2 del DM 20/11/2007 prevede la possibilità di istituire o autorizzare tali mercati: da cosa dipende la differenza di procedura? Si istituisce se l'iniziativa parte dall'Amministrazione Comunale e si autorizza se la richiesta parte dagli operatori? Oppure ciò è collegato alla proprietà pubblica o privata dell'area dove verrà istituito il mercato?
Nel caso alcuni degli operatori presentino istanza per un mercato di filiera corta su area privata quale è la documentazione da presentare e quali gli adempimenti da effettuare (da parte del richiedente e da parte del Comune), sia al momento dell'istituzione che successivi?
L'istituzione del mercato può avvenire in forma sperimentale prima di trasmettere la comunicazione all'assessorato regionale all'agricoltura? Se sì quanto può durare la sperimentazione?
Grazie
Virna Seravalle
il DM citato esprime delle linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
Le amministrazione comunali possono delineare un regolamento comunale ad hoc sulla base di queste linee di indirizzo. Quindi, il DM non dettaglia tutta la fattispecie ma rimanda ai comuni. Difatti:
[i]Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il comune accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonché delle disposizioni di cui al presente decreto e del disciplinare di mercato di cui all'art. 4, comma 3, e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi e ne danno comunicazione agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
[/i]
Quindi la differenza fra istituzione o autorizzazione deriva da chi avvia il procedimento. Se gli operatori presentano una domanda allora seguirà un’autorizzazione. Per la proprietà privata rammenta il comma 8-ter del d.lgs. n. 228/2001:
[i]L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati[/i]
Su cosa far presentare posso consigliarti di agire insieme alle associazioni di categoria e poi redigere un disciplinare (condizione obbligatoria). In ogni caso occorre una domanda con tutte le specificazioni dimensionali e temporali nonché con tutte le garanzie del rispetto delle condizioni di cui al DM citato.
Nella discrezionalità amministrativa che hai puoi autorizzare nel modo che vuoi: sperimentale o meno. Su area privata vedo già più difficile specificare un termine ma vedo corretto dare delle prescrizioni per l’impatto urbano che può avere.