Data: 2016-10-14 05:55:58

Toscana - DISCIPLINA DEI CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Toscana - DISCIPLINA DEI CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

[img width=300 height=175]http://www.cimiteroperanimali.it/images/cimitero1.jpg[/img]

[color=red][b]Delibera n.984 del 11-10-2016
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione). Approvazione definitiva.[/b][/color]

[b]REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2015, N. 9 (DISCIPLINA DEI CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE)[/b]
SOMMARIO
preambolo
Art. 1- Oggetto
Art. 2- Localizzazione dei cimiteri
Art. 3- Procedimento autorizzativo
Art. 4- Caratteristiche del terreno
Art. 5- Requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri
Art. 6- Registro dei cimiteri
Art. 7- Modalità di trattamento delle spoglie
Art. 8- Inumazione
Art. 9- Cremazione
Art. 10- Requisiti degli impianti di cremazione
Art. 11- Esumazione
Art. 12- Dismissione dei cimiteri
Art. 13- Vigilanza
Art.14 - Obblighi di adeguamento
Art.15 - Disposizioni transitorie
Visto l'articolo 117 comma 6 della Costituzione;
visto l'articolo 42 comma 2 dello Statuto;
visto l'articolo 66 comma 3 dello Statuto;
vista la legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali
d'affezione)ed in particolare l'articolo 4;
vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del
territorio);
visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 5 maggio 2016;
vista la preliminare deliberazione di approvazione dello schema di regolamento n.
597 del 21 giugno 2016;
visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del
regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n.4;
visto il parere favorevole della terza commissione consiliare competente espresso in
data 28 luglio 2016;
visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta
del 12 luglio 2016;
visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del
regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4.
Considerato quanto segue:
• La legge regionale 9/2015 contiene solo alcune disposizioni che necessitano di
essere attuate e sviluppate con il presente regolamento.
• Gli aspetti che necessitano di tale attuazione riguardano il procedimento
amministrativo di carattere edilizio per la realizzazione dei cimiteri d'affezione,
i requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri stessi, e le modalità di
trattamento delle spoglie, con particolare riferimento ai requisiti degli impianti
di cremazione.
• Occorre intestare espressamente al comune la funzione di vigilanza sul
funzionamento di tali strutture, essendo il comune titolare delle funzioni
autorizzative, sia edilizie sia gestionali.
• In merito all'invito contenuto nel citato parere favorevole della Commissione
consiliare, relativo all' introduzione di procedure semplificate per
l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del
presente regolamento, gli articoli 30 e 32 della l.r. 65/2014 prevedono
procedure semplificate per le varianti agli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica unicamente nell’ambito del territorio urbanizzato.
• E’ possibile tuttavia rendere meno onerosi gli adempimenti a carico dei
comuni, prevedendo che l’adeguamento alle disposizioni del presente
regolamento, nei termini previsti, riguardi esclusivamente l’individuazione
delle aree idonee ad ospitare i cimiteri all’interno dello strumento di
pianificazione territoriale, ossia il piano strutturale di cui all’articolo 10,
comma 2 della l.r. 65/2014, e che l’esatta localizzazione del cimitero avvenga
in una fase successiva, attraverso lo strumento di pianificazione urbanistica,
ossia il piano operativo di cui all’articolo 10, comma 3 della l.r. 65/2014,
preliminarmente all’approvazione del progetto dell’impianto.
LA GIUNTA REGIONALE
APPROVA
IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i requisiti tecnici, le modalità operative e
procedurali, nonché le modalità di dismissione delle strutture deputate ad accogliere
le spoglie degli animali d’affezione, così come definiti dall’articolo 2 della legge
regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri degli animali d’affezione).
Articolo 2
Localizzazione dei cimiteri
1. I cimiteri per animali d'affezione devono essere localizzati all’interno delle aree
considerate idonee dagli strumenti della pianificazione territoriale comunale e a tal
fine individuate dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale in base alle
indicazioni del presente regolamento.
2. Nella realizzazione dei cimiteri deve essere garantita la presenza di idonee fasce
di rispetto, libere da insediamenti, intorno alle aree di inumazione e cremazione, della
dimensione minima pari a 100 metri all'interno del territorio urbanizzato, come
definito dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del
territorio), e pari a 50 metri all'esterno di tale territorio.
Articolo 3
Procedimento autorizzativo
1. I privati interessati alla realizzazione o all’ampliamento di cimiteri per animali
d’affezione devono richiedere al comune, tramite lo sportello unico del comune, il
rilascio del permesso di costruire di cui all’articolo 134 della l. r. 65/2014. L’istanza
deve essere corredata, oltre che dalla documentazione necessaria per conseguire il
titolo abilitativo per le opere edilizie ai sensi della l.r. 65/2014, anche dalla seguente
documentazione:
a) relazione idrogeologica della zona interessata dall’intervento, con particolare
riguardo alla composizione chimico-fisica del terreno, alla profondità ed alla
direzione delle falde acquifere;
b) relazione tecnico-sanitaria contenente:
b1) la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione,
all'orografia ed all'estensione dell'area oggetto di intervento;
b2) gli elementi per la verifica di compatibilità del sito sotto gli aspetti igienicosanitari
anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica;
b3) l’indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi
assimilati ai rifiuti urbani;
b4) cartografia in scala adeguata a rappresentare, oltre alla zona oggetto di
costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con l'individuazione di
qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini della tutela della zona di rispetto
di cui all'articolo 94, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale);
2. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 141 della l.r. 65/2014, il comune
richiede tramite lo sportello unico parere igienico-sanitario alla struttura competente
in materia di igiene e sanità pubblica della locale Azienda USL.
3. La realizzazione dei cimiteri su iniziativa dei privati avviene previa approvazione
di un progetto unitario convenzionato, ai sensi dell'articolo 121 della l.r. 65/2014.
Nella convenzione o atto d’obbligo il soggetto attuatore si impegna a:
a) realizzare contestualmente le opere di urbanizzazione necessarie;
b) mantenere la destinazione d’uso prevista dallo strumento della pianificazione
urbanistica comunale;
c) gestire le strutture cimiteriali e le attività che ivi si svolgono nel rispetto di quanto
stabilito dal presente regolamento;
d) sostenere integralmente le spese relative all’integrale rimessa in pristino dell’area
a seguito di dismissione.
4. Nel progetto sono individuate le fasce di rispetto di cui all’articolo 2, comma 2.
5. La realizzazione e l'ampliamento di cimiteri per animali d'affezione da parte di
soggetti pubblici è disciplinata dall'articolo 7 del decreto del presidente della
Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia). I soggetti pubblici sono tenuti comunque ad
acquisire il parere di cui al comma 2.
Articolo 4
Caratteristiche del terreno
1. I campi destinati all’interramento delle spoglie devono essere ubicati in suolo
idoneo per natura geologica e mineralogica nonché per proprietà meccaniche e
fisiche, che sia asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per
l’acqua di favorire la mineralizzazione delle spoglie. Il suolo dovrà inoltre essere
adatto allo scasso per almeno 150 centimetri; tali caratteristiche possono essere
ottenute con terreno da riporto e/o sostituzione.
2. I campi destinati all’interramento delle spoglie devono rispettare la distanza
minima di 200 metri nei confronti di pozzi di approvvigionamento di acqua potabile.
Articolo 5
Requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri
1. All’interno del cimitero devono essere presenti:
a) aree di seppellimento;
b) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del decreto
del presidente della Repubblica 15 luglio 2003 (Regolamento
recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma della
legge 31 luglio 2002, n. 179);
c) registro;
d) spogliatoi e servizi igienici per il personale;
e) servizi igienici per il pubblico, in numero adeguato alla
dimensione della struttura, di cui almeno uno per
portatori di handicap;
f) deposito attrezzi;
2. Il cimitero deve essere circondato da un recinto con un’ altezza minima di 1,80
metri dal piano esterno di campagna.
3. Le aree destinate ad accogliere le spoglie di animali fino a 35 chilogrammi di peso
devono essere distinte da quelle destinate agli animali di peso superiore a 35
chilogrammi, per consentire il rispetto dei turni minimi di disseppellimento, pari
rispettivamente a 5 e 10 anni.
4 Tra le fosse deve essere presente un vialetto, di larghezza minima non inferiore a
50 centimetri, per consentire un facile accesso ai visitatori.
Articolo 6
Registro dei cimiteri
1. Il gestore del cimitero per animali d’affezione è tenuto a compilare un registro nel
quale vengono annotati cronologicamente tipo di animale (specie, razza, sesso), peso,
estremi del proprietario, data di accettazione, punto di interramento o data di
incenerimento.
Articolo 7
Modalità di trattamento delle spoglie
1. Le spoglie di animali d’affezione possono essere trattate mediante seppellimento o
cremazione.
2. Le spoglie animali sono racchiuse in contenitori di legno o altro materiale
biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
3. Su ogni contenitore è apposta una targhetta metallica con gli estremi per
l’identificazione dell’animale (specie, nome del proprietario, data di inumazione).
Articolo 8
Inumazione
1. Le dimensioni della fossa devono essere adeguate alla dimensione dei resti da
seppellire.
2. Ciascuna fossa per il seppellimento deve essere scavata ad una profondità tale,
rispetto al piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno
sopra il contenitore di almeno 70 centimetri per gli animali fino a 35 chilogrammi di
peso, e di almeno 150 centimetri per gli animali di peso superiore a 35 chilogrammi
di peso.
Articolo 9
Cremazione
1. Le spoglie animali destinate all’incenerimento vengono avviate all’impianto prima
possibile dopo l’arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo
strettamente necessario fino all’eliminazione, all’interno dei loro contenitori ed in
condizioni adeguate di temperatura, in ambienti idonei a non esporle all’attacco di
animali indesiderati quali uccelli, roditori e insetti.
2. L’incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il
contenitore integro ed ermeticamente chiuso.
Articolo 10
Requisiti degli impianti di cremazione
1. L’incenerimento delle spoglie di animali d’affezione si realizza con impianti a
bassa capacità, per i quali non si applica la Direttiva 2000/6/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti.
2. L’impianto soddisfa le condizioni generali di funzionamento ed i requisiti di cui
all’articolo 6 ed all’allegato III capi I e III del Regolamento (UE) n. 142/2011 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva
97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a
controlli veterinari alla frontiera.
3. L’impianto deve altresì essere riconosciuto ed inserito negli appositi elenchi
nazionali ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva
97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a
controlli veterinari alla frontiera.
4. L’impianto accoglie esclusivamente gli animali d’affezione ai quali è destinato il
cimitero nonché i resti delle esumazioni di cui all’articolo 11.
5. La camera di combustione deve avere una capienza tale da permettere
l’accoglimento di animali di lunghezza totale fino a 160 centimetri e peso fino a 110
chilogrammi.
6. L’impianto di incenerimento deve essere dotato di post-combustore.
7. I gas della combustione sono portati in modo controllato ed omogeneo, anche nelle
condizioni più sfavorevoli, alla temperatura di almeno 850 °C per almeno due
secondi o ad una temperatura di 1.100 °C per 0,2 secondi; la temperatura è misurata
alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di incenerimento.
8. Devono essere presenti e funzionanti i dispositivi di abbattimento delle emissioni
che permettono l’osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell’aria
dagli inquinanti atmosferici.
9. Le ceneri derivanti dal processo di combustione, su richiesta dei proprietari, sono
inserite in contenitori a perfetta tenuta e con chiusura ermetica i quali devono essere
etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche
dell’animale; tali contenitori possono essere riposti in apposite cellette cinerarie od
essere consegnati ai proprietari.
Articolo 11
Esumazione
1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo dieci anni per animali di
grande taglia e dopo cinque anni per animali di piccola taglia.
2. Sono ammesse esumazioni straordinarie su disposizione dell’autorità giudiziaria o
su richiesta del proprietario dell’animale per altra sepoltura o incenerimento.
Articolo 12
Dismissione dei cimiteri
1. L'istanza di dismissione della struttura cimiteriale è presentata allo sportello unico
del comune territorialmente competente dal soggetto privato titolare della stessa.
2. Il comune richiede, tramite lo sportello unico, parere igienico-sanitario alla azienda
unità sanitaria locale competente, che fornisce le indicazioni necessarie a tutela della
salute della comunità e dell’ambiente.
3. E’ comunque vietata la soppressione del cimitero prima che siano trascorsi 5 anni
dall’ultimo seppellimento di animali di peso pari o inferiore a 35 chilogrammi o 10
anni dall’ultimo seppellimento di animali di peso superiore a 35 chilogrammi.
Articolo 13
Vigilanza
1. La vigilanza sul funzionamento dei cimiteri e sull’applicazione del presente
regolamento spetta al comune, che si avvale delle aziende unità sanitarie per la
verifica degli aspetti igienico sanitari.
Art.14
Obblighi di adeguamento
1. I comuni adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale al presente
regolamento, individuando le aree idonee di cui all'articolo 2 entro il termine di 12
mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. I comuni, preliminarmente all’approvazione del progetto unitario convenzionato di
cui all’articolo 3, provvedono alla localizzazione dei cimiteri all’interno delle aree
idonee di cui al comma 1, attraverso apposita variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica.
Art.15
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 2, non si
applicano ai cimiteri per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, è già stata presentata istanza di permesso di costruire.

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