Buonasera,
Vorrei sapere, qual è il comune competente a ricevere la SCIA per l’avvio dell’attività di commercio on line nel caso di un commerciante privo di qualsiasi sede fissa?
Potrebbe ad esempio essere il comune in cui ha residenza il titolare?
La domanda è motivata dalla considerazione che il commercio online può essere effettuato da qualsiasi postazione di lavoro senza necessità di indicare una sede operativa e/o un deposito della merce.
Un comune diverso dalla sede di residenza del commerciante può rigettare la pratica per incompetenza?
Anticipatamente ringrazio.
Vorrei sapere, qual è il comune competente a ricevere la SCIA per l’avvio dell’attività di commercio on line nel caso di un commerciante privo di qualsiasi sede fissa?
[color=red]A DISCREZIONE DELL'INTERESSATO.
Non esiste una competenza territoriale legislativamente definitiva e l'interessato può scegliere uno dei migliaia i SUAP attivi in Italia, magari quello che gli fa meno problemi o ha la procedura di presentazione più semplice o meno onerosa.
CONSIGLIO: se non vi sono ostacoli meglio scegliere il SUAP del Comune dove si ha la sede legale .... ma solo come indicazione di massima
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Potrebbe ad esempio essere il comune in cui ha residenza il titolare?
[color=red]SENZ'ALTRO: vedi sopra[/color]
La domanda è motivata dalla considerazione che il commercio online può essere effettuato da qualsiasi postazione di lavoro senza necessità di indicare una sede operativa e/o un deposito della merce.
Un comune diverso dalla sede di residenza del commerciante può rigettare la pratica per incompetenza?
[color=red]ASSOLUTAMENTE NO. Se lo fa è rimasto INDIETRO con le notizie. Dall'approvazione del Dlgs 59/2010 (anzi dovremmo dire dall'entrata in vigore della direttiva Bolkestein per le parti autoapplicative ---- per farla semplice dal 2010) non esiste più competenza territoriale legata alla residenza o sede legale nè per commercio online nè per commercio aree pubbliche itinerante[/color]
[i][color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59[/b][/color]
Art. 68. (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione [b]o altri sistemi di comunicazione[/b], di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del [color=red][b]comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività[/b][/color], ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione" è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio di attività".
3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.[/i]
La ringrazio per la celerità della risposta e Le auguro una buona giornata.
Rachele.