Data: 2012-02-17 08:36:01

vendita di prodotti omeopatici in parafarmacia

Salve, ci chiedono se e' consentita la vendita di prodotti omeopatici in una parafarmacia.
Che ne pensate?
Grazie, a presto.

riferimento id:3653

Data: 2012-02-17 11:24:17

Re:vendita di prodotti omeopatici in parafarmacia

esprimo giusto un parere ma con certezze da confermare. il farmaco omeopatico non è riconosciuto dalla commissione unica del farmaco come farmaco efficace nella terapia di patologie ed è basato su un principio di simlitudine del farmaco privo di fondamento scentifico ovvero non è un farmaco in senso scientifico. direi che i farmaci omeopatici possono essere venduti nelle parafarmacie.

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Data: 2012-02-17 14:45:47

Re:vendita di prodotti omeopatici in parafarmacia

Confermo anche io quanto detto da "gdonato" con una precisazione presa da un documento che avevo scaricato dalla rete:

...[i]I prodotti omeopatici attualmente in commercio, sulla base della disciplina transitoria che ne consente la vendita in confezioni conformi a quelle esistenti sul mercato alla data del 6.06.1995, possono essere venduti oltre che in farmacia negli esercizi diversi (parafarmacie) nei quali operi un farmacista iscritto all'Ordine e nel rispetto delle altre condizioni stabilite dal DL 223 del 4.07.2006 ("decreto Bersani"), convertito in legge con modificazioni, con L. 228 del 4.08.2006. E' invece vietata la vendita, in questi esercizi, di medicinali omeopatici per i quali il produttore abbia ritenuto di dover indicare in etichetta, in relazione alle caratteristiche del prodotto, l'obbligo di presentazione di prescrizione medica. [/i]

Riporto anche il pezzo della circolare del ministero della salute n. 3/2006 che tratta dei farmaci venduti nelle parafarmacie:
[b]2. Prodotti che possono essere venduti negli esercizi diversi dalle farmacie.[/b]

Possono essere venduti i medicinali industriali, non soggetti a prescrizione medica, comprendenti: medicinali da banco o di automedicazione e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica menzionati agli articoli 87, comma 1, lettera e) e all'art. 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE».

Al momento alcuni farmaci industriali vendibili senza obbligo di ricetta medica, sono inseriti per tutte le loro indicazioni terapeutiche (Narcan, Sodio cloruro 0,9%, Glicerina fenica, Argento proteinato 0,5%, Acqua PPI), o per alcune patologie (Tautux, Siccaflud, Salvituss, Levotuss, Danka) in fascia A e quindi dispensati in farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale.

In attesa di una eventuale riclassificazione, si fa presente che anche tali farmaci possono essere venduti negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, ma non a carico del Servizio sanitario nazionale. Si ricorda, infatti, che le ricette del Servizio sanitario nazionale possono essere accettate esclusivamente dalle farmacie.

Poiche' l'art. 5 del decreto-legge n. 223/2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248/2006, non fa esplicito riferimento ai soli medicinali per uso umano, e' da ritenere che anche i medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica rientrino nell'ambito di tale previsione normativa.

Anche i prodotti omeopatici (che la normativa comunitaria ricomprende nella nozione di «medicinale», come chiaramente precisato anche dal decreto legislativo n. 219/2006) possono essere venduti negli esercizi commerciali previsti dal predetto art. 5, quando sono classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica. Si fa presente, tuttavia, che al momento, in base ad una disciplina transitoria richiamata dall'art. 20 del predetto n. 219/2006, i medicinali omeopatici (per uso umano) vengono venduti in confezioni conformi a quelle esistenti sul mercato alla data del 6 giugno 1995 (si veda al riguardo l'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, dal comma 32 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 12 dell'art. 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Per questi prodotti in disciplina transitoria non si rinvengono elementi normativi sul regime di fornitura. Anche tali prodotti, peraltro, se venduti finora nelle farmacie senza ricetta (eventualmente in base a una dicitura sulla confezione apposta dal produttore sotto la propria responsabilita), possono essere venduti negli esercizi commerciali previsti dal predetto art. 5, essendo evidente che il decreto-legge n. 223/2006 ha inteso consentire la vendita in esercizi diversi dalla farmacia, alle condizioni indicate nello stesso decreto, di tutti i medicinali finora acquistabili esclusivamente in farmacia senza prescrizione medica.

Si ricorda che per la provincia di Bolzano, e' fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialita' medicinali (comma 3-bis del medesimo art. 5).

La possibilita' di vendita in esercizi diversi dalle farmacie non riguarda, invece, le preparazioni medicinali non industriali. Infatti il decreto-legge, non prevedendo specifiche deroghe alle norme vigenti, non consente ne' alcuna preparazione farmaceutica, ne' la vendita di «formule officinali», anche qualora siano preparate in una farmacia aperta al pubblico e, per composizione, risultino vendibili senza ricetta medica. Si ricorda a tal riguardo che, come stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, per «formule officinali» si intendono medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti della medesima farmacia.

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