Data: 2016-10-12 15:00:52

Interpretazione art. 26 Legge Regione Sicilia n° 16/2016

Salve,
volevi sottoporre all'attenzione l'art. 26 della Legge Regione Sicilia n° 16 del 10 Agosto 2016 di Recepimento dinamico del Testo Unico dell'Edilizia 380/2001.
"Art. 26.
Cambi di destinazione d’uso
1. Sono ammessi cambi di destinazione d’uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva ovvero commerciale, a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti."
Non mi è chiara l’interpretazione della frase “… non determini alterazioni ai volumi già realizzati…”.
È intesa in termini estensivi? Cioè purché l’intervento di demolizione e ricostruzione non comporti un aumento della volumetria assentita.
È intesa in termini restrittivi? Non alterare il volume e quindi la sagoma già realizzata.
Grazie

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Data: 2016-10-12 16:14:51

Re:Interpretazione art. 26 Legge Regione Sicilia n° 16/2016

Regione Sicilia si è già pronunciata in merito ad analoga disposizione:
prot. n. 24999 del 12 dicembre 2014 - CIRCOLARE N. 4/2014
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipUrbanistica/PIR_CircolariePareri/PIR_anno2014/Circolare%20n%204-2014.pdf

L'interpretazione fornita è utilizzabile anche per le nuove norme.

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