SUAP: il procedimento può essere SOSPESO solo a termine - sentenza
[color=red][b]TAR PUGLIA – BARI, SEZ. III – sentenza 3 ottobre 2016 n. 1164 [/b][/color]
Pubblicato il 03/10/2016
N. 01164/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00688/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2010, proposto da:
xxxx s.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Adriano Garofalo C.F. GRFDRN67D15A662I, con domicilio eletto presso Giuseppe Chiaia Noya in Bari, via Manzoni 15;
contro
Comune di Gioia del Colle;
per l’annullamento
della nota n. 785/7968 del 5/3/10 a firma del dirigente dell’ U.T.C. di Gioia del Colle recante sospensione della pratica edilizia n. 43/07
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il presente ricorso, notificato in data 8/5/10 e depositato il 17/5/10, ha per oggetto la legittimità della nota n. prot. 785-7968 del 5/3/10 con la quale il dirigente dell’ U.T.C. del Comune di Gioia del Colle ha sospeso la pratica edilizia n. 43/07 avente ad oggetto la richiesta di permesso di costruire in variante al permesso di costruire 1/06.
A sostegno della sospensione, l’A.C. pone:
– la necessità di presentare la pratica al SUAP;
– la necessità della preliminare verifica di compatibilità da parte della Regione Puglia ai sensi della l. r. n. 8/04.
Parte ricorrente, proprietaria della struttura accreditata “Casa di cura yyyy”, espone al riguardo che la richiesta di variante al pdc n. 1/06 (di rinnovo dei precedenti titoli edilizi C.E. 77/98 e pdc 143/04) è stata determinata dalla necessità di “attualizzare” l’intervento, alla luce della nuova normativa antisismica nonché di quella regionale in tema di accreditamento e autorizzazione delle strutture sanitarie. Di talché non sarebbe necessaria una ulteriore verifica ai sensi della l.r. 8/04, avendo il Comune stesso provveduto all’inoltro della documentazione alla Regione in data 2/12/06 (doc. 21 prod. ricorrente), né l’inoltro della domanda al SUAP, non trattandosi di nuova attività produttiva, ma solo di adeguamento tecnico del progetto originario già assentito con il rilascio dei precedenti titoli abilitativi.
2.- Il Comune di Gioia del Colle non si è costituito.
3.- Alla pubblica udienza del 22/9/16 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4.- La domanda attorea è fondata.
4.a.- La lettura del provvedimento gravato rivela, in effetti, le denunziate carenze istruttorie e motivazionali, ove si consideri che l’istanza de qua ha ad oggetto un mero adeguamento tecnico rispetto ad un permesso di costruire già rilasciato; di talché:
– la necessità dell’inoltro della richiesta al SUAP appare un inutile aggravio procedimentale;
– la nuova verifica di compatibilità della Regione appare egualmente superflua, dal momento che la richiesta di variante non parrebbe incidere sui parametri oggetto di tale verifica ai sensi dell’art. 8-ter l.r. 8/04 (a prescindere dalla considerazione che è il Comune stesso a dover richiedere la verifica alla Regione entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, ex art. 7 d. lvo 502/92).
4.b.- Osserva per completezza il Collegio che l’atto gravato è, comunque, illegittimo per violazione dell’art. 21 quater della legge n. 241/1990, trattandosi di un provvedimento di sospensione senza la fissazione di un termine espresso.
[color=red][b]Il Comune (anche ai sensi dell’art. 20 D.P.R. n. 380/01, in materia edilizia) non può adottare provvedimenti di sospensione del procedimento, ma – se del caso – richiedere di completare la documentazione presentata e, in caso di mancata integrazione, emettere un provvedimento di diniego.[/b][/color]
[color=red][b]Un atto di sospensione sine die, quale quello gravato, costituisce – invece – un arresto procedimentale inammissibile.[/b][/color]
5.- Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata nota.
Condanna il Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco p.t., alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente che liquida in euro 1.500, oltre accessori come per legge e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
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