Data: 2016-10-11 06:58:07

Illegittimo diniego utilizzo di animali esotici negli spettacoli circensi

Illegittimo diniego utilizzo di animali esotici negli spettacoli circensi

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[color=red][b]TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 10 ottobre 2016 n. 1118[/b][/color]

Pubblicato il 10/10/2016
N. 01118/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01059/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2016, proposto da:

Circo nel Mondo di Togni Ennio & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo e Pietro Cerceo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Chinaglia in Venezia Mestre, via Pescheria Vecchia, 1;

contro

Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Paolo Bernardi , Vincenzo Mizzoni e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San Polo, 2988;

per l’annullamento

– della nota a firma del Funzionario Responsabile del Settore Commercio ed Attività Economiche del Comune di Padova notificata il 7.6.2016, con cui l’Ente comunale, in considerazione della richiesta di plateatico, ha fatto presente “che con delibera numero 2016/0190 del 19.04.2016, sono state introdotte le seguenti norme per quanto riguarda i circhi: 1. Le attività circensi consentite sono quelle che non prevedono spettacoli con animali esotici. 2. L’area pubblica individuata è quella dell’Ex Foro Boario di Corso Australia con la prescrizione che non ci sia contemporaneità con gli spettacoli del Gran Teatro Geox”;

– della stessa delibera di Giunta Comunale di Padova n.2016/0190 del 19.04.2016 avente ad oggetto “Spettacoli viaggianti. Individuazione delle aree per l’anno 2016”, nella parte in cui al punto A) Aree per Circhi ha stabilito che “1. Le attività circensi consentite sono quelle che non prevedono spettacoli con animali esotici”;

– della deliberazione del Consiglio Comunale di Padova n.35 del 16.05.2016 avente ad oggetto la “Modifica del Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali”, nella parte in cui ha modificato l’art. 17 di tale Regolamento ed aggiunto l’Allegato III, prevedendo l’assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o esporre animali appartenenti alle seguenti specie: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il dott. Michele Pizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato al Comune di Padova il 29 agosto 2016, il Circo nel Mondo di Togni Ennio, esponendo di aver presentato domanda al Comune di Padova per la presentazione di uno spettacolo circense dal 1° ottobre al 30 novembre 2016, ha impugnato il provvedimento del suddetto Comune, meglio indicato in epigrafe e notificato il 7 giugno 2016, con il quale, in applicazione di quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n.2016/0190 del 19.04.2016, oltre a prevedere, quale area dedicata alla installazione del circo, l’ex Foro Boario di Corso Australia, è stato proibito lo svolgimento di spettacoli circensi con animali esotici.

Il Circo nel Mondo di Togni Ennio è, pertanto, insorto con ricorso articolato in due motivi chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti impugnati oltre al risarcimento del danno.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata violazione dell’art. 1 L.n.337/1968, violazione di ogni norma e principio in tema di gerarchia delle fonti, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, non essendovi alcuna disposizione normativa di rango primario che conferisca ai Comuni il potere di proibire gli spettacoli circensi con animali esotici.

Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata violazione dell’art. 6, comma 6, della L.n.150/1992, eccesso di potere per violazione dei criteri fissati dalla commissione scientifica “CITES”, illogicità ed irragionevolezza manifesta, per aver il Comune di Padova disatteso il suddetto art. 6, comma 6, ove viene posto, in favore dei circhi, un limite al divieto di detenzione di esemplari vivi di animali di specie selvatica, nonché per aver disatteso le linee guida della commissione scientifica “CITES”.

Si è costituito in giudizio il Comune di Padova eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica, in quanto le censure vengono mosse avverso la Delibera di Giunta Comunale n.190/2016 pubblicata dal 21.04.2016 al 05.05.2016, nonché avverso la Delibera del Consiglio Comunale n.35/2016, pubblicata dal 16.05.2016 al 01.06.2016.

Nel merito il Comune di Padova ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza del 6 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso è infondata.

Al riguardo si ritiene sufficiente ribadire quanto già affermato dalla giurisprudenza amministrativa in una causa analoga alla presente: “Non è, infine, fondata l’eccezione di tardività quanto all’impugnazione dell’ordinanza sindacale n. 356 del 24 maggio 2011 e delle norme del Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali. La possibile lesività di tali (generali) atti per gli interessi dei ricorrenti poteva infatti apprezzarsi – e, di conseguenza, fondare l’interesse al ricorso – soltanto nel momento in cui l’amministrazione li avesse applicati rivolgendo gli specifici divieti proprio alle strutture circensi condotte dai ricorrenti, a seguito di loro richiesta di installarsi nelle apposite aree comunali: situazione che, nella specie, si è concretizzata solo al momento dell’adozione del provvedimento […] specificamente diretto proprio ai ricorrenti” (TAR Piemonte, Sez.II, sent. n.828/2013).

Dovendosi, pertanto, in applicazione dei principi generali, fondare l’interesse al ricorso solo nel momento in cui viene notificato il provvedimento puntuale che fa applicazione delle norme generali a monte, ne risulta, nel presente caso, la tempestività della notifica del ricorso eseguita il 29 agosto 2016 (considerando, altresì, il periodo di sospensione feriale dei termini processuali), a fronte del provvedimento comunale notificato all’odierno ricorrente in data 7 giugno 2016.

Il ricorso è, pertanto, tempestivo.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Infatti, come già condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa:[b] “La vigente normativa in materia di circhi equestri e spettacoli viaggianti – l. 18 marzo 1968 n. 337, art. 1 – riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo, stabilendo, inoltre, al successivo art. 9, l’obbligo, per le amministrazioni comunali, d’individuare adeguati spazi, nell’ambito dei loro territori, per l’installazione degli impianti e per l’esibizione degli spettacoli circensi, mancando invece alcun divieto d’impiego, in detti spettacoli, di animali appartenenti a diverse specie, con conseguente quanto palese illegittimità dell’ordinanza sindacale che contrasti con tale specifica e vigente disciplina nazionale in materia di spettacoli circensi: infatti, se è pacifico il potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare, nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria, sulle condizioni d’igiene e sicurezza pubblica in cui si svolga l’attività circense e su eventuali maltrattamenti di animali, sanzionati anche penalmente dall’art. 727 c.p., non esiste, in contrasto, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la l. n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l’impiego degli stessi.”[/b] (TAR Emilia Romagna, Sez. II, sent. n.470/2012).

[color=red][b]Non sussistendo, pertanto, alcuna norma di rango primario che conferisca ai Comuni il potere di proibire, in linea generale ed astratta, l’utilizzo di animali esotici negli spettacoli circensi, ne deriva (fermi restando i poteri di polizia veterinaria e di tutela della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico in capo alle Autorità competenti) l’illegittima dei provvedimenti impugnati che, pertanto, devono essere annullati laddove viene stabilito il suddetto divieto generalizzato di utilizzo di animali esotici negli spettacoli circensi.[/b][/color]

Di conseguenza il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo.

La domanda risarcitoria, al contrario, deve essere rigettata non avendo il ricorrente allegato né provato il danno che assume di aver subito.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti esposti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Padova al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA, C.P.A. e rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Marco Rinaldi, Referendario

Michele Pizzi, Referendario, Estensore

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