Data: 2016-10-11 06:25:10

DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO: Ok in quanto normativa in deroga

DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO: Ok in quanto normativa in deroga

[color=red][b]TAR LIGURIA, SEZ. I – sentenza 10 ottobre 2016 n. 1002[/b][/color]

Pubblicato il 10/10/2016
N. 01002/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2016, proposto da:

Andrea xxxx, Angela xxxx e Paola xxxx, rappresentati e difesi dall’avv. Raffaella Rubino, presso la quale sono elettivamente domiciliati nel suo studio in Genova, via Carducci, 3/6;

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Maoli, presso il quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, via Corsica, 2;

nei confronti di

Cristina xxxx, rappresentata e difesa dall’avv. Alessio Iop, presso il quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, via Corsica, 2/3;

per l’annullamento

[color=red][b]della delibera della Giunta regionale 14/12/2015, n. 1350, pubblicata sul sito istituzionale della Regione il 24/12/2015, nella parte in cui è stato deciso di avviare la procedura finalizzata all’attribuzione dell’incarico dirigenziale di dirigente del Settore staff e affari giuridici, istruzione, formazione e lavoro nell’ambito della Segreteria Generale infrastrutture, trasporti e reti europee, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni,[/b][/color]

nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o connessi, ivi inclusi l’avviso per l’attribuzione del predetto incarico, pubblicato dal 15/12/2015 al 22/12/2015, e la delibera di Giunta regionale n. 1558 del 29/12/2015 di assunzione nella qualifica di dirigente a tempo determinato della dott. Cristina xxxx.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria e di Cristina xxxx;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico bandito dalla Regione Liguria nel 2007 per la copertura di venti posizioni dirigenziali, classificandosi rispettivamente al 30° (xxxx), 31° (xxxx) e 33° (xxxx) posto della graduatoria finale.

Al termine della procedura concorsuale, la Regione ha assunto i venti candidati risultati vincitori e, negli anni successivi, ha proceduto allo scorrimento della graduatoria, attingendovi per l’assunzione di altri otto dirigenti.

Un ulteriore incarico dirigenziale è stato attribuito, nel corso del presente giudizio, al candidato collocatosi al 29° posto.

L’efficacia della graduatoria in parola è stata prorogata ex lege a tutto il 31 dicembre 2016.

Ciò premesso, gli esponenti impugnano la deliberazione della Giunta regionale della Liguria meglio indicata in epigrafe, nella parte in cui è stato disposto l’avvio della procedura finalizzata all’attribuzione di un incarico a tempo determinato (tre anni) di dirigente del Settore staff e affari giuridici, istruzione, formazione e lavoro.

E’ coinvolta nell’impugnativa anche la successiva delibera di giunta con cui, previo esame dei curricula presentati dai candidati, l’incarico in questione è stato attribuito alla dott. Cristina xxxx, già preposta allo stesso ufficio in virtù dell’attribuzione di mansioni superiori.

Va precisato, altresì, che la dott. xxxx si era classificata al 32° posto della graduatoria del concorso sopra citato e che nessuno degli odierni ricorrenti ha partecipato alla procedura comparativa per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale in questione.

Viene dedotto un motivo di gravame formalmente unico: “Violazione dell’art. 36, d.lgs. 165/2001; violazione dell’art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001; violazione dell’art. 23, l.r. 59/2009; difetto dei presupposti; carenza di motivazione; contraddittorietà intrinseca; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed economicità dell’azione amministrativa”.

In sostanza, gli esponenti sostengono che la pubblica amministrazione potrebbe stipulare contratti di lavoro a tempo determinato solo per fronteggiare esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, mentre le esigenze connesse con il fabbisogno ordinario comporterebbero inderogabilmente, anche nel caso del personale con qualifica dirigenziale, la stipulazione di contratti a tempo indeterminato.

Nel caso in esame, non sussisteva alcuna esigenza di carattere temporaneo o eccezionale che giustificasse l’assunzione di un dirigente con contratto di lavoro a tempo determinato, poiché la struttura di assegnazione figura da tempo nell’organizzazione regionale, sia pure con diverse denominazioni, e svolge funzioni di tipo ordinario e permanente.

La Regione, pertanto, avrebbe dovuto assumere il nuovo dirigente mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, attingendo alla graduatoria concorsuale nella quale sono tuttora inseriti i ricorrenti.

Tale opzione avrebbe anche garantito un minor dispendio di risorse finanziarie, considerando le indennità aggiuntive di cui beneficiano i dirigenti con contratto a tempo determinato.

Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e l’infondatezza nel merito delle censure di legittimità dedotte dai ricorrenti.

In prossimità della pubblica udienza, le parti in causa hanno depositato memorie difensive e si è costituita in giudizio anche la controinteressata.

Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 22 settembre 2016 e ritenuto in decisione.

DIRITTO

1) E’ contestata la legittimità della deliberazione con cui la Giunta regionale della Liguria ha stabilito, tra l’altro, l’avvio della procedura finalizzata alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, avente durata triennale, per la copertura del posto di dirigente del Settore staff e affari giuridici, istruzione, formazione e lavoro.

Come riferito più diffusamente in premessa, i ricorrenti sostengono che, trattandosi di incarico relativo ad una materia che pone esigenze operative di tipo permanente e continuativo, non sarebbero sussistiti i presupposti per la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, utilizzabile solo nel caso in cui debbano essere fronteggiate esigenze temporanee o eccezionali.

Con il ricorso introduttivo del giudizio, è stata anche impugnata, senza dedurre vizi propri di tale atto, la successiva deliberazione di giunta con cui l’incarico in parola è stato attribuito alla dott. Cristina xxxx, controinteressata intimata.

2) In via preliminare, la difesa regionale eccepisce che la competenza giurisdizionale a conoscere della presente controversia spetterebbe al giudice ordinario al quale sono devolute, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali, anche qualora vengano in questione atti amministrativi presupposti.

Tale eccezione non può essere condivisa.

E’ vero, infatti, che gli interessati fanno sostanzialmente valere il diritto allo scorrimento della graduatoria (pretesa che, collocandosi al di fuori dell’ambito di una procedura concorsuale, è di norma attratta nella cognizione del giudice ordinario), ma le censure di legittimità dedotte in giudizio riguardano la scelta organizzativa relativa all’affidamento di un incarico dirigenziale mediante contratto di lavoro a tempo determinato.

E’ contestata, in altre parole, la legittimità della scelta effettuata dall’amministrazione in ordine alle modalità di copertura del posto cui aspirano i ricorrenti.

In tale prospettiva, il controllo giudiziale investe direttamente l’esercizio del potere amministrativo, cosicché si configurano in capo ai privati situazioni di interesse legittimo la cui tutela spetta al giudice amministrativo.

3) Con una seconda eccezione preliminare, si afferma che i ricorrenti sarebbero privi di legittimazione, poiché l’eventuale scorrimento della graduatoria comporterebbe l’assunzione del candidato classificatosi al 29° posto (la dott. Donato), quindi in posizione poziore rispetto a ricorrenti medesimi che si erano classificati al 30°, 31° e 33° posto.

In sostanza, la difesa regionale sostiene che i ricorrenti, occupando una posizione che non consente l’immediata assunzione mediante scorrimento della graduatoria, non conseguirebbero alcun vantaggio pratico e concreto dall’accoglimento dell’impugnativa.

L’eccezione non è fondata, poiché la caducazione giurisdizionale del provvedimento avente ad oggetto l’assunzione di un dirigente con contratto a tempo determinato produrrebbe pur sempre un risultato giuridicamente apprezzabile per i ricorrenti (o, almeno, per il dott. xxxx che occupa la posizione migliore), in relazione all’eventuale rinuncia all’incarico da parte della candidata che li precede nella graduatoria concorsuale ovvero al possibile incremento del numero di dirigenti da assumere nel periodo di validità della graduatoria medesima.

L’esito favorevole del presente giudizio determinerebbe, perciò, un apprezzabile incremento della chance di conseguimento di un incarico dirigenziale che, di per sé, è idonea a radicare la legittimazione (o l’interesse) ad agire.

La prova postuma di tale affermazione è data dal fatto che, nelle more del giudizio, l’amministrazione ha effettivamente attinto alla graduatoria del concorso de quo per l’affidamento di un diverso incarico dirigenziale alla dott. Donato, cosicché il dott. xxxx occupa attualmente la prima posizione utile ai fini di una futura assunzione mediante scorrimento della graduatoria medesima.

[b]4) Nel merito, la prospettazione giuridica dei ricorrenti è fondata sul principio sancito dall’art. 36, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le pubbliche amministrazioni, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.[/b]

[b]Il ricorso alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale è consentito, ai sensi del capoverso del citato art. 36, solamente per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e non può rappresentare, in conseguenza, una modalità ordinaria di assunzione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.[/b]

[color=red][b]In materia di incarichi dirigenziali, però, vige una disciplina parzialmente diversa.[/b][/color]

L’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, prevede, infatti, che ciascuna amministrazione possa conferire detti incarichi a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso degli ulteriori requisiti ivi indicati, nel limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

Nell’ordinamento della Regione Liguria, trova applicazione l’art. 23 della legge 4 dicembre 2009, n. 59, in forza del quale “la Giunta regionale, su proposta del Segretario generale, con scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta per l’espletamento dell’incarico da conferire, può altresì deliberare contratti a tempo determinato di durata sino a cinque anni rinnovabili anche senza interruzione del rapporto di lavoro, nei limiti del 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti arrotondato all’unità superiore, con: a) dipendenti dell’Amministrazione regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per l’ammissione ai concorsi pubblici per la dirigenza; b) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale […]”.

[b]Alla luce di tali riferimenti normativi, la tesi di parte ricorrente non risulta fondata.[/b]

Se è vero, infatti, che le pubbliche amministrazioni non possono fare ricorso alla stipulazione di contratti a tempo determinato per fare fronte alle ordinarie esigenze lavorative, la disciplina speciale relativa al personale con qualifica dirigenziale consente di derogare a tale principio, purché nel rispetto delle percentuali previste dalla legge ed in presenza di adeguati requisiti di esperienza e professionalità.

Non essendo state sollevate censure relative alla sussistenza di questi ultimi presupposti, il motivo di ricorso deve essere disatteso.

[color=red][b]5) Parte ricorrente ha anche denunciato la violazione dei principi di buon andamento e di economicità dell’azione amministrativa, poiché l’assunzione di un dirigente a tempo determinato comporta l’erogazione di indennità aggiuntive e, quindi, risulta più onerosa per le risorse economiche pubbliche.[/b][/color]

In termini generali, questo tipo di rilievo, appena accennato nel contesto del ricorso introduttivo, sottende un’importante tematica che, in relazione a possibili usi distorti cui può prestarsi il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, ha talora attirato l’attenzione della magistratura contabile.

Nel presente caso, peraltro, non è stato dimostrato l’utilizzo abusivo dell’istituto in questione, la cui maggiore onerosità (solamente affermata, ma non concretamente dimostrata) non può, in conseguenza, dare luogo di per sé ai vizi di legittimità denunciati dalla parte ricorrente.

6) Per tali ragioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Avendo riguardo alla natura della controversia e alla novità delle questioni dedotte, le spese di giudizio vanno integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Davide Ponte, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Richard Goso Giuseppe Daniele

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