Data: 2016-10-10 07:53:12

Requisiti accesso esame abilitazione professione accompagnatore turistico

BURL Serie Ordinaria n. 41 - Lunedì 10 ottobre 2016

D.g.r. 3 ottobre 2016 - n. X/5651
Requisiti di accesso all’esame di abilitazione per la professione di accompagnatore turistico ai sensi della l.r. 27/2015 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» e valorizzazione dei profili professionali regionali

********************************

D.g.r. 3 ottobre 2016 - n. X/5651
Requisiti di accesso all’esame di abilitazione per la
professione di accompagnatore turistico ai sensi della l.r.
27/2015 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività
del territorio lombardo» e valorizzazione dei profili professionali
regionali
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali
in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;
Considerato che l’articolo 49 della l.r. 27/15 individua l’attività
di accompagnatore turistico come figura caratterizzata da
attività di accompagnamento di persone singole o gruppi di
persone nei viaggi, curando l’attuazione del programma turistico
predisposto dagli organizzatori, assistendo i singoli o i gruppi,
anche fornendo elementi significativi di conoscenza o notizie di
interesse turistico sulle zone di transito, anche in occasione di
semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti;
Visto l’articolo 50 comma 3 della l.r. n. 27/2015 in base al quale
la Giunta regionale con deliberazione stabilisce per ciascuna
professione le competenze specifiche e i requisiti di accesso per
i percorsi formativi e per la sessione d’esame, nonché la composizione
e il funzionamento della commissione esaminatrice;
Richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n.19 «Norme sul
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»
e s.m.i., ed in particolare:
• l’art. 11, comma, 1, lett. a) il quale dispone che il sistema di
istruzione e formazione professionale si articola, fra l’altro,
in percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento del dirittodovere
e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale, cui
consegue una qualifica di III livello EQF, nonché di un quarto
anno cui consegue un diploma professionale di IV livello
EQF;
• l’art. 14, commi 1 e 2 i quali prevedono che il diritto dovere
all’istruzione e formazione è assicurato anche mediante la
frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale
di secondo ciclo e che l’obbligo di istruzione, nel rispetto
delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso
la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione
e formazione professionale di secondo ciclo;
Richiamato inoltre l’art 27 comma 2 del d.lgs. n. 226/2005 che
prevede la possibilità di attivare percorsi di istruzione e formazione
professionale a condizione di garantire quali livelli essenziali
delle prestazioni, il riferimento a un quadro di figure nazionali articolabili
in profili professionali specifici, sulla base dei fabbisogni
del territorio ed ai relativi standard formativi minimi delle competenze
tecnico professionali;
Atteso che Regione Lombardia nell’ambito dei percorsi di secondo
ciclo del sistema di Istruzione Formazione Professionale,
ai sensi del d.lgs. n. 226/2005, ha inserito nel proprio Repertorio
dell’offerta formativa il percorso quadriennale di «Tecnico dei
servizi di promozione e accoglienza» al termine del quale viene
rilasciato un Diploma professionale di tecnico di quarto livello
EQF spendibile su tutto il territorio nazionale;
Considerato che lo standard professionale del «Tecnico dei
servizi di promozione e accoglienza» è articolato in una serie di
competenze, conoscenze e abilità che sono riconducibili all’attività
dell’accompagnatore turistico prevista dall’art 49, comma
3 della legge regionale n. 27/2015;
Ritenuto che, il profilo sopra richiamato di «Tecnico dei servizi
di promozione e accoglienza» garantisce per le materie ed il numero
di ore una adeguata preparazione degli studenti al fine di
poter accedere alle sessioni di esame per l’accesso alla professione
di accompagnatore turistico, unitamente ai candidati in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto;
Considerato di rimandare a successivi provvedimenti gli ulteriori
adempimenti previsti dall’articolo 50 della l.r. 27/2015 connessi
all’individuazione per ciascuna professione delle competenze
specifiche e i requisiti di accesso per i percorsi formativi e
per la sessione d’esame, nonché la composizione e il funzionamento
della commissione esaminatrice;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’accesso agli esami abilitanti alla professione
di accompagnatore turistico sia ai candidati in possesso del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da
istituto statale o legalmente riconosciuto sia a quelli in possesso
di diploma professionale di «Tecnico dei servizi di promozione
e accoglienza» rilasciato al termine del relativo percorso qua-
driennale di Istruzione e Formazione Professionale che fornisce
una adeguata preparazione in linea con le attività esercitate
dall’accompagnatore turistico di cui all’art 49 comma 3 della
legge regionale n. 27/2015;
2. di rimandare a successivi provvedimenti gli ulteriori adempimenti
previsti dall’articolo 50 della l.r. 27/2015.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

riferimento id:36474
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it