CORTE DI CASSAZIONE
Cade per la calca all'ingresso dello spettacolo, il Comune paga i danni
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La sentenza della Terza Sezione n. 19993 del 6.10.2016.
[b]Mentre saliva i gradini dell'auditorium comunale per assistere allo spettacolo di un comico, una signora di 63 anni veniva sospinta dalla folla che si accalcava al suo ingresso e, anche a causa della carenza d'illuminazione dell'area e della mancanza di personale di sorveglianza che consentisse un regolare flusso nell'ingresso dei numerosi spettatori, era caduta sulla scalinata, procurandosi gravi lesioni da cui erano residuati a suo carico anche postumi invalidanti permanenti.[/b]
La Signora iniziava il contenzioso con il Comune per ottenere i relativi danni che, in sede di giudizio di appello, venivano riconosciuti, ma in misura ridotta per l'accertamento di una concorrente responsabilità, nella misura del 75%, della danneggiata in quanto secondo la Corte d'Appello la signora si sarebbe consapevolmente esposta al rischio di subire spintoni da parte degli altri impazienti e accaniti avventori e di cadere a terra in quanto la sua non più giovane età - proprio le problematiche di illuminazione e la presenza dei gradini che potevano determinarle problemi di equilibrio - avrebbe dovuto indurla a sottrarsi alla calca e tenersi in disparte in attesa della apertura della porta di ingresso, in modo tale da accedere alla struttura con modalità tali da non rischiare spintoni o strattoni.
[color=red][b]La Corte di Cassazione Sezione Terza con la sentenza n. 19993 del 6.10.2016 ha annullato la sentenza relazione, con rinvio alla Corte d'Appello, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, in quanto ha ritenuto erroneo l'assunto della corte di merito là dove - dopo avere correttamente ascritto la caduta alla negligente, imprudente ed imperita organizzazione dello spettacolo da parte del Comune, ergo alla colpa del medesimo (per non avere predisposto «idonee misure (transenne o corridoi di accesso obbligati)» nè la presenza «di personale incaricato», che «avrebbe potuto, quanto meno, contenere la calca deglispettatori ed evitare condizioni di rischio per quest'ultimi») - è pervenuta a sostanzialmente svuotare di contenuto tale conclusione apoditticamente ed illogicamente ascrivendo la caduta dell'odierna ricorrente pressochè in via esclusiva alla sua stessa colpa.[/b][/color]
In sostanza la Corte di Appello ha affermato che se l'odierna ricorrente fosse stata più prudente, come le circostanze di tempo e di luogo imponevano, al pari degli altri spettatori non sarebbe caduta.
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/ottobre/1476035573430.html
[b]TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA[/b]: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161007/snciv@s30@a2016@n19993@tS.clean.pdf