Data: 2016-10-08 14:39:07

DIRITTO DEL LAVORO - DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2016, n. 185


[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2016, n. 185 [/b][/color]
[b]Disposizioni integrative e  correttive  dei  decreti  legislativi  15
giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150  e  151,  a
norma dell'articolo 1, comma 13, della legge  10  dicembre  2014,  n.
183. (16G00198) [/b]
(GU n.235 del 7-10-2016)
  Vigente al: 8-10-2016 
Capo I



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in  materia  di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  recante
«Disposizioni  per  la  razionalizzazione  e  la  semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo  1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  151,  recante
«Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle  procedure
e  degli  adempimenti  a  carico  di  cittadini  e  imprese  e  altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
  Visto l'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
il quale prevede che, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  10  dello  stesso
articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
legge n. 183 del 2014, il Governo  puo'  adottare,  con  la  medesima
procedura,  disposizioni  integrative  e  correttive  dei  decreti
medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
che,  allo  scopo  di  assicurare,  in  caso  di  disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia  contributiva  dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il  coinvolgimento  attivo  di  quanti  siano
espulsi  dal  mercato  del  lavoro  ovvero  siano  beneficiari  di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure  amministrative  e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega  il  Governo  ad
adottare, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
uno  o  piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  della
normativa in materia di ammortizzatori sociali,  tenuto  conto  delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi;
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della legge n.  183
del 2014, recante il  criterio  di  delega  relativo  alla  revisione
dell'ambito di applicazione  e  delle  regole  di  funzionamento  dei
contratti di solidarieta', con particolare riferimento all'articolo 2
del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, che, allo
scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia  di
politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale,  nonche'
di  assicurare  l'esercizio  unitario  delle  relative  funzioni
amministrative, delega  il  Governo  ad  adottare,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto,  per  i
profili di rispettiva competenza, con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi  finalizzati  al  riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro  e  di  politiche
attive;
  Visto l'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, recante i
principi  e  criteri  direttivi  a  cui  il  Governo  deve  attenersi
nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  3,  tra  i  quali  il
criterio di cui alla lettera f) relativo alla razionalizzazione degli
enti strumentali e degli uffici del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e  l'efficacia
dell'azione amministrativa;
  Visto l'articolo 1, comma 5, della legge n. 183 del 2014, che, allo
scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e  razionalizzazione
delle procedure di costituzione e gestione  dei  rapporti  di  lavoro
nonche' in materia di  igiene  e  sicurezza  sul  lavoro,  delega  il
Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione
e  la  pubblica  amministrazione,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione  delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
  Visto l'articolo 1, comma 6, lettera f), della  legge  n.  183  del
2014 recante il criterio di delega relativo alla revisione del regime
delle sanzioni, tenendo conto  dell'eventuale  natura  formale  della
violazione,  in  modo  da  favorire  l'immediata  eliminazione  degli
effetti  della  condotta  illecita,  nonche'  valorizzazione  degli
istituti di tipo premiale;
  Visto l'articolo 1, comma 6, lettera g), della  legge  n.  183  del
2014 recante il  criterio  di  delega  relativo  alla  previsione  di
modalita'  semplificate  per  garantire  data    certa    nonche'
l'autenticita' della manifestazione di volonta' della  lavoratrice  o
del lavoratore  in  relazione  alle  dimissioni  o  alla  risoluzione
consensuale  del  rapporto  di  lavoro,  anche  tenuto  conto  della
necessita' di assicurare la certezza della  cessazione  del  rapporto
nel caso di comportamento concludente in tal senso della  lavoratrice
o del lavoratore;
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014, che, allo
scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del  lavoro
da parte di coloro che sono  in  cerca  di  occupazione,  nonche'  di
riordinare i contratti di lavoro vigenti  per  renderli  maggiormente
coerenti  con  le  attuali  esigenze  del  contesto  occupazionale  e
produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, delega
il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali uno o piu' decreti legislativi, di cui uno  recante
un testo  organico  semplificato  delle  discipline  delle  tipologie
contrattuali e dei rapporti di lavoro, in coerenza con la regolazione
dell'Unione europea e le convenzioni internazionali;
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h), della  legge  n.  183  del
2014, recante il criterio di delega relativo alla previsione,  tenuto
conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo  10
settembre 2003, n. 276, della possibilita' di estendere il ricorso  a
prestazioni  di  lavoro  accessorio  per  le  attivita'  lavorative
discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva
la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati;
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l),  recante  il  criterio  di
delega volto  a  prevedere  la  razionalizzazione  e  semplificazione
dell'attivita' ispettiva, attraverso misure di  coordinamento  ovvero
attraverso  l'istituzione,  ai  sensi  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica e con le risorse umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia  unica
per le ispezioni  del  lavoro,  tramite  l'integrazione  in  un'unica
struttura dei servizi ispettivi del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  dell'INPS  e  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL),  prevedendo
strumenti e forme di coordinamento  con  i  servizi  ispettivi  delle
aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la  protezione
ambientale;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2016;
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 luglio 2016;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 2016;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


                Disposizioni integrative e correttive
              del decreto legislativo n. 81 del 2015

  1. Al decreto  legislativo  n.  81  del  2015,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 4, le parole «in accordo con» sono sostituite dalle
seguenti: «sentite»;
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma  4,
l'attivazione dei percorsi di  apprendistato  di  alta  formazione  e
ricerca  e'  disciplinata  dalle  disposizioni  del  decreto  di  cui
all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione
regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle  loro
associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e  le
altre istituzioni formative o di  ricerca,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»;
    b) all'articolo 49, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. I committenti imprenditori non agricoli  o  professionisti  che
ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti,  almeno  60
minuti prima dell'inizio della prestazione, a  comunicare  alla  sede
territoriale  competente  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,
mediante sms o posta elettronica,  i  dati  anagrafici  o  il  codice
fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il luogo,  il  giorno  e
l'ora  di  inizio  e  di  fine  della  prestazione.  I  committenti
imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso  termine
e con le stesse modalita' di cui al primo periodo, i dati  anagrafici
o il codice fiscale del  lavoratore,  il  luogo  e  la  durata  della
prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore  a tre
giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
possono essere individuate modalita' applicative  della  disposizione
di cui al primo periodo nonche' ulteriori modalita' di  comunicazione
in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In  caso  di  violazione
degli obblighi di cui  al  presente  comma  si  applica  la  sanzione
amministrativa da euro 400 ad  euro  2.400  in  relazione  a  ciascun
lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. Non  si  applica
la  procedura  di  diffida  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»;
    c) all'articolo 55, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis. I contratti di apprendistato per  la  qualifica  e  per  il
diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati  fino
ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia  conseguito
la qualifica o il diploma professionale.».
Capo II
                              Art. 2


        Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015

  1. Al decreto legislativo  n.  148  del  2015,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 15, comma 2, sono aggiunte in  fine  le  seguenti
parole:  «fatte  salve  le  domande  per  eventi  oggettivamente  non
evitabili, per le quali si applica il termine  della  fine  del  mese
successivo a quello in cui si e' verificato l'evento.»;
    b) all'articolo 25, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come concordata
tra  le  parti  ha  inizio  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda di cui al comma 1.»;
    c) all'articolo 41, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. I contratti di solidarieta' di cui all'articolo  21,  comma
5, in corso da almeno dodici mesi e quelli  stipulati  prima  del  1°
gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di  solidarieta'
espansiva, a condizione che la riduzione complessiva  dell'orario  di
lavoro non sia superiore a  quella  gia'  concordata.  Ai  lavoratori
spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50
per cento della misura  dell'integrazione  salariale  prevista  prima
della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale
trattamento almeno sino  alla  misura  dell'integrazione  originaria.
L'integrazione a carico del datore di lavoro  non  e'  imponibile  ai
fini  previdenziali,  e  vige  la  contribuzione  figurativa  di  cui
all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo  21,  comma  5,  ultimo
periodo e la contribuzione  addizionale  di  cui  all'articolo  5  e'
ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma
1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il
solo periodo compreso tra la data di trasformazione del  contratto  e
il suo termine di scadenza e tale periodo si computa  ai  fini  degli
articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al  presente  comma
non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.»;
    d) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 3, dopo le parole «e di 100  milioni  di  euro  per
l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «ed entro il limite di  spesa
di cui al comma 5, primo periodo,»;
      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
  «4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa
entro il 31 luglio  2015  riguardanti  casi  di  rilevante  interesse
strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute
occupazionali, tali  da  condizionare  le  possibilita'  di  sviluppo
economico territoriale, e il cui  piano  industriale  abbia  previsto
l'utilizzo del contratto di solidarieta', con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, puo', altresi',  essere  concessa,  su
domanda, la reiterazione della misura di cui all'articolo 6, comma 4,
del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  per  la  durata
stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e, comunque, nel limite
massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al  presente  comma
e' riconosciuto entro il limite di spesa di cui  al  comma  5,  primo
periodo, e non trova applicazione il decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.»;
      3) al  comma  5,  i  primi  tre  periodi  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis  il  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge n. 185 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009 e' incrementato di 90 milioni di  euro  per
l'anno  2017  e  di  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2018  che
costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli  anni
considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3
e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto  di  cui  al  terzo
periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti  di
cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  sono
definiti i criteri per l'applicazione dei commi  3,  4  e  4-bis  ivi
inclusa la possibilita' di rideterminazione dei benefici previsti dai
commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite di  spesa
di cui al primo periodo. Conseguentemente non trovano applicazione le
misure attuative relative all'utilizzo del limite di spesa di cui  al
comma 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima  dell'entrata
in vigore della presente disposizione.»;
    e) all'articolo 43, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione  verificatisi
nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con  qualifica  di  stagionali
dei settori produttivi del  turismo  e  degli  stabilimenti  termali,
qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia  inferiore  alla  durata
ottenuta disapplicando  il  secondo  periodo  del  comma  1  di  tale
articolo  relativamente  alle  prestazioni  di  disoccupazione,  ad
eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi
quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese,  a
condizione che la differenza nelle durate  cosi'  calcolata  non  sia
inferiore a dodici settimane. In ogni caso,  la  durata  della  NASpI
corrisposta in applicazione del primo periodo non  puo'  superare  il
limite massimo di quattro mesi.
  4-ter. Agli oneri  derivanti  dal  comma  4-bis,  valutati,  in  57
milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per  l'anno
2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di  euro  per  l'anno  2016,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e  dall'articolo  1,
comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a
18,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni  di
euro per l'anno  2017,  mediante  riduzione  del  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4-quater. Ai sensi dell'articolo  17,  comma  12,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle  finanze  e
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche  avvalendosi
del sistema permanente di monitoraggio  e  valutazione  istituito  ai
sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  della  legge  n.  92  del  2012,
assicurano,  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  il  monitoraggio  degli  effetti
finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel caso in cui si verifichino,
o  siano  in  procinto  di  verificarsi  scostamenti  rispetto  alle
previsioni di spesa di cui al comma 4-ter,  agli  eventuali  maggiori
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2. E'
conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo  Fondo
nonche',  ai  fini  degli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, sul fondo di cui all'articolo 6,  comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo  pari  al
50 per cento degli oneri indicati al comma 4-ter fino  all'esito  dei
monitoraggi annuali previsti nel primo  periodo.  In  tali  casi,  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  alle  Camere  con
apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.»;
    f) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale  e
di mobilita', anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono  disporre
nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in  misura
non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui  agli
articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza  a  tale  quota
disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico  delle
finanze regionali o delle  risorse  assegnate  alla  regione  o  alla
provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti  con  la
specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1,  comma  253,  della
legge 24 dicembre 2012, n.  228,  destinandole  preferibilmente  alle
aree di crisi  industriale  complessa  di  cui  all'articolo  27  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito  con  modificazione
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano hanno facolta' di  destinare
le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica  attiva  del
lavoro. Il presente  comma  e'  efficace  anche  con  riferimento  ai
provvedimenti di assegnazione  delle  risorse  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati  per  gli  anni
2014, 2015 e 2016, con  esclusione  delle  risorse  gia'  oggetto  di
decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.»;
      2) al comma 11, secondo periodo, le parole «5 milioni di  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro»;
      3) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
  «11-bis. In deroga all'articolo 4,  comma  1,  e  all'articolo  22,
commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di  216  milioni  di
euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato  in  sede  governativa
presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  la
presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, puo'
essere concesso un ulteriore  intervento  di  integrazione  salariale
straordinaria, sino al  limite  massimo  di  12  mesi,  alle  imprese
operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  ai  sensi
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134.  Al  fine  di
essere ammessa all'ulteriore  intervento  di  integrazione  salariale
straordinaria l'impresa presenta un piano di  recupero  occupazionale
che  prevede  appositi  percorsi  di  politiche  attive  del  lavoro
concordati con  la  regione  e  finalizzati  alla  rioccupazione  dei
lavoratori, dichiarando contestualmente di  non  poter  ricorrere  al
trattamento di integrazione salariale straordinaria  ne'  secondo  le
disposizioni  del  presente  decreto  ne'  secondo  le  disposizioni
attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo, pari a
216  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e  dall'articolo  1,
comma 387,  lettera  b),  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208.
Entro quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro  e  delle
politiche  sociali  l'assegnazione  delle  risorse  necessarie  in
relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite  tra  le
regioni in base alle richieste, entro il limite  massimo  complessivo
di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016. L'INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa,  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  e
trasmette relazioni  semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze»;
    g) all'articolo 45, comma 1, dopo le parole «articolo 1, comma 2,
della legge 28 giugno  2012,  n.  92,»  sono  inserite  le  seguenti:
«nonche',  ai  fini  dello  svolgimento  delle  funzioni  di  cui
all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 150, l'ISFOL»;
    h) all'articolo 46, comma 1, la lettera f)  e'  sostituita  dalla
seguente: «f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma  1,  numeri
1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;».
Capo III
                              Art. 3


        Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015

  1. Al decreto  legislativo  n.  149  del  2015  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. L'Ispettorato ha  una  sede  centrale  in  Roma  e  un  massimo
di ottanta sedi territoriali. In fase  di  avvio,  la  sede  centrale
dell'Ispettorato  e'  ubicata  presso  un  immobile  demaniale  o  un
immobile gia' in uso  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali o un immobile  dell'INPS,  dell'INAIL  o  di  altri  Istituti
previdenziali.»;
    b)  all'articolo  2,  comma  2,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      1) alla lettera a), dopo le parole  «sulla  base  di  direttive
emanate dal Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,»  sono
inserite le seguenti: «contenenti anche specifiche linee di indirizzo
per la vigilanza sul corretto utilizzo delle  prestazioni  di  lavoro
accessorio,»;
      2) alla lettera e), dopo le parole  «al  contrasto  del  lavoro
sommerso e irregolare» sono inserite le seguenti «, anche  attraverso
l'uso non corretto dei tirocini,».
                              Art. 4


                Disposizioni integrative e correttive
              del decreto legislativo n. 150 del 2015

  1. Al decreto legislativo  n.  150  del  2015,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 2, la lettera  e)  e'  sostituita  dalla
seguente: «e) le Agenzie per il lavoro  di  cui  all'articolo  4  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati
allo  svolgimento  delle  attivita'  di  intermediazione  ai  sensi
dell'articolo  6  del  medesimo  decreto  legislativo  e  i  soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12;»;
    b) all'articolo 3, comma 3, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente:
  «a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua  ai  fini
di cui all'articolo 25;».
    c) all'articolo 4, comma 9, il quarto periodo e'  sostituito  dal
seguente: «Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL  continua  ad
applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato  dall'ente  di
provenienza.»;
    d) all'articolo 5, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  «4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi  a  valere
sul  Fondo  di  rotazione  di  cui  all'articolo  9,  comma  5,  del
decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della
data di entrata in vigore della presente  disposizione.  Con  decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sono  individuate  le
risorse da disimpegnare a seguito della  verifica  di  cui  al  primo
periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una
gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo
di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative  del
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  il  quale  dispone
delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata  delegando
l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.»;
    e)  all'articolo  9,  comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      1) alla lettera a), le parole «dei servizi per il lavoro»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle  misure  di  politica
attiva del lavoro di cui all'articolo 18»;
      2) dopo la lettera q), e' aggiunta la seguente:
  «q-bis) svolgimento delle attivita' gia' in capo al  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  materia  di  promozione  e
coordinamento  dei  programmi  formativi  destinati  alle  persone
disoccupate,  ai  fini  della  qualificazione  e  riqualificazione
professionale,  dell'autoimpiego  e  dell'immediato    inserimento
lavorativo, nel rispetto  delle  competenze  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano.»;
    f) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. Con  effetto  dal  1°  dicembre  2016,  l'Istituto  per  lo
sviluppo della formazione professionale  dei  lavoratori,  costituito
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973,  n.  478,
assume la denominazione di Istituto  nazionale  per  l'analisi  delle
politiche  pubbliche  (INAPP)  e  conseguentemente  ogni  richiamo
all'Istituto per  lo  sviluppo  della  formazione  professionale  dei
lavoratori e all'ISFOL contenuto in  disposizioni  normative  vigenti
deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per
l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.»;
    g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1, dopo le parole «il Ministero del lavoro e  delle
politiche  sociali,»  sono  inserite  le  seguenti:  «il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,»;
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del  lavoro
affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali gia'
nella disponibilita' delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di  specifiche
convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  i
dati contenuti nella banca  dati  reddituale,  con  riferimento  alle
dichiarazioni  dei  redditi  con  modello  730  o  modello  unico  PF
presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770
semplificato e alle certificazioni uniche  presentate  dai  sostituti
d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati  catastali
e di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale
delle anagrafi degli studenti  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale  degli
studenti  universitari  e  dei  laureati  delle  universita'  di  cui
all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  9  maggio  2003,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.»;
    h)  all'articolo  14,  comma  4,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
  «d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;»;
      2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
  «e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;»;
    i) all'articolo 19, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
  «1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi  di  impiego  che
dichiarano, in forma  telematica,  al  sistema  informativo  unitario
delle politiche  del  lavoro  di  cui  all'articolo  13,  la  propria
immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'  lavorativa  e
alla  partecipazione  alle  misure  di  politica  attiva  del  lavoro
concordate con il centro per l'impiego»;
    l) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  comma  1,  le  parole  «delle  politiche  attive»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle politiche del lavoro»;
      2) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1.1) alla lettera  c)  sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti
parole: «e all'articolo 26»;
        1.2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
  «d) in caso di mancata accettazione,  in  assenza  di  giustificato
motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la
decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.»;
    m) all'articolo 23, comma 5, la lettera d), e'  sostituita  dalla
seguente:
  «d) l'assunzione dell'onere del soggetto  di  cui  al  comma  1  di
accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25;»;
    n) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) nella rubrica, le parole «e di alta  formazione  e  ricerca»
sono soppresse;
      2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai
sensi degli articoli  41,  comma  3,  e  43,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni
2015 e 2016, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera  a),
della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di  euro
per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da  destinare
al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale,  il  diploma  di  istruzione
secondaria superiore e il  certificato  di  specializzazione  tecnica
superiore e dei  percorsi  formativi  rivolti  all'alternanza  scuola
lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge  n.
183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.».
  2.  L'importo  di  cui  all'articolo  33,  comma  1,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e' incrementato di  30  milioni
di euro per l'anno 2016.  Alla  copertura  dell'onere  derivante  dal
presente  comma  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  16,  comma  7,  del
decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  come  incrementata
dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015  e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
  3. All'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
il secondo periodo e' sostituto dal  seguente:  «La  vigilanza  sulla
gestione dei fondi e' esercitata dall'ANPAL,  istituita  dal  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche  ai  fini  della
revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel  caso
in  cui  vengano  meno  le    condizioni    per    il    rilascio
dell'autorizzazione.».
Capo IV
                              Art. 5


                Disposizioni integrative e correttive
              del decreto legislativo n. 151 del 2015

  1. Alla legge 12 marzo 1999, n.  68,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo  4,  comma  3-bis,  le  parole  «riduzione  della
capacita' lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «riduzione della capacita' lavorativa pari o  superiore  al
60 per cento»;
    b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire  100.000»
sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte  la
misura del  contributo  esonerativo  di  cui  all'articolo  5,  comma
3-bis.»;
      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
  «4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione  la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo
23 aprile 2004,  n.  124,  e  successive  modificazioni.  La  diffida
prevede,  in  relazione  alla  quota  d'obbligo  non  coperta,  la
presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione  o
la  stipulazione  del  contratto  di  lavoro  con  la  persona  con
disabilita' avviata dagli uffici.»;
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. Gli importi delle sanzioni amministrative di  cui  al  comma  1
sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali.».
  2. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n.  300  il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «In  mancanza  di  accordo,
gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo  possono  essere
installati  previa  autorizzazione    delle    sede    territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso  di
imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di
piu'  sedi  territoriali,  della  sede  centrale  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al  terzo  periodo  sono
definitivi.».
  3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 151  del  2015,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
  «8-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165.»;
    b) al comma 4, dopo le parole  «delle  organizzazioni  sindacali»
sono inserite le seguenti: «, dei consulenti del lavoro,  delle  sedi
territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro».
Capo V
                              Art. 6


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Vercelli, addi' 24 settembre 2016

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali

                                Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione  e    la    pubblica
                                amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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