Buongiorno a tutti,
ho un quesito da sottoporvi.
Ai sensi dell' Art. 27 comma 7 della L.R. 06/2010, l'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall’articolo 21, comma 10, e relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce. Quindi solo sanzione!? Non è prevista la revoca dell'autorizzazione commerciale!?
Grazie per l'attenzione, buona giornata.
Buongiorno a tutti,
ho un quesito da sottoporvi.
Ai sensi dell' Art. 27 comma 7 della L.R. 06/2010, l'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall’articolo 21, comma 10, e relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce. Quindi solo sanzione!? Non è prevista la revoca dell'autorizzazione commerciale!?
Grazie per l'attenzione, buona giornata.
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Abbiamo affrontato il tema in vari post. Ecco una selezione:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+carta+di+esercizio+revoca&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+carta+di+esercizio+revoca&aqs=chrome..69i57j69i58.446j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
SINTESI:
la mancanza della carta d’esercizio comporta la sanzione pecuniaria di cui all’art.27 comma 7 della L.R. n.6 del 02/02/2010 e smi: L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, e relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
E' pur vero che la l.r. 6/2010, art. 27 comma 4 lettera d) prevede la revoca qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all’articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l’obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell’articolo 21, comma 10
L'art. 21 comma 4 prevede che salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4
Quindi la mancata presentazione telematica della carta e dell'attestazione ricada nella fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 21, ed in particolare tra gli obblighi amministrativi, emersa da una verifica effettuata d'ufficio ben può portare all'avvio del procedimento (dando congruo tempo per scritti e memorie difensivi) per revoca.