Data: 2016-10-07 08:31:56

Chiusura attività

Buongiorno,
in una ditta che svolge attività artigianale è stato effettuato un sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco forse a seguito di segnalazione in quanto non risulta presentata alcuna SCIA ai fini della sicurezza antincendio. Nel verbale pervenuto, a seguito di difformità riscontrate, il Comando ha chiesto alla ditta di conformare l’attività entro 45 giorni. Decorsi i termini dati il Comando ha effettuato un secondo sopralluogo ed ha verificato che non sono state eliminate le difformità riportate nel verbale precedente trasmettendo una comunicazione al Suap, al Sindaco ed al Prefetto per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e dell’art. 4 del DPR 151/2011.
L’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 al comma 5 riporta “… il Comando non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.”
L’art. 4 del DPR 151/2011 al comma 2 per le attività di categoria A e B come nel caso di questa ditta riporta “….. il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di 45 giorni.”
Le due norme citate (art. 16 D.Lgs 139/2006 e art. 4 DPR 151/2011) sembrano in contrasto fra di loro; quale delle due prevale? E quindi, la competenza ad emettere il provvedimento di non prosecuzione dell'attività a chi spetta?
Nel caso che spetti al Comune, trattandosi di una verifica effettuata in vigilanza e non a seguito di presentazione di SCIA Antincendio, quale ufficio ha la  competenza ad adottare l’atto?

Grazie mille

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Data: 2016-10-07 10:13:35

Re:Chiusura attività

Per punti:

1) il COMANDO deve prescrivere direttamente il divieto di prosecuzione, totale o parziale, dell'attività
2) ciò non toglie che possa sussistere una COMPETENZA CONCORRENTE da parte del Comune sotto forma di ordinanza contingibile ed urgente (nel caso di specie non sembra in quanto la descrizione non lascia presupporre pericoli imminenti)
3) ovvero di INAGIBILITA' EDILIZIA (perdita di un reqisito per l'agibilità)

Il SUAP non ha nessuna competenza, trattandosi di vigilanza pura.

Consigliamo di inoltrare la comunicazione al Sindaco, Polizia Locale ed Edilizia per quanto di competenza.

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