CONVENZIONI URBANISTICHE - sono accordi sostitutivi - Giudice Amministrativo
[color=red][b]CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 5 ottobre 2016 n. 19914 [/b][/color]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, il condominio LE xxxx, unitamente a singoli proprietari, in rappresentanza della proprietà di n.86 ville ricadenti nella lottizzazione approvata con delibera 29 giugno 1977, chiedeva la dichiarazione di nullità dell’accordo, denominato atto di transazione, intercorso tra il Comune di Staiettì ed il sig. Francesco Antonio yyyy in proprio e nella veste di procuratore generale ad negotia dei sigg. Armando, Mario e Fabrizio yyyy, proprietari del terreno lottizzato: con il quale si modificava la convenzione per l’attuazione del piano di lottizzazione nella parte contenente l’impegno dei sottoscrittori privati a cedere gratuitamente al Comune una porzione di terreno, della superficie di mq. 9110, destinata ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi.
– che per effetto della transazione il Comune aveva rinunziato all’area in questione, restituendone la piena disponibilità ai proprietari privati;
– che tale atto dispositivo era illegittimo, sottraendo la predetta superficie al servizio dei lotti, acquistati con l’espressa inclusione di tutti i diritti e gli oneri nascenti dalla convenzione stipulata con il Comune di Staiettì.
Resistevano al ricorso il Comune di Staiettì ed i privati controinteressati.
Con sentenza 26 novembre 2004 il T.a.r. per la Calabria, ritenuta la propria giurisdizione in ordine ad obblighi nascenti da una convenzione urbanistica – di cui erano beneficiari anche terzi subacquirenti – accertava l’illegittimità della rinunzia del comune all’area assegnata ad opere di urbanizzazione, per indisponibilità dell’oggetto; e, per l’effetto, dichiarava la nullità dell’accordo, con conseguente ripristino dell’originaria convenzione e compensazione delle spese di giudizio.
Con sentenza 14 maggio 2014 il Consiglio di Stato rigettava gli appelli del Comune e dei sigg. yyyy, che condannava in solido alla rifusione delle spese di giudizio.
In ordine alla questione preliminare di giurisdizione, rilevava come la controversia riguardasse il rispetto di obblighi assunti con la convenzione per l’attuazione del piano di lottizzazione: e cioè, una vicenda integralmente rientrante nell’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa. ,
Avverso la sentenza, notificata il 3 ottobre 2014, proponevano ricorso principale per cassazione, notificato 11 dicembre 2014, il sig. Fabrizio yyyy, ed incidentale, sostanzialmente identico, i sigg. Francesco Antonio, Chiara, Eleonora, Ottavio e Nicola yyyy, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in tema di diritti soggettivi derivanti dall’accordo transattivo dichiarato nullo.
Si costituivano, con distinti controricorsi, il condominio Le xxxx e il comune di Stalettì.
Quest’ultimo aderiva al ricorso principale.
Il ricorrente principale ed il comune di Stalettì depositavano memoria illustrativa, ex art.378 cod. proc. civile.
All’udienza del 13 settembre 2016 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
[b]La convenzione urbanistica volta a disciplinare, col concorso del privato proprietario dell’area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici, dev’essere assimilata ad un [color=red]accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo[/color]; in relazione al quale la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), all’art. 11, comma 5 (ora abrogato, ma ancora vigente al tempo dei fatti di causa), contempla la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le liti riguardanti sia la formazione, sia la conclusione, sia l’esecuzione di tale accordo (cfr. Cass., sez. unite 2 dicembre 2010 n.24419; sez. unite, 17 aprile 2009, n. 915; Cass., sez. un., 1 luglio 2009 n.15388; Cass., sez. unite, 20 novembre 2007, n. 24009): giurisdizione, che non viene meno neppure in ipotesi di successivo atto di transazione, emendativo della convenzione originaria, intercorso tra il comune e la parte privata, stante la stretta correlazione reciproca, oggettiva e soggettiva (Cass., sez. unite, 17 aprile 2009 n.9151; Cass., sez. unite, 20 novembre 2007 n. 24009).[/b]
Né tale conclusione può essere revocata in dubbio sulla base dell’eccepita prescrizione delle obbligazioni scaturenti dalla convenzione: questione, in limine inammissibile per novità, in quanto sollevata solo nelle memorie di replica ex art. 378 cod. cod. proc. civile, dopo che la sentenza del Consiglio di Stato impugnata non ne aveva fatto cenno: senza che l’eventuale omissione fosse censurata nei ricorsi, con la precisa indicazione degli atti del giudizio di merito in cui l’eccezione estintiva fosse stata invece sollevata, in termini, in base al principio di autosufficienza (art.366, primo comma, n.6 cod. proc. civ.). Al riguardo, oggetto diverso concerne, infatti, la questione della perdurante, o no, validità o efficacia delle obbligazioni assunte con la convenzione, di cui è cenno in motivazione, laddove se ne afferma, correttamente, l’estraneità al thema decidendum della nullità dell’accordo modificativo, denominato atto di transazione (cfr. sent., pagg. 9 e ss.).
E’ appena il caso di aggiungere che, in ogni caso, tale profilo riguarderebbe il merito della controversia; senza influire, perciò, sul riparto di giurisdizione.
Le spese seguono la soccombenza tra ricorrenti e condominio; vanno invece compensate tra i primi ed il comune di Stalettì, in ragione della consonanza di posizioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale;
condanna entrambe le parti ricorrenti alla rifusione delle spese di giudìzio sostenute dal condominio Le xxxx, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compenso;
compensa le spese di giudizio tra i ricorrenti ed il comune di Sta letti;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia -T.U. SPESE DI GIUSTIZIA), art. 13 (Importi), comma 1 quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013).
Roma, 13 settembre 2016
Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2016.
TESTO INTEGRALE: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161006/snciv@sU0@a2016@n19914@tS.clean.pdf