TRATTENIMENTI MUSICALI: illegittimo il diniego per generica tutela della quiete pubblica
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[color=red][b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 6 ottobre 2016 n. 2245 [/b][/color]
Pubblicato il 06/10/2016
N. 02245/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01402/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1402 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Leopoldo Fiorentino C.F. FRNLLD69H12A251V, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, p.zza S.Agostino,29 c/o Paolino;
contro
Comune di Amalfi, in persona del Sindaco p.t., Responsabile Polizia Municipale del Comune di Amalfi non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Rosa Amuro, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Mazzotta C.F. MZZVCN69T26H703J, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via S.Baratta,173;
per l’annullamento
del provvedimento della Polizia Municipale di Amalfi prot. 7556/2016 con cui è stata rigettata l’istanza finalizzata allo svolgimento di eventi con musica da parte del pubblico esercizio denominato Blu sirena;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Rosa Amuro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2016 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
[color=red][b]Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione interessata e regolarmente depositato nella Segreteria del Tar, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Responsabile della Polizia Municipale di Amalfi n. 7556 del 29.6.2016, con cui è stata respinta la domanda di autorizzazione allo svolgimento di eventi musicali all’interno del pubblico esercizio denominato Blu Sirena, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento. In particolare la società ricorrente ha contestato, in relazione al provvedimento impugnato, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria e l’incompetenza.[/b][/color]
Si è costituito in giudizio il terzo controinteressato che ha contestato l’avverso ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Il Comune di Amalfi non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 20 settembre 2016, il Collegio, dopo aver segnalato alle parti la possibilità di conclusione del presente giudizio con una sentenza in forma semplificata, ha trattenuto in decisione il presente giudizio.
Tanto premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per la conclusione del presente giudizio con una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il ricorso è fondato.
[color=red][b]Al di là della questione se fosse o meno necessario dotarsi di idoneo titolo abilitativo per svolgere l’attività in questione, va rilevato che il Comune ha respinto la richiesta di svolgimento di eventi musicali all’interno del citato pubblico esercizio, presentata dalla ricorrente, sul presupposto, non provato e meramente presunto, che l’attività musicale che la ricorrente voleva esercitare all’interno del proprio locale avrebbe alterato la quiete pubblica. Tale motivazione è erronea, perché l’amministrazione si è basata su una mera supposizione senza effettuare alcuna idonea istruttoria sul punto e anticipando un giudizio in relazione ad un’attività di cui non è stata valutata la portata e la dimensione, anche in considerazione del fatto che si tratta di soli sei serate musicali da svolgersi all’interno del locale con inizio alle ore 20,30 e fine alle ore 00,00.[/b][/color]
In questo senso è, peraltro, la perizia tecnica depositata dalla società ricorrente e che dimostra la criticità del provvedimento impugnato che va, pertanto, annullato.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere
Maurizio Santise, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Santise Francesco Riccio