Data: 2016-10-06 17:59:26

alberghi

Il R.R. n. 17/2008 nell'art. 2 comma 2 afferma che le strutture in oggetto sono composte da non meno di 7 camere.
Ho il caso in cui una struttura ricettiva in passato autorizzata per l'esercizio dell'attività di affittacamere a carattere stagionale.
Questa struttura per un lungo periodo non ha più esercitato l'attività e l'autorizzazione è stata dichiarata decaduta.
Volendo riprendere l'attività ricettiva non ha più i requisiti di affittacamere  ma rientrerebbe in quelli di albergo con l'unico
ostacolo relativo al numero di camere  che è di 5, quindi inferiore al limite minimo previsto di 7.
C'è la possibilità di derogare al suddetto limite proprio in funzione del fatto che trattasi di una struttura preesistente?

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Data: 2016-10-07 05:54:07

Re:alberghi


Il R.R. n. 17/2008 nell'art. 2 comma 2 afferma che le strutture in oggetto sono composte da non meno di 7 camere.
Ho il caso in cui una struttura ricettiva in passato autorizzata per l'esercizio dell'attività di affittacamere a carattere stagionale.
Questa struttura per un lungo periodo non ha più esercitato l'attività e l'autorizzazione è stata dichiarata decaduta.
Volendo riprendere l'attività ricettiva non ha più i requisiti di affittacamere  ma rientrerebbe in quelli di albergo con l'unico
ostacolo relativo al numero di camere  che è di 5, quindi inferiore al limite minimo previsto di 7.
C'è la possibilità di derogare al suddetto limite proprio in funzione del fatto che trattasi di una struttura preesistente?
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[color=red][b]RISPOSTA NEGATIVA[/b][/color]

Il legislatore regionale ha recepito la DISTINZIONE "classica" fra strutture alberghiere e strutture minori confermando il LIMITE DI 7 CAMERE previsto da pressochè tutte le leggi/regolamenti regionali e confermato dal legislatore nazionale anche in varie disposizioni in materia di CREDITO DI IMPOSTA, calcolo ISTAT ecc....
Il principale riferimento, se devi citare una norma, oltre alla chiara enunciazione del regolamento regionale è, a livello nazionale:

[b]Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
D.M. 21/10/2008
Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 34.[/b]

Sotto le 7 camere non si può rientrare nella DEFINIZIONE di albergo e quindi si devono cercare altre soluzioni fra le tipologie ricettive previste dal legislatore.
INDIFFERENTE che vi sia stata una struttura preesistente.

SAREBBE STATO DIVERSO se vi fosse stata una struttura in esercizio, ancorchè autorizzata "illegittimamente" rispetto alla quale vi fosse stato un SUBINGRESSO .... in questo caso si garantiva la continuità.


********************
[color=red][b]Lazio
Reg. reg. 24/10/2008, n. 17
Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere.[/b][/color]
Pubblicato nel B.U. Lazio 7 novembre 2008, n. 41, S.O. n. 130.
Art. 2
Strutture ricettive alberghiere e relative caratteristiche.
1. Sono strutture ricettive alberghiere, di seguito denominate strutture:
a) gli alberghi o hotel (4);
b) le residenze turistico-alberghiere o residence (5);
c) [i motels] (6).
2. Gli alberghi o hotel sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere, suite o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o in parti di stabile o dipendenze. Le strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente prima colazione e servizi accessori. Negli alberghi o hotel è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva in posti letto delle unità abitative, non può essere superiore alla capacità ricettiva, in posti letto, delle camere non ricomprese in unità abitative (7).
3. Le residenze turistico-alberghiere o residence sono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre notti, alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Le strutture sono composte da non meno di sette appartamenti, o monolocali, adibiti al pernottamento degli ospiti, nei quali sono forniti alloggio ed altri eventuali servizi accessori centralizzati. Nelle residenze turisticoalberghiere o residence è consentita la presenza di camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio (8).
4. [I motels sono strutture aventi le stesse caratteristiche degli alberghi e ubicate nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, particolarmente attrezzate per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, alle quali assicurano, quali servizi complementari, i servizi di autorimessa e di rimessaggio per almeno il 50 per cento delle camere di cui dispongono nonché uno standard minimo di assistenza meccanica, di riparazione automezzi e di rifornimento carburanti. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti, con un minimo di dodici posti letto, con servizio di prima colazione, servizio bar ed eventuali altri servizi accessori] (9).
5. Le unità immobiliari adibite a strutture ricettive alberghiere possiedono la relativa destinazione d'uso ai fini urbanistici e catastali (10).
(4) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), Reg. reg. 29 settembre 2014, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, del medesimo regolamento).
(5) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), Reg. reg. 29 settembre 2014, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, del medesimo regolamento).
(6) Lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lettera a), numero 3), Reg. reg. 29 settembre 2014, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, del medesimo regolamento).
(7) Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 1, Reg. 21 settembre 2009, n. 16 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b), Reg. reg. 29 settembre 2014, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, del medesimo regolamento). Il testo precedente era così formulato: «2. Gli alberghi sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere, suites o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o in parti di stabile o dipendenze, site in una unica area omogenea di pertinenza. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti, con un minimo di dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente prima colazione e servizi accessori. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio.».
(8) Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 2, Reg. 21 settembre 2009, n. 16 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), Reg. reg. 29 settembre 2014, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, del medesimo regolamento). Il testo precedente era così formulato: «3. Le residenze turistico-alberghiere (residences) sono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre giorni, alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Tali strutture sono composte da non meno di sette appartamenti, o mini appartamenti, adibiti al pernottamento degli ospiti, con un minimo di quindici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed altri eventuali servizi accessori centralizzati. Nei residences è consentita la presenza di camere, con il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio.».
(9) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera d), Reg. reg. 29 settembre 2014, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, del medesimo regolamento).
(10) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e), Reg. reg. 29 settembre 2014, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, del medesimo regolamento).

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Data: 2016-10-07 08:40:22

Re:alberghi

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