Data: 2016-10-06 16:07:00

applicazione art. 17-ter tulps

Art. 103 l.r.28/2005 c. 3 " Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli art. 17-ter e 17-quater del TULPS". Quindi in caso di verbali di accertamento di violazione emessi ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, il SUAP deve sempre procedere con un provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 17-ter? Nel caso di attività condotta senza autorizzazione mi è chiaro che si deve procedere con l'ordinanza di cessazione dell'attività; non mi è tanto chiaro il caso di "violazione delle prescrizioni" per il quale è prevista la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi. Cosa si intende per violazione delle prescrizioni nel caso di SCIA?.
Faccio un esempio: OGGI  viene accertato che l'immobile dove esercita l'attività un pubblico esercizio della somministrazione da diversi anni (a seguito di scia presentata al SUAP) non ha la corretta destinanzione d'uso e l'ufficio tecnico procede con l'emanazione  di un'ordinanza di rimessa in pristino. Il SUAP/ufficio commercio deve fare un ulteriore atto di cessazione/sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 17-ter del TULPS? A mio avviso comunque ci deve essere  un verbale di accertamento da parte della Polizia Municipale per violazione art. 42 della L.R. 28/2005 a seguito del quale il SUAP  procede con un'ordinanza di sospensione dell'attività per il tempo occorrente ad uniformarsi. Ma per quanto tempo? Per tutti i tre mesi (ma non oltre) previsti dell'art. 17-ter ?. Ma se non fosse possibile mutare la destinanzione d'uso e quindi uniformarsi, il SUAP dopo i tre mesi quali altri atti dovrebbe fare?
Grazie

riferimento id:36418

Data: 2016-10-07 07:35:29

Re:applicazione art. 17-ter tulps


Art. 103 l.r.28/2005 c. 3 " Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli art. 17-ter e 17-quater del TULPS". Quindi in caso di verbali di accertamento di violazione emessi ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, il SUAP deve sempre procedere con un provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 17-ter? Nel caso di attività condotta senza autorizzazione mi è chiaro che si deve procedere con l'ordinanza di cessazione dell'attività; non mi è tanto chiaro il caso di "violazione delle prescrizioni" per il quale è prevista la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi. Cosa si intende per violazione delle prescrizioni nel caso di SCIA?.
Faccio un esempio: OGGI  viene accertato che l'immobile dove esercita l'attività un pubblico esercizio della somministrazione da diversi anni (a seguito di scia presentata al SUAP) non ha la corretta destinanzione d'uso e l'ufficio tecnico procede con l'emanazione  di un'ordinanza di rimessa in pristino. Il SUAP/ufficio commercio deve fare un ulteriore atto di cessazione/sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 17-ter del TULPS? A mio avviso comunque ci deve essere  un verbale di accertamento da parte della Polizia Municipale per violazione art. 42 della L.R. 28/2005 a seguito del quale il SUAP  procede con un'ordinanza di sospensione dell'attività per il tempo occorrente ad uniformarsi. Ma per quanto tempo? Per tutti i tre mesi (ma non oltre) previsti dell'art. 17-ter ?. Ma se non fosse possibile mutare la destinanzione d'uso e quindi uniformarsi, il SUAP dopo i tre mesi quali altri atti dovrebbe fare?
Grazie
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RISPOSTA SINTETICA PER PUNTI:
1) se ti manca il titolo allora si procede con "ordinanza di cessazione" (usiamo virgolette nel senso che può chiamarsi ordinanza, determina, diffida ecc....). In pratica è un AMMONIMENTO che non ha alcun valore giuridico autonomo (cioè tizio deve cessare a prescindere dall'ordinanza) tanto che se il giorno dopo i vigili tornano e tizio continua a esercitare devono fare altro verbale ....

2) caso diverso è quello della PRESENZA DI TITOLO PRINCIPALE (ho la scia di somministrazione) ma lavoro in violazione di prescrizioni specifiche. Qui il legislatore, assai saggiamente, TIENE FERMO IL TITOLO e prevede una SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' dal trentesimo giorno (immediata solo se riguarda prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene) fino all'adeguamento o al max ai 3 mesi (dopo, senza adeguamento decade il titolo).
In questi casi l'atto potrebbe essere una ordinanza, determina, diffida o dichiarazione di inefficacia della scia nella parte in cui .... Stesso discorso di prima ma IN QUESTO CASO per poter sanzionare DIVERSAMENTE il soggetto occorre adottare questo atto.
Spieghiamo meglio:
Tizio apre con scia ... scia regolare ma non ha alcuni requisiti, esempio ha cambiato la destinazione d'uso da commerciale a direzionale (ATTENZIONE, SE LA DESTINAZIONE MANCA AB ORIGINE IL CASO E' DIVERSO).
a) vigile fa verbale e lo manda a SUAP
b) SUAP diffida e dichiara inefficace la scia decorsi 30 giorni fino ad adeguamento
c) Tizio si adegua e ripresenta dichiarazione (non serve revocare il proprio atto) OPPURE Tizio non si adegua e decorsi 3 mesi si dichiara inefficace integralmente la scia
Ciò detto, se il vigile torna nell'esercizio il 31esimo giorno e tizio non si è conformato scatta la sanzione per violazione delle prescrizioni se non hai fatto l'ordinanza/diffida, mentre scatta la più grave sanzione dell'esercizio senza titolo se l'hai fatta.

Come detto, cosa succede se mi accordo che Tizio lavora in immobile AB ORIGINE privo della conforme destinazione commerciale?
Non trova applicazione l'art. 17ter. Qui si ha una scia priva di requisiti e quindi occorre procedere, se siamo nei 60 giorni, a dichiararla inefficace.
Dopo i 60 giorni si procede ai sensi del 21 nonies.
SE non ci sono i presupposti del 21 nonies (sono passati più di 18 mesi o tizio ha legittimo affidamento) .... NON SI PROCEDE in via commerciale ma solo in via edilizia.

[color=red][b]Insomma ... bella complessa come questione![/b][/color]



*****************
[b]R.D. 18/06/1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.[/b]
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
Art. 17-ter (37)
Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato (38) .
Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative. (39)
Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
(37) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(38) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203.
(39) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 2, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203 e, successivamente, dall'art. 9, comma 5, L. 29 marzo 2001, n. 135.

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