RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - DPCM - (GU n.233 del 5-10-2016)
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[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016 [/b]
Individuazione della capacita' complessiva di trattamento degli
impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in
esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' individuazione
del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di
impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e
assimilati. (16A07192)
(GU n.233 del 5-10-2016)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008, «relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive», recepita con il decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in
particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei
rifiuti;
Visto l'art. 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
e, in particolare, il comma 1, che prevede che, con decreto adottato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sia individuata la capacita'
complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti
urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale,
nonche' il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di
impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e
assimilati;
Considerato che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di
preparazione per il riutilizzo e riciclaggio fissato dall'art. 11,
comma 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, e' necessario
raggiungere l'obiettivo nazionale di raccolta differenziata stabilito
nell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che la gerarchia della gestione dei rifiuti, come
individuata nell'art. 4 della predetta direttiva 2008/98/CE, ha
stabilito che il recupero energetico dei rifiuti rappresenta
un'opzione di gestione da preferire rispetto al conferimento in
discarica dei rifiuti;
Visto l'art. 16 della predetta direttiva 2008/98/CE, relativo ai
principi di autosufficienza e prossimita' nella gestione dei rifiuti;
Ritenuto indispensabile strutturare una rete di impianti
sufficienti a trattare i rifiuti che residuano da una raccolta
differenziata a norma di legge, limitando, per gli stessi rifiuti, il
ricorso allo smaltimento in discarica;
Visto l'art. 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
disciplina le competenze delle regioni nella gestione dei rifiuti con
particolare riferimento alla predisposizione, all'adozione e
all'aggiornamento dei piani di gestione rifiuti, nel rispetto dei
principi previsti dalla normativa vigente e della parte IV del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto l'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
disciplina, in particolare, le procedure per l'approvazione dei piani
di gestione rifiuti, nonche' i contenuti minimi essenziali nel
rispetto dei principi e delle finalita' di cui alla Parte IV del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
Considerato che l'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, prevede che l'individuazione della capacita'
complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli
impianti di incenerimento, nonche' l'individuazione del relativo
fabbisogno residuo avvengano tenendo conto della pianificazione
regionale;
Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del
citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'individuazione della
capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati
degli impianti di incenerimento avviene sulla base degli impianti in
esercizio o autorizzati a livello nazionale;
Ritenuto necessario effettuare - cosi' come richiesto dalle regioni
nelle sedute tecniche della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo
2015 e del 9 settembre 2015 - una puntuale ricognizione dei dati
della capacita' e dell'operativita' delle infrastrutture dedicate
all'incenerimento dei rifiuti, con le regioni, le province autonome e
con tutti i singoli gestori degli impianti;
Rilevata la necessita' di effettuare, ai sensi dell'art. 35, comma
1, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'individuazione del
fabbisogno di incenerimento nazionale dei rifiuti urbani e
assimilati, sull'ipotesi di raggiungimento dell'obiettivo minimo di
raccolta differenziata stabilito dall'art. 205 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e pari al 65 per cento in tutte le
regioni;
Rilevato inoltre che alcune regioni e province autonome hanno
adottato, secondo i rispettivi piani di gestione rifiuti, obiettivi
piu' ambiziosi rispetto all'obiettivo minimo di raccolta
differenziata di legge, nonche' obiettivi di riduzione della
produzione di rifiuti urbani e assimilati;
Rilevato altresi' che in alcune regioni, caratterizzate da una
sovracapacita' di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di
incenerimento, sono state adottate politiche relative alla
dismissione di impianti o alla riduzione di capacita' di
incenerimento;
Considerato che l'individuazione di un fabbisogno basato su
percentuali di raccolta differenziata minori rispetto al 65 per cento
e senza tener conto degli obiettivi di ulteriore riduzione di rifiuti
urbani e assimilati, determinerebbe una capacita' impiantistica
sovradimensionata rispetto alle esigenze nazionali;
Rilevato che il ritardo sul raggiungimento dell'obiettivo di
raccolta differenziata ha determinato, per alcune regioni, la
realizzazione o la previsione di realizzazione di impianti di
trattamento preliminare necessari a trattare tutti i rifiuti urbani
che residuano dai livelli attuali di raccolta differenziata, anche al
fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
Rilevato inoltre che tali impianti di trattamento preliminare hanno
una capacita' spesso superiore rispetto al fabbisogno di trattamento
calcolato su una quantita' di rifiuti residui derivanti da una
raccolta differenziata a norma di legge;
Ritenuto opportuno precisare che tali impianti, al crescere della
raccolta differenziata, potranno essere opportunamente convertiti
coerentemente con la necessita' di ottemperare agli obblighi di
riciclaggio dei rifiuti urbani;
Ritenuto necessario tenere conto della capacita' impiantistica di
trattamento preliminare realizzata e in previsione di realizzazione,
ai fini della corretta gestione dei rifiuti in ragione di un ritardo
sul raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani e di un deficit di capacita' di incenerimento dei
rifiuti urbani e assimilati per determinate aree regionali;
Considerata la necessita' di prevedere un meccanismo che consenta
di definire e aggiornare il fabbisogno residuo di incenerimento dei
rifiuti urbani e assimilati, individuato sulla base degli obiettivi
di riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati, di
raccolta differenziata, di riciclaggio e di pianificazione regionale,
anche in ragione:
a) delle politiche di prevenzione sulla produzione dei rifiuti e di
raccolta differenziata attuate dalle regioni nel periodo
intercorrente da novembre 2015 alla data di entrata in vigore del
decreto;
b) di politiche di dismissione di impianti o di riduzione di
capacita' di incenerimento per le sole regioni caratterizzate da una
sovracapacita' di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di
incenerimento;
c) della efficienza di riciclaggio e recupero di materia degli
impianti di trattamento meccanico-biologico, qualora superiore a
quella indicata nell'allegato II;
d) delle autorizzazioni assentite a far data da novembre 2015 per
gli impianti produttivi autorizzati allo svolgimento di operazioni di
recupero del combustibile solido secondario (CSS) e delle frazioni
secche decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani;
e) di accordi interregionali volti ad ottimizzare le infrastrutture
di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati;
Vista l'istruttoria compiuta analiticamente rispetto ai piani di
gestione dei rifiuti resi disponibili dalle amministrazioni
regionali;
Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, individuare la capacita' di
incenerimento e gli impianti con recupero energetico di rifiuti
urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo
per macroaree geografiche e indicare, altresi', le regioni nelle
quali tali impianti e tali potenzialita' devono essere realizzate;
Ritenuto opportuno, altresi', individuare le capacita' di
incenerimento e l'impiantistica necessaria da realizzare, tenendo
conto dei rifiuti decadenti dal trattamento degli urbani e
assimilati;
Ritenuto opportuno che la Regione Sicilia e la Regione Sardegna
vengano considerate macroaree autonome, in ragione della necessita'
di autosufficienza delle stesse nel ciclo di gestione dei rifiuti e
delle peculiarita' geografiche insulari;
Ritenuto necessario, al fine di indicare le regioni nelle quali
devono essere realizzati gli impianti, basarsi sulle disposizioni
dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e
dunque alla «finalita' di progressivo riequilibrio socio-economico
fra le aree del territorio nazionale», nonche' alla necessita' di
tenere conto della «pianificazione regionale» e all'esigenza «di
superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione»;
Visto il parere favorevole, condizionato, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, repertorio n. 15/CSR del 4 febbraio
2016;
Vista la direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 42 del 24 febbraio 2016, recante
disposizioni in merito al procedimento di verifica di
assoggettabilita' a valutazione ambientale strategica delle misure di
pianificazione e programmazione previste in attuazione del
dispositivo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133;
Dato atto che, nell'ambito delle previsioni di cui alla Parte II,
Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in adesione a
quanto stabilito dalla direttiva sopra citata, la Direzione generale
per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, in qualita' di autorita'
procedente, ha provveduto a redigere il rapporto preliminare di cui
all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, avente
ad oggetto i contenuti programmatici previsti in attuazione dell'art.
35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
Dato atto che la Direzione generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, in qualita' di autorita' competente ai
fini dell'applicazione di quanto previsto dalla Parte II, Titolo II,
del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha trasmesso il citato
rapporto preliminare alla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS per l'acquisizione del relativo
parere;
Visto il parere n. 2100 del 10 giugno 2016, con il quale la
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha
ritenuto che «il Rapporto preliminare delinei un programma recante
l'individuazione della capacita' complessiva di trattamento degli
impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio
o autorizzati a livello nazionale, nonche' l'individuazione del
fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti
di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati, senza i
contenuti per essere sottoposto alla verifica di assoggettabilita'
alla VAS», invitando, per l'effetto, «l'Autorita' competente a voler
verificare la procedibilita' dell'istanza»;
Vista la nota prot. 16298 del 20 giugno 2016, con la quale la
competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare ha rappresentato che «anche alla luce di quanto
sollecitato dalla stessa CTVIA, il procedimento di verifica di
assoggettabilita' a VAS concernente il programma in oggetto non puo'
essere ulteriormente proseguito»;
Vista la nota prot. 10066 del 4 luglio 2016, con la quale la
competente Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
rappresentato la non sussistenza dei presupposti per sottoporre a
valutazione ambientale strategica i contenuti programmatici generali
relativi alla individuazione della capacita' complessiva di
trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani in
esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' l'individuazione
del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di
impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e
assimilabili;
Ritenuti non sussistenti i presupposti necessari per sottoporre a
valutazione ambientale strategica i contenuti programmatici generali
previsti in attuazione dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, in ragione di quanto espressamente stabilito
dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del
2006, nella parte in cui si dispone che «viene effettuata una
valutazione per tutti i piani e programmi che: ... a) sono elaborati
per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, per
i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale,
dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o
della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati
negli allegati II, III, e IV del presente decreto»;
Considerato che i contenuti programmatici generali previsti in
attuazione del dispositivo di cui all'art. 35, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, pur concernenti il settore
della gestione dei rifiuti, non concretizzano il secondo presupposto
richiesto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
n. 152 del 2006 per l'obbligatoria sottoposizione a valutazione
ambientale strategica, dal momento che non definiscono «il quadro di
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati
negli allegati II, III, e IV» del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006;
Considerato, infatti, che i suddetti contenuti programmatici
generali stabiliscono un quadro di riferimento per successivi atti di
pianificazione regionale, limitandosi ad indicare il numero e le
dimensioni degli inceneritori da realizzare su scala territoriale di
macroarea e di regioni, con riferimento al solo fabbisogno residuo
complessivo di incenerimento calcolato su scala nazionale, non
intervenendo sulla ubicazione puntuale, sulle condizioni operative,
ne' sulla ripartizione di risorse;
Ritenuto pertanto che il presente decreto si configura
esclusivamente come fattispecie programmatica e di riferimento per le
amministrazioni territoriali che hanno il compito di attuarlo
mediante l'adozione degli appositi strumenti di pianificazione,
secondo quanto disposto dagli articoli 196 e seguenti del decreto
legislativo n. 152 del 2006;
Considerato che, alla luce del combinato disposto di cui agli
articoli 7, comma 2, 196 e 199 del decreto legislativo n. 152 del
2006, spetta alle regioni il compito di recepire, nell'ambito dei
rispettivi Piani di gestione dei rifiuti, le scelte strategiche
contenute nel presente decreto, avviando le necessarie procedure di
valutazione ambientale strategica ed eventualmente di autorizzazione
dei progetti, in esito alla localizzazione dell'impiantistica da
realizzare per soddisfare il relativo fabbisogno residuo di
incenerimento dei rifiuti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, il presente decreto ha ad oggetto:
a) l'individuazione della capacita' attuale di trattamento
nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e
assimilati in esercizio al mese di novembre 2015;
b) l'individuazione della capacita' potenziale di trattamento
nazionale, riferita agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015;
c) l'individuazione, per macroaree e per regioni, degli impianti di
incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati
da realizzare o da potenziare per coprire il fabbisogno residuo
nazionale di trattamento dei medesimi rifiuti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) impianti di incenerimento: gli impianti che rispondono alla
definizione di cui all'art. 237-ter, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che sono autorizzati:
i. all'esercizio delle operazioni di smaltimento indicate nella
lettera D10, dell'allegato B, della Parte IV del predetto decreto;
oppure
ii. all'esercizio delle operazioni di recupero indicate nella
lettera R1, dell'allegato C della Parte IV del predetto decreto.
b) impianti autorizzati: impianti che hanno ottenuto il rilascio
dei provvedimenti autorizzatori ai sensi del Titolo III-bis, della
Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai
sensi dell'art. 208 del medesimo decreto.
Art. 3
Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio
1. L'elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e
assimilati, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), con l'indicazione
espressa per ciascun impianto della capacita' di trattamento
autorizzata e quella relativa al trattamento dei rifiuti urbani e
assimilati, e' riportato nella Tabella A, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
2. La predetta tabella individua, altresi', secondo il procedimento
riportato nell'allegato I, la capacita' nazionale complessiva di
trattamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e
assimilati in esercizio al mese di novembre 2015.
Art. 4
Elenco degli impianti di incenerimento
autorizzati non in esercizio
1. L'elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e
assimilati, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), con l'indicazione
espressa per ciascun impianto della capacita' potenziale di
trattamento e della localizzazione su base regionale e' riportato
nella tabella B, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
2. La predetta tabella individua, altresi', secondo il procedimento
riportato nell'allegato I, la capacita' potenziale nazionale di
trattamento derivante dagli impianti di incenerimento dei rifiuti
urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di
novembre 2015.
Art. 5
Individuazione degli impianti da realizzare o da potenziare per
soddisfare il fabbisogno residuo nazionale
1. L'individuazione del numero e della capacita' degli impianti di
incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani e assimilati
da realizzare o da potenziare tenendo conto della programmazione
regionale, per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale di
trattamento, come individuato nell'allegato II, e' riportata nella
tabella C, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
2. In attuazione dei principi indicati nell'art. 35, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come esplicitati
nell'allegato III, la predetta tabella individua, altresi', le
regioni in cui realizzare o potenziare gli impianti necessari a
soddisfare il fabbisogno nazionale e le relative capacita'.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, gli impianti individuati nelle Tabelle A, B e C
costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente
interesse nazionale e realizzano un sistema integrato e moderno di
gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantendo la sicurezza
nazionale nell'autosufficienza del ciclo di gestione integrato dei
rifiuti, cosi' come richiesto dall'art. 16 della direttiva
2008/98/CE.
2. Al fine di garantire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza
e nel rispetto delle finalita' di progressivo riequilibrio
socio-economico fra le aree del territorio nazionale, ai sensi
dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
le minori capacita' di trattamento di rifiuti urbani e assimilati
degli impianti di incenerimento in ragione delle politiche di cui al
comma 6, sono ridistribuite all'interno della stessa macroarea
secondo i criteri generali e le procedure di individuazione
esplicitati nell'allegato III.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province
autonome possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare una richiesta di aggiornamento del
fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani e
assimilati individuato nell'allegato II. La richiesta e' presentata
in presenza di nuova approvazione di piano regionale di gestione dei
rifiuti o dei relativi adeguamenti, ai sensi dell'art. 199 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, o di variazioni documentate del
fabbisogno riconducibili: a) all'attuazione di politiche di
prevenzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata;
b) all'esistenza di impianti di trattamento meccanico-biologico
caratterizzati da una efficienza, in valori percentuali, di
riciclaggio e recupero di materia, delle diverse frazioni
merceologiche superiori rispetto ai valori indicati nell'allegato II;
c) all'utilizzo di quantitativi di combustibile solido secondario
(CSS) superiori a quelli individuati nell'allegato II; d) ad accordi
interregionali volti a ottimizzare le infrastrutture di trattamento
dei rifiuti urbani e assimilati.
4. La richiesta, adeguatamente motivata, e' indirizzata al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
reca in allegato la seguente documentazione: a) documento contenente
dati attestanti la prevista diminuzione, rispetto ai livelli
dell'anno precedente, della produzione di rifiuti attesa in
attuazione del piano regionale di prevenzione della produzione dei
rifiuti adottato ai sensi dell'art. 199 del decreto 3 aprile 2006, n.
152; b) il modello unico di dichiarazione ambientale presentato per
l'anno precedente; c) l'autorizzazione dell'impianto produttivo
attestante il quantitativo potenziale utilizzabile nel medesimo
impianto.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
delle richieste di cui al comma 4, esaminata la documentazione,
propone le necessarie modifiche del presente decreto, secondo il
procedimento di cui all'art. 35, comma 1, del decreto-legge del 12
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164.
6. Per le modifiche di cui al comma 5 si tiene conto anche delle
politiche in atto relative alla dismissione di impianti o alla
riduzione di capacita' di incenerimento per le sole regioni e
province autonome, esplicitate nell'allegato III, caratterizzate da
una sovracapacita' di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di
incenerimento.
7. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 2566
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO I
Individuazione della capacita' attuale di trattamento nazionale
degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati
in esercizio o autorizzati non in esercizio alla data novembre 2015
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO II
INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO RESIDUO DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI
Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato III
Individuazione degli impianti da realizzare o da potenziare per
soddisfare il fabbisogno residuo nazionale di incenerimento di
rifiuti urbani e assimilati
Al fine di individuare gli impianti da realizzare o potenziare il
comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 ha stabilito i
seguenti criteri generali:
a) progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del
territorio nazionale;
b) risoluzione delle procedure di infrazione in corso, e
prevenzione dall'avvio di ulteriori contenziosi con l'Unione europea;
c) considerazione della programmazione regionale;
d) realizzazione di un sistema moderno e integrato di gestione
dei rifiuti urbani e assimilati.
Per quanto attiene al riequilibrio socio-economico fra le aree
del territorio nazionale, l'individuazione delle regioni all'interno
delle quali localizzare gli impianti e' effettuata sul presupposto
che ciascuna macroarea (Nord, Centro, Sud, Sicilia, Sardegna) debba
rendersi tendenzialmente autosufficiente nel complessivo ciclo di
produzione e gestione dei rifiuti, ivi compresa, naturalmente,
l'attivita' di incenerimento dei rifiuti stessi.
Sulla scorta di tale presupposto, la localizzazione degli
impianti in ciascuna delle regioni che costituiscono la macroarea,
tiene conto:
della produzione, in termini assoluti, dei rifiuti urbani e
assimilati;
della presenza di impianti di incenerimento e di impianti di
trattamento meccanico-biologico di rifiuti;
del fabbisogno residuo di impianti di incenerimento;
del preponderante ricorso allo smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati in impianti di discarica;
della densita' abitativa;
Con riferimento alla risoluzione delle procedure di infrazione in
corso e alla prevenzione dall'apertura di ulteriori contenziosi con
l'Unione europea, si tiene conto dell'esigenza di rispettare
integralmente le norme europee di settore, individuando, per ciascuna
macroarea, le regioni per le quali sono pendenti contenziosi e
precontenziosi per violazione della normativa europea in materia di
gestione dei rifiuti, nonche' le regioni oggetto di condanna da parte
della Corte di giustizia europea.
Ulteriormente, si considerano le condizioni di gestione critica
del ciclo dei rifiuti all'interno delle singole regioni costituenti
la macroarea, al fine di porre rimedio a situazioni suscettibili di
sfociare in nuovi rilievi da parte dell'UE.
In ordine al rispetto della programmazione regionale per
l'implementazione di un ciclo integrato dei rifiuti, si tiene conto
delle previsioni contenute negli atti di pianificazione di gestione
dei rifiuti elaborati da ciascuna regione, anche relativamente
all'individuazione di nuova capacita' di incenerimento dei rifiuti
urbani e assimilati.
Per quanto riguarda la realizzazione di un sistema moderno e
integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, si considera
la c.d. «taglia minima» di sostenibilita' tecnico/ economica degli
impianti da realizzare in ciascuna regione, cosi' come individuata
dalla vigente disciplina sull'individuazione delle migliori tecniche
disponibili di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2007 recante
«linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti».
In particolare, il paragrafo H.12.2 del documento «Linee guida
relative ad impianti esistenti per le attivita' rientranti nelle
categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti (Impianti di incenerimento)»,
stabilisce che «Nel caso di incenerimento di RU, al fine di
conseguire economie di scala, la potenzialita' di un impianto di
incenerimento non dovrebbe essere inferiore alle 300 t/g, riferite ad
un PCI di 10,5 MJ/kg, indicativamente suddivise in 2 linee da 150
t/g, corrispondenti ad un bacino di utenza dell'ordine di 300.000
abitanti».
Esplicitati cosi' i criteri della norma di riferimento,
l'ulteriore analisi riguarda le peculiari situazioni di ciascuna
macroarea e, piu' puntualmente, di ciascuna regione.
Macroarea geografica Nord.
L'analisi condotta ha evidenziato un tendenziale equilibrio tra
il fabbisogno di incenerimento e la capacita' di incenerimento
complessiva portando, la macroarea ad essere tendenzialmente
autosufficiente per quanto concerne il trattamento termico dei
rifiuti urbani e assimilati.
In particolare, quali dati rilevanti, emergono:
l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in Liguria (234.786
tonn/anno) e Veneto (174.759 tonn/anno);
la sovraccapacita' della regione Lombardia, che evidenzia un
surplus di incenerimento pari a 578.931 tonn/anno, garantito da una
sostanziale saturazione impiantistica del territorio che conta n. 13
inceneritori;
l'assenza totale di impianti nella regione Liguria, Valle d'Aosta
e provincia autonoma di Trento. Tuttavia, tale ultima regione e
provincia presentano un fabbisogno limitato rispettivamente di 30.059
e 53.111 tonnellate anno;
l'autosufficienza per la regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia e provincia autonoma di Bolzano;
un fabbisogno residuo di incenerimento per la regione Piemonte
pari a 52.427 tonnellate anno.
Macroarea geografica Centro.
L'analisi condotta ha evidenziato l'esigenza di provvedere ad un
fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati
pari a complessive 523.918 tonn/anno.
In particolare, quali dati rilevanti, emergono:
l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in regione Marche
(198.339 tonn/anno), Umbria (129.883 tonn/anno) e Lazio (213.652
tonn/anno);
l'assenza totale di impianti nella regione Umbria e nella regione
Marche;
l'autosufficienza per la regione Toscana.
Per quanto precede si riportano le condizioni che determinano la
localizzazione di nuovi impianti nelle regioni sotto elencate.
Regione Marche.
Nella regione Marche non sono presenti impianti di incenerimento
operativi; i rifiuti urbani e assimilati sono avviati presso gli
impianti di trattamento preliminari realizzati che consentono di
soddisfare il relativo fabbisogno di trattamento.
Inoltre, la regione ha comunicato la sospensione
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio
dell'impianto di Tolentino.
La regione non e' oggetto di contenziosi o precontenziosi
europei, ma si riscontra, ad oggi, un ricorso prevalente allo
smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.
Per tali motivi, la regione e' stata individuata per la
realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con capacita'
pari a 190.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.
Regione Umbria.
Nella regione Umbria non sono presenti impianti di incenerimento
operativi; i rifiuti urbani e assimilati sono avviati presso gli
impianti di trattamento preliminari che consentono di soddisfare il
relativo fabbisogno di trattamento.
Inoltre, la regione ha comunicato che l'impianto di Terni risulta
smantellato e privo di titolo autorizzativo.
La regione non e' oggetto di contenziosi o precontenziosi
europei, ma si riscontra un ricorso prevalente allo smaltimento in
discarica dei rifiuti urbani e assimilati.
Per tali motivi, la regione e' stata individuata per la
realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento di capacita' pari
a 130.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati tale da
soddisfare il relativo fabbisogno residuo.
Regione Lazio.
Nella regione Lazio sono presenti n. 3 impianti di incenerimento
operativi e n. 1 impianto autorizzato ma non in esercizio con una
potenzialita' complessiva di trattamento pari a 665.730
tonnellate/anno, che rappresenta poco piu' del 75% del fabbisogno di
incenerimento regionale.
La regione e' oggetto di condanna da parte della Corte di
giustizia europea, sancita da ultimo con sentenza del 15 ottobre
2014, anche in ragione della violazione dell'art. 16, paragrafo 1,
della direttiva 2008/98 per non aver creato una rete integrata ed
adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili.
Una significativa quota pari a circa il 10% di rifiuti urbani e
di quelli derivanti dal loro trattamento sono destinati fuori regione
e perlopiu' smaltiti in discarica.
Per tali motivi, la regione e' stata individuata per la
realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con una capacita'
pari a 210.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.
Macroarea geografica Sud.
L'analisi condotta ha evidenziato l'esigenza di provvedere ad un
fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati
pari a complessive 488.432 tonn/anno.
In particolare, quali dati rilevanti, emergono:
l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in Campania
(318.942 tonn/anno), e Abruzzo (121.069 tonn/anno);
la sovracapacita' della regione Molise, che evidenzia un surplus
di incenerimento pari a 58.072 tonn/anno;
l'assenza totale di impianti nella Regione Abruzzo;
la presenza di un assai esiguo fabbisogno residuo di
incenerimento nella regione Basilicata (28.874 tonn/anno) tale da non
far ritenere sostenibile la realizzazione di nuove infrastrutture.
l'autosufficienza per la regione Calabria;
un fabbisogno residuo di incenerimento per la regione Puglia pari
a 80.701 tonnellate anno tale da far ritenere sostenibile un
intervento per il potenziamento degli impianti di incenerimento
esistenti;
Per quanto precede si riportano le condizioni che determinano la
localizzazione di nuovi impianti nelle regioni sotto elencate.
Regione Campania.
Nella regione Campania e' presente un impianto di incenerimento
operativo ed in esercizio con una potenzialita' dedicata al
trattamento dei rifiuti urbani e assimilabili pari a 600.000
tonn/anno.
La regione e' oggetto di condanna da parte della Corte di
giustizia europea, sancita da ultimo con sentenza del 16 luglio 2015,
per violazione dell'art. 260 Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
La regione e' altresi' oggetto di procedura d'infrazione n.
2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione
dell'art. 28, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE.
Per tali motivi, la regione e' stata individuata per la
realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con una capacita'
pari a 300.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.
Regione Abruzzo.
Nella regione Abruzzo non sono presenti impianti di incenerimento
operativi.
La regione e' oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165
relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'art.
28, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE poiche' non ha rispettato
il termine dei sei anni previsto da tale disposizione.
La regione presenta un fabbisogno di incenerimento residuo pari a
121.069 tonn/anno.
Il piano regionale di gestione dei rifiuti vigente prevede che
l'incenerimento di frazioni non altrimenti riciclabili in impianti
dedicati e' ammissibile al raggiungimento della media regionale del
40% di raccolta differenziata. Atteso che, ad oggi, tale livello si
attesta sulla percentuale del 46,1%, risulta giustificata la
realizzazione di un nuovo impianto da 120.000 tonn/anno, tale da
soddisfare le esigenze regionali.
Regione Puglia.
Nella regione Puglia e' presente n. 1 impianto di incenerimento
non operativo.
La regione non e' oggetto di contenzioni o pre-contenziosi
europei, tuttavia presenta un fabbisogno di incenerimento residuo
pari a 80.701 tonnellate anno, una elevata produzione di rifiuti in
valore assoluto ed un ricorso preponderante allo smaltimento in
discarica dei rifiuti urbani e assimilati.
Per tali ragioni la regione Puglia e' stata individuata per la
realizzazione di una capacita' di trattamento pari a 70.000
tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati attraverso il
potenziamento degli impianti di incenerimento esistenti.
Macroarea geografica Sardegna.
La Sardegna presenta un fabbisogno residuo di incenerimento pari
a 120.885 tonn/anno, derivante da un fabbisogno di incenerimento di
300.885 tonn/anno cui sottrarre la capacita' di incenerimento
complessiva pari a 180.000 tonn/anno.
L'attuale capacita' di incenerimento e' garantita da n. 2
impianti in esercizio, che tuttavia non riescono a soddisfare i
fabbisogni complessivi dell'Isola.
La regione e' altresi' oggetto di procedura d'infrazione n.
2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione
dell'art. 30, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE poiche' non ha
rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione.
La regione ha comunicato la previsione di potenziare gli impianti
esistenti con una potenzialita' aggiuntiva pari a complessive 20.000
tonnellate/anno di rifiuti.
Tale capacita' aggiuntiva non consente di coprire il relativo
fabbisogno residuo, sicche' risulta necessario realizzare un nuovo
impianto di incenerimento fino al completo soddisfacimento delle
esigenze.
Macroarea geografica Sicilia.
La Sicilia presenta un fabbisogno residuo di incenerimento pari a
685.099 tonn/anno, corrispondente al fabbisogno di incenerimento in
quanto la regione risulta priva di qualsiasi infrastruttura
impiantistica dedicata all'incenerimento dei rifiuti.
Inoltre la regione e' caratterizzata da un pressoche' totale
ricorso allo smaltimento in discarica dei propri rifiuti urbani e
assimilati e per questo e' oggetto di pre-contenzioso europeo oltre
ad essere oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa ai
Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'art. 30, paragrafo
1 della Direttiva 2008/98/CE poiche' non ha rispettato il termine dei
sei anni previsto da tale disposizione.
Si evidenziano inoltre profili di criticita' afferenti al
complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Risulta evidente,
pertanto, l'assoluta necessita' di localizzare sul territorio
dell'Isola di almeno n. 2 o piu' impianti di incenerimento di
capacita' pari al relativo fabbisogno.
Appendice I
Capacita' di trattamento degli impianti di incenerimento
di rifiuti urbani e assimilati in esercizio
Parte di provvedimento in formato grafico
[b]VERSIONE COMPLETA CON GLI ALLEGATI SU: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/05/16A07192/sg[/b]