Data: 2016-10-06 11:54:47

RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - DPCM - (GU n.233 del 5-10-2016)

RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - DPCM - (GU n.233 del 5-10-2016)

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[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016 [/b]
Individuazione  della  capacita'  complessiva  di  trattamento  degli
impianti  di  incenerimento  di  rifiuti  urbani  e  assimilabili  in
esercizio o autorizzati a livello nazionale,  nonche'  individuazione
del fabbisogno  residuo  da  coprire  mediante  la  realizzazione  di
impianti  di  incenerimento  con  recupero  di  rifiuti  urbani  e
assimilati. (16A07192)
(GU n.233 del 5-10-2016)



                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 19 novembre 2008, «relativa ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive», recepita con il  decreto  legislativo  3  dicembre
2010, n. 205;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  in
particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione  dei
rifiuti;
  Visto l'art. 35  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164
e, in particolare, il comma 1, che prevede che, con decreto  adottato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, sia individuata  la  capacita'
complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti
urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale,
nonche' il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di
impianti  di  incenerimento  con  recupero  di  rifiuti  urbani  e
assimilati;
  Considerato che,  ai  fini  del  raggiungimento  dell'obiettivo  di
preparazione per il riutilizzo e riciclaggio  fissato  dall'art.  11,
comma 2,  lettera  a),  della  direttiva  2008/98/CE,  e'  necessario
raggiungere l'obiettivo nazionale di raccolta differenziata stabilito
nell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  Considerato che la  gerarchia  della  gestione  dei  rifiuti,  come
individuata nell'art.  4  della  predetta  direttiva  2008/98/CE,  ha
stabilito  che  il  recupero  energetico  dei  rifiuti  rappresenta
un'opzione di gestione  da  preferire  rispetto  al  conferimento  in
discarica dei rifiuti;
  Visto l'art. 16 della predetta direttiva  2008/98/CE,  relativo  ai
principi di autosufficienza e prossimita' nella gestione dei rifiuti;
  Ritenuto  indispensabile  strutturare  una  rete  di  impianti
sufficienti a trattare  i  rifiuti  che  residuano  da  una  raccolta
differenziata a norma di legge, limitando, per gli stessi rifiuti, il
ricorso allo smaltimento in discarica;
  Visto l'art. 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
disciplina le competenze delle regioni nella gestione dei rifiuti con
particolare  riferimento  alla  predisposizione,  all'adozione  e
all'aggiornamento dei piani di gestione  rifiuti,  nel  rispetto  dei
principi previsti dalla  normativa  vigente  e  della  parte  IV  del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
  Visto l'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
disciplina, in particolare, le procedure per l'approvazione dei piani
di gestione  rifiuti,  nonche'  i  contenuti  minimi  essenziali  nel
rispetto dei principi e delle finalita' di  cui  alla  Parte  IV  del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
  Considerato che l'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12  settembre
2014,  n.  133,  prevede  che  l'individuazione  della  capacita'
complessiva di trattamento  di  rifiuti  urbani  e  assimilati  degli
impianti di  incenerimento,  nonche'  l'individuazione  del  relativo
fabbisogno  residuo  avvengano  tenendo  conto  della  pianificazione
regionale;
  Considerato altresi' che, ai  sensi  dell'art.  35,  comma  1,  del
citato  decreto-legge  n.  133  del  2014,  l'individuazione  della
capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani  e  assimilati
degli impianti di incenerimento avviene sulla base degli impianti  in
esercizio o autorizzati a livello nazionale;
  Ritenuto necessario effettuare - cosi' come richiesto dalle regioni
nelle sedute tecniche della Conferenza  Stato-Regioni  del  20  marzo
2015 e del 9 settembre 2015 -  una  puntuale  ricognizione  dei  dati
della capacita' e  dell'operativita'  delle  infrastrutture  dedicate
all'incenerimento dei rifiuti, con le regioni, le province autonome e
con tutti i singoli gestori degli impianti;
  Rilevata la necessita' di effettuare, ai sensi dell'art. 35,  comma
1, del citato decreto-legge n. 133  del  2014,  l'individuazione  del
fabbisogno  di  incenerimento  nazionale  dei  rifiuti  urbani  e
assimilati, sull'ipotesi di raggiungimento dell'obiettivo  minimo  di
raccolta  differenziata  stabilito  dall'art.  205  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e pari al 65 per cento in tutte  le
regioni;
  Rilevato inoltre che  alcune  regioni  e  province  autonome  hanno
adottato, secondo i rispettivi piani di gestione  rifiuti,  obiettivi
piu'  ambiziosi  rispetto  all'obiettivo  minimo  di    raccolta
differenziata  di  legge,  nonche'  obiettivi  di  riduzione  della
produzione di rifiuti urbani e assimilati;
  Rilevato altresi' che in  alcune  regioni,  caratterizzate  da  una
sovracapacita' di trattamento  rispetto  al  relativo  fabbisogno  di
incenerimento,  sono  state  adottate  politiche  relative  alla
dismissione  di  impianti  o  alla  riduzione  di  capacita'  di
incenerimento;
  Considerato  che  l'individuazione  di  un  fabbisogno  basato  su
percentuali di raccolta differenziata minori rispetto al 65 per cento
e senza tener conto degli obiettivi di ulteriore riduzione di rifiuti
urbani  e  assimilati,  determinerebbe  una  capacita'  impiantistica
sovradimensionata rispetto alle esigenze nazionali;
  Rilevato  che  il  ritardo  sul  raggiungimento  dell'obiettivo  di
raccolta  differenziata  ha  determinato,  per  alcune  regioni,  la
realizzazione  o  la  previsione  di  realizzazione  di  impianti  di
trattamento preliminare necessari a trattare tutti i  rifiuti  urbani
che residuano dai livelli attuali di raccolta differenziata, anche al
fine di ottemperare all'obbligo di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
  Rilevato inoltre che tali impianti di trattamento preliminare hanno
una capacita' spesso superiore rispetto al fabbisogno di  trattamento
calcolato su una  quantita'  di  rifiuti  residui  derivanti  da  una
raccolta differenziata a norma di legge;
  Ritenuto opportuno precisare che tali impianti, al  crescere  della
raccolta differenziata,  potranno  essere  opportunamente  convertiti
coerentemente con la  necessita'  di  ottemperare  agli  obblighi  di
riciclaggio dei rifiuti urbani;
  Ritenuto necessario tenere conto della capacita'  impiantistica  di
trattamento preliminare realizzata e in previsione di  realizzazione,
ai fini della corretta gestione dei rifiuti in ragione di un  ritardo
sul  raggiungimento  dell'obiettivo  di  raccolta  differenziata  dei
rifiuti urbani e di un deficit  di  capacita'  di  incenerimento  dei
rifiuti urbani e assimilati per determinate aree regionali;
  Considerata la necessita' di prevedere un meccanismo  che  consenta
di definire e aggiornare il fabbisogno residuo di  incenerimento  dei
rifiuti urbani e assimilati, individuato sulla base  degli  obiettivi
di riduzione della produzione di  rifiuti  urbani  e  assimilati,  di
raccolta differenziata, di riciclaggio e di pianificazione regionale,
anche in ragione:
  a) delle politiche di prevenzione sulla produzione dei rifiuti e di
raccolta  differenziata  attuate  dalle  regioni  nel    periodo
intercorrente da novembre 2015 alla data di  entrata  in  vigore  del
decreto;
  b) di politiche di  dismissione  di  impianti  o  di  riduzione  di
capacita' di incenerimento per le sole regioni caratterizzate da  una
sovracapacita' di trattamento  rispetto  al  relativo  fabbisogno  di
incenerimento;
  c) della efficienza di riciclaggio  e  recupero  di  materia  degli
impianti di  trattamento  meccanico-biologico,  qualora  superiore  a
quella indicata nell'allegato II;
  d) delle autorizzazioni assentite a far data da novembre  2015  per
gli impianti produttivi autorizzati allo svolgimento di operazioni di
recupero del combustibile solido secondario (CSS)  e  delle  frazioni
secche decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani;
  e) di accordi interregionali volti ad ottimizzare le infrastrutture
di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati;
  Vista l'istruttoria compiuta analiticamente rispetto  ai  piani  di
gestione  dei  rifiuti  resi  disponibili  dalle  amministrazioni
regionali;
  Ritenuto  opportuno,  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  1,  del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, individuare la capacita'  di
incenerimento e gli  impianti  con  recupero  energetico  di  rifiuti
urbani e assimilati da realizzare per coprire il  fabbisogno  residuo
per macroaree geografiche e  indicare,  altresi',  le  regioni  nelle
quali tali impianti e tali potenzialita' devono essere realizzate;
  Ritenuto  opportuno,  altresi',  individuare  le  capacita'  di
incenerimento e l'impiantistica  necessaria  da  realizzare,  tenendo
conto  dei  rifiuti  decadenti  dal  trattamento  degli  urbani  e
assimilati;
  Ritenuto opportuno che la Regione Sicilia  e  la  Regione  Sardegna
vengano considerate macroaree autonome, in ragione  della  necessita'
di autosufficienza delle stesse nel ciclo di gestione dei  rifiuti  e
delle peculiarita' geografiche insulari;
  Ritenuto necessario, al fine di indicare  le  regioni  nelle  quali
devono essere realizzati gli  impianti,  basarsi  sulle  disposizioni
dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e
dunque alla «finalita' di  progressivo  riequilibrio  socio-economico
fra le aree del territorio nazionale»,  nonche'  alla  necessita'  di
tenere conto della  «pianificazione  regionale»  e  all'esigenza  «di
superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione»;
  Visto  il  parere  favorevole,  condizionato,  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, repertorio n. 15/CSR del 4  febbraio
2016;
  Vista la direttiva del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  n.  42  del  24  febbraio  2016,  recante
disposizioni  in  merito  al  procedimento  di    verifica    di
assoggettabilita' a valutazione ambientale strategica delle misure di
pianificazione  e  programmazione  previste  in  attuazione  del
dispositivo di  cui  all'art.  35,  comma  1,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133;
  Dato atto che, nell'ambito delle previsioni di cui alla  Parte  II,
Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in  adesione  a
quanto stabilito dalla direttiva sopra citata, la Direzione  generale
per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  in  qualita'  di  autorita'
procedente, ha provveduto a redigere il rapporto preliminare  di  cui
all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, avente
ad oggetto i contenuti programmatici previsti in attuazione dell'art.
35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
  Dato atto che  la  Direzione  generale  per  le  valutazioni  e  le
autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, in qualita'  di  autorita'  competente  ai
fini dell'applicazione di quanto previsto dalla Parte II, Titolo  II,
del decreto legislativo n. 152  del  2006,  ha  trasmesso  il  citato
rapporto  preliminare  alla  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS  per  l'acquisizione  del  relativo
parere;
  Visto il parere n. 2100  del  10  giugno  2016,  con  il  quale  la
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  ha
ritenuto che «il Rapporto preliminare delinei  un  programma  recante
l'individuazione della capacita'  complessiva  di  trattamento  degli
impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio
o autorizzati  a  livello  nazionale,  nonche'  l'individuazione  del
fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione  di  impianti
di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati, senza i
contenuti per essere sottoposto alla  verifica  di  assoggettabilita'
alla VAS», invitando, per l'effetto, «l'Autorita' competente a  voler
verificare la procedibilita' dell'istanza»;
  Vista la nota prot. 16298 del 20  giugno  2016,  con  la  quale  la
competente Direzione generale per le valutazioni e le  autorizzazioni
ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e  del  mare  ha  rappresentato  che  «anche  alla  luce  di  quanto
sollecitato dalla  stessa  CTVIA,  il  procedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VAS concernente il programma in oggetto non  puo'
essere ulteriormente proseguito»;
  Vista la nota prot. 10066 del  4  luglio  2016,  con  la  quale  la
competente Direzione generale per  i  rifiuti  e  l'inquinamento  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
rappresentato la non sussistenza dei  presupposti  per  sottoporre  a
valutazione ambientale strategica i contenuti programmatici  generali
relativi  alla  individuazione  della  capacita'  complessiva  di
trattamento degli impianti di  incenerimento  di  rifiuti  urbani  in
esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' l'individuazione
del fabbisogno  residuo  da  coprire  mediante  la  realizzazione  di
impianti  di  incenerimento  con  recupero  di  rifiuti  urbani  e
assimilabili;
  Ritenuti non sussistenti i presupposti necessari per  sottoporre  a
valutazione ambientale strategica i contenuti programmatici  generali
previsti in attuazione dell'art. 35, comma 1,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, in ragione di quanto espressamente  stabilito
dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152  del
2006, nella parte  in  cui  si  dispone  che  «viene  effettuata  una
valutazione per tutti i piani e programmi che: ... a) sono  elaborati
per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente,  per
i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,  industriale,
dei trasporti, della  gestione  dei  rifiuti  e  delle  acque,  delle
telecomunicazioni, turistico,  della  pianificazione  territoriale  o
della  destinazione  dei  suoli,  e  che  definiscono  il  quadro  di
riferimento  per  l'approvazione,  l'autorizzazione,  l'area  di
localizzazione o comunque  la  realizzazione  dei  progetti  elencati
negli allegati II, III, e IV del presente decreto»;
  Considerato che i  contenuti  programmatici  generali  previsti  in
attuazione  del  dispositivo  di  cui  all'art.  35,  comma  1,  del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, pur concernenti  il  settore
della gestione dei rifiuti, non concretizzano il secondo  presupposto
richiesto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del  decreto  legislativo
n. 152 del  2006  per  l'obbligatoria  sottoposizione  a  valutazione
ambientale strategica, dal momento che non definiscono «il quadro  di
riferimento  per  l'approvazione,  l'autorizzazione,  l'area  di
localizzazione o comunque  la  realizzazione  dei  progetti  elencati
negli allegati II, III, e IV» del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006;
  Considerato,  infatti,  che  i  suddetti  contenuti  programmatici
generali stabiliscono un quadro di riferimento per successivi atti di
pianificazione regionale, limitandosi ad  indicare  il  numero  e  le
dimensioni degli inceneritori da realizzare su scala territoriale  di
macroarea e di regioni, con riferimento al  solo  fabbisogno  residuo
complessivo  di  incenerimento  calcolato  su  scala  nazionale,  non
intervenendo sulla ubicazione puntuale, sulle  condizioni  operative,
ne' sulla ripartizione di risorse;
  Ritenuto  pertanto  che  il  presente  decreto  si  configura
esclusivamente come fattispecie programmatica e di riferimento per le
amministrazioni  territoriali  che  hanno  il  compito  di  attuarlo
mediante  l'adozione  degli  appositi  strumenti  di  pianificazione,
secondo quanto disposto dagli articoli 196  e  seguenti  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006;
  Considerato che, alla luce  del  combinato  disposto  di  cui  agli
articoli 7, comma 2, 196 e 199 del decreto  legislativo  n.  152  del
2006, spetta alle regioni il compito  di  recepire,  nell'ambito  dei
rispettivi Piani di  gestione  dei  rifiuti,  le  scelte  strategiche
contenute nel presente decreto, avviando le necessarie  procedure  di
valutazione ambientale strategica ed eventualmente di  autorizzazione
dei progetti, in  esito  alla  localizzazione  dell'impiantistica  da
realizzare  per  soddisfare  il  relativo  fabbisogno  residuo  di
incenerimento dei rifiuti;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri,  prof.  Claudio  De  Vincenti,  e'  stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri;
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare;

                              Decreta:

                              Art. 1


                              Oggetto

  1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11  novembre
2014, n. 164, il presente decreto ha ad oggetto:
  a)  l'individuazione  della  capacita'  attuale  di  trattamento
nazionale degli  impianti  di  incenerimento  dei  rifiuti  urbani  e
assimilati in esercizio al mese di novembre 2015;
  b)  l'individuazione  della  capacita'  potenziale  di  trattamento
nazionale, riferita agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015;
  c) l'individuazione, per macroaree e per regioni, degli impianti di
incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e  assimilati
da realizzare o da  potenziare  per  coprire  il  fabbisogno  residuo
nazionale di trattamento dei medesimi rifiuti.
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) impianti di incenerimento: gli impianti  che  rispondono  alla
definizione di cui all'art. 237-ter, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che sono autorizzati:
      i. all'esercizio delle operazioni di smaltimento indicate nella
lettera D10, dell'allegato B, della Parte IV del predetto decreto;
  oppure
      ii. all'esercizio delle operazioni di recupero  indicate  nella
lettera R1, dell'allegato C della Parte IV del predetto decreto.
    b) impianti autorizzati: impianti che hanno ottenuto il  rilascio
dei provvedimenti autorizzatori ai sensi del  Titolo  III-bis,  della
Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  ovvero  ai
sensi dell'art. 208 del medesimo decreto.
                              Art. 3


        Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio

  1. L'elenco degli impianti di incenerimento dei  rifiuti  urbani  e
assimilati, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), con l'indicazione
espressa  per  ciascun  impianto  della  capacita'  di  trattamento
autorizzata e quella relativa al trattamento  dei  rifiuti  urbani  e
assimilati, e' riportato  nella  Tabella  A,  che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento.
  2. La predetta tabella individua, altresi', secondo il procedimento
riportato nell'allegato I,  la  capacita'  nazionale  complessiva  di
trattamento degli impianti di  incenerimento  dei  rifiuti  urbani  e
assimilati in esercizio al mese di novembre 2015.
                              Art. 4


              Elenco degli impianti di incenerimento
                    autorizzati non in esercizio

  1. L'elenco degli impianti di incenerimento dei  rifiuti  urbani  e
assimilati, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), con l'indicazione
espressa  per  ciascun  impianto  della  capacita'  potenziale  di
trattamento e della localizzazione su  base  regionale  e'  riportato
nella tabella  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento.
  2. La predetta tabella individua, altresi', secondo il procedimento
riportato nell'allegato  I,  la  capacita'  potenziale  nazionale  di
trattamento derivante dagli impianti  di  incenerimento  dei  rifiuti
urbani e assimilati  autorizzati  e  non  in  esercizio  al  mese  di
novembre 2015.
                              Art. 5


Individuazione degli impianti  da  realizzare  o  da  potenziare  per
            soddisfare il fabbisogno residuo nazionale

  1. L'individuazione del numero e della capacita' degli impianti  di
incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani e assimilati
da realizzare o da  potenziare  tenendo  conto  della  programmazione
regionale,  per  soddisfare  il  fabbisogno  residuo  nazionale  di
trattamento, come individuato nell'allegato II,  e'  riportata  nella
tabella  C,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento.
  2. In attuazione dei principi indicati nell'art. 35, comma  1,  del
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come esplicitati
nell'allegato  III,  la  predetta  tabella  individua,  altresi',  le
regioni in cui realizzare  o  potenziare  gli  impianti  necessari  a
soddisfare il fabbisogno nazionale e le relative capacita'.
                              Art. 6


                        Disposizioni finali

  1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, gli  impianti  individuati  nelle  Tabelle  A,  B  e  C
costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di  preminente
interesse nazionale e realizzano un sistema integrato  e  moderno  di
gestione di rifiuti urbani  e  assimilati,  garantendo  la  sicurezza
nazionale nell'autosufficienza del ciclo di  gestione  integrato  dei
rifiuti,  cosi'  come  richiesto  dall'art.  16  della  direttiva
2008/98/CE.
  2. Al fine di garantire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza
e  nel  rispetto  delle  finalita'  di  progressivo  riequilibrio
socio-economico fra  le  aree  del  territorio  nazionale,  ai  sensi
dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
le minori capacita' di trattamento di  rifiuti  urbani  e  assimilati
degli impianti di incenerimento in ragione delle politiche di cui  al
comma  6,  sono  ridistribuite  all'interno  della  stessa  macroarea
secondo  i  criteri  generali  e  le  procedure  di  individuazione
esplicitati nell'allegato III.
  3. Entro il 30 giugno di  ogni  anno,  le  regioni  e  le  province
autonome possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare  una  richiesta  di  aggiornamento  del
fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei  rifiuti  urbani  e
assimilati individuato nell'allegato II. La richiesta  e'  presentata
in presenza di nuova approvazione di piano regionale di gestione  dei
rifiuti o dei  relativi  adeguamenti,  ai  sensi  dell'art.  199  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, o di variazioni documentate  del
fabbisogno  riconducibili:  a)  all'attuazione  di  politiche  di
prevenzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata;
b)  all'esistenza  di  impianti  di  trattamento  meccanico-biologico
caratterizzati  da  una  efficienza,  in  valori  percentuali,  di
riciclaggio  e  recupero  di  materia,  delle  diverse  frazioni
merceologiche superiori rispetto ai valori indicati nell'allegato II;
c) all'utilizzo di quantitativi  di  combustibile  solido  secondario
(CSS) superiori a quelli individuati nell'allegato II; d) ad  accordi
interregionali volti a ottimizzare le infrastrutture  di  trattamento
dei rifiuti urbani e assimilati.
  4.  La  richiesta,  adeguatamente  motivata,  e'  indirizzata  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
reca in allegato la seguente documentazione: a) documento  contenente
dati  attestanti  la  prevista  diminuzione,  rispetto  ai  livelli
dell'anno  precedente,  della  produzione  di  rifiuti  attesa  in
attuazione del piano regionale di prevenzione  della  produzione  dei
rifiuti adottato ai sensi dell'art. 199 del decreto 3 aprile 2006, n.
152; b) il modello unico di dichiarazione ambientale  presentato  per
l'anno  precedente;  c)  l'autorizzazione  dell'impianto  produttivo
attestante  il  quantitativo  potenziale  utilizzabile  nel  medesimo
impianto.
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, entro 120 giorni dalla scadenza del  termine  di  presentazione
delle richieste di cui  al  comma  4,  esaminata  la  documentazione,
propone le necessarie modifiche  del  presente  decreto,  secondo  il
procedimento di cui all'art. 35, comma 1, del  decreto-legge  del  12
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164.
  6. Per le modifiche di cui al comma 5 si tiene  conto  anche  delle
politiche in atto  relative  alla  dismissione  di  impianti  o  alla
riduzione di  capacita'  di  incenerimento  per  le  sole  regioni  e
province autonome, esplicitate nell'allegato III,  caratterizzate  da
una sovracapacita' di trattamento rispetto al relativo fabbisogno  di
incenerimento.
  7. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 10 agosto 2016

                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
                                  Il Sottosegretario di Stato       
                                          De Vincenti               

  Il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio
          e del mare         
          Galletti         


Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministeri giustizia e  affari  esteri,  reg.ne
prev. n. 2566
                                                            Tabella A

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                            Tabella B

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                            Tabella C

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          ALLEGATO I

  Individuazione della capacita' attuale di trattamento nazionale
  degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati
in esercizio o autorizzati non in esercizio alla data novembre 2015

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          ALLEGATO II

INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO RESIDUO DI  INCENERIMENTO  DEI  RIFIUTI
                        URBANI E ASSIMILATI

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                -----

                                                        Allegato III

Individuazione degli impianti da  realizzare  o  da  potenziare  per
soddisfare  il  fabbisogno  residuo  nazionale  di  incenerimento  di
                    rifiuti urbani e assimilati

    Al fine di individuare gli impianti da realizzare o potenziare il
comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 ha stabilito i
seguenti criteri generali:
    a) progressivo  riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree  del
territorio nazionale;
    b)  risoluzione  delle  procedure  di  infrazione  in  corso,  e
prevenzione dall'avvio di ulteriori contenziosi con l'Unione europea;
    c) considerazione della programmazione regionale;
    d) realizzazione di un sistema moderno e  integrato  di  gestione
dei rifiuti urbani e assimilati.
    Per quanto attiene al riequilibrio socio-economico  fra  le  aree
del territorio nazionale, l'individuazione delle regioni  all'interno
delle quali localizzare gli impianti e'  effettuata  sul  presupposto
che ciascuna macroarea (Nord, Centro, Sud, Sicilia,  Sardegna)  debba
rendersi tendenzialmente autosufficiente  nel  complessivo  ciclo  di
produzione  e  gestione  dei  rifiuti,  ivi  compresa,  naturalmente,
l'attivita' di incenerimento dei rifiuti stessi.
    Sulla  scorta  di  tale  presupposto,  la  localizzazione  degli
impianti in ciascuna delle regioni che  costituiscono  la  macroarea,
tiene conto:
    della produzione, in  termini  assoluti,  dei  rifiuti  urbani  e
assimilati;
    della presenza di impianti di  incenerimento  e  di  impianti  di
trattamento meccanico-biologico di rifiuti;
    del fabbisogno residuo di impianti di incenerimento;
    del preponderante ricorso allo smaltimento dei rifiuti  urbani  e
assimilati in impianti di discarica;
    della densita' abitativa;
    Con riferimento alla risoluzione delle procedure di infrazione in
corso e alla prevenzione dall'apertura di ulteriori  contenziosi  con
l'Unione  europea,  si  tiene  conto  dell'esigenza  di  rispettare
integralmente le norme europee di settore, individuando, per ciascuna
macroarea, le regioni  per  le  quali  sono  pendenti  contenziosi  e
precontenziosi per violazione della normativa europea in  materia  di
gestione dei rifiuti, nonche' le regioni oggetto di condanna da parte
della Corte di giustizia europea.
    Ulteriormente, si considerano le condizioni di  gestione  critica
del ciclo dei rifiuti all'interno delle singole  regioni  costituenti
la macroarea, al fine di porre rimedio a situazioni  suscettibili  di
sfociare in nuovi rilievi da parte dell'UE.
    In  ordine  al  rispetto  della  programmazione  regionale  per
l'implementazione di un ciclo integrato dei rifiuti, si  tiene  conto
delle previsioni contenute negli atti di pianificazione  di  gestione
dei  rifiuti  elaborati  da  ciascuna  regione,  anche  relativamente
all'individuazione di nuova capacita' di  incenerimento  dei  rifiuti
urbani e assimilati.
    Per quanto riguarda la realizzazione  di  un  sistema  moderno  e
integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati,  si  considera
la c.d. «taglia minima» di sostenibilita'  tecnico/  economica  degli
impianti da realizzare in ciascuna regione,  cosi'  come  individuata
dalla vigente disciplina sull'individuazione delle migliori  tecniche
disponibili di cui al decreto ministeriale 27  gennaio  2007  recante
«linee guida per l'individuazione e  l'utilizzazione  delle  migliori
tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti».
    In particolare, il paragrafo H.12.2 del  documento  «Linee  guida
relative ad impianti esistenti  per  le  attivita'  rientranti  nelle
categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti (Impianti di  incenerimento)»,
stabilisce  che  «Nel  caso  di  incenerimento  di  RU,  al  fine  di
conseguire economie di scala, la  potenzialita'  di  un  impianto  di
incenerimento non dovrebbe essere inferiore alle 300 t/g, riferite ad
un PCI di 10,5 MJ/kg, indicativamente suddivise in  2  linee  da  150
t/g, corrispondenti ad un bacino di  utenza  dell'ordine  di  300.000
abitanti».
    Esplicitati  cosi'  i  criteri  della  norma  di  riferimento,
l'ulteriore analisi riguarda  le  peculiari  situazioni  di  ciascuna
macroarea e, piu' puntualmente, di ciascuna regione.
Macroarea geografica Nord.
    L'analisi condotta ha evidenziato un tendenziale  equilibrio  tra
il fabbisogno  di  incenerimento  e  la  capacita'  di  incenerimento
complessiva  portando,  la  macroarea  ad  essere  tendenzialmente
autosufficiente  per  quanto  concerne  il  trattamento  termico  dei
rifiuti urbani e assimilati.
    In particolare, quali dati rilevanti, emergono:
    l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in Liguria (234.786
tonn/anno) e Veneto (174.759 tonn/anno);
    la sovraccapacita' della  regione  Lombardia,  che  evidenzia  un
surplus di incenerimento pari a 578.931 tonn/anno, garantito  da  una
sostanziale saturazione impiantistica del territorio che conta n.  13
inceneritori;
    l'assenza totale di impianti nella regione Liguria, Valle d'Aosta
e provincia autonoma di  Trento.  Tuttavia,  tale  ultima  regione  e
provincia presentano un fabbisogno limitato rispettivamente di 30.059
e 53.111 tonnellate anno;
    l'autosufficienza per la regioni Emilia Romagna,  Friuli  Venezia
Giulia e provincia autonoma di Bolzano;
    un fabbisogno residuo di incenerimento per  la  regione  Piemonte
pari a 52.427 tonnellate anno.
Macroarea geografica Centro.
    L'analisi condotta ha evidenziato l'esigenza di provvedere ad  un
fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani  e  assimilati
pari a complessive 523.918 tonn/anno.
    In particolare, quali dati rilevanti, emergono:
    l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in  regione  Marche
(198.339 tonn/anno), Umbria  (129.883  tonn/anno)  e  Lazio  (213.652
tonn/anno);
    l'assenza totale di impianti nella regione Umbria e nella regione
Marche;
    l'autosufficienza per la regione Toscana.
    Per quanto precede si riportano le condizioni che determinano  la
localizzazione di nuovi impianti nelle regioni sotto elencate.
Regione Marche.
    Nella regione Marche non sono presenti impianti di  incenerimento
operativi; i rifiuti urbani e  assimilati  sono  avviati  presso  gli
impianti di trattamento  preliminari  realizzati  che  consentono  di
soddisfare il relativo fabbisogno di trattamento.
    Inoltre,  la    regione    ha    comunicato    la    sospensione
dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (AIA)  per  l'esercizio
dell'impianto di Tolentino.
    La  regione  non  e'  oggetto  di  contenziosi  o  precontenziosi
europei, ma  si  riscontra,  ad  oggi,  un  ricorso  prevalente  allo
smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.
    Per  tali  motivi,  la  regione  e'  stata  individuata  per  la
realizzazione di un nuovo impianto  di  incenerimento  con  capacita'
pari a 190.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.
Regione Umbria.
    Nella regione Umbria non sono presenti impianti di  incenerimento
operativi; i rifiuti urbani e  assimilati  sono  avviati  presso  gli
impianti di trattamento preliminari che consentono di  soddisfare  il
relativo fabbisogno di trattamento.
    Inoltre, la regione ha comunicato che l'impianto di Terni risulta
smantellato e privo di titolo autorizzativo.
    La  regione  non  e'  oggetto  di  contenziosi  o  precontenziosi
europei, ma si riscontra un ricorso prevalente  allo  smaltimento  in
discarica dei rifiuti urbani e assimilati.
    Per  tali  motivi,  la  regione  e'  stata  individuata  per  la
realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento di capacita' pari
a 130.000 tonnellate/anno di rifiuti  urbani  e  assimilati  tale  da
soddisfare il relativo fabbisogno residuo.
Regione Lazio.
    Nella regione Lazio sono presenti n. 3 impianti di  incenerimento
operativi e n. 1 impianto autorizzato ma non  in  esercizio  con  una
potenzialita'  complessiva  di  trattamento  pari    a    665.730
tonnellate/anno, che rappresenta poco piu' del 75% del fabbisogno  di
incenerimento regionale.
    La regione e'  oggetto  di  condanna  da  parte  della  Corte  di
giustizia europea, sancita da ultimo  con  sentenza  del  15  ottobre
2014, anche in ragione della violazione dell'art.  16,  paragrafo  1,
della direttiva 2008/98 per non aver creato  una  rete  integrata  ed
adeguata di impianti di gestione dei  rifiuti,  tenendo  conto  delle
migliori tecniche disponibili.
    Una significativa quota pari a circa il 10% di rifiuti  urbani  e
di quelli derivanti dal loro trattamento sono destinati fuori regione
e perlopiu' smaltiti in discarica.
    Per  tali  motivi,  la  regione  e'  stata  individuata  per  la
realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con una capacita'
pari a 210.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.
Macroarea geografica Sud.
    L'analisi condotta ha evidenziato l'esigenza di provvedere ad  un
fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani  e  assimilati
pari a complessive 488.432 tonn/anno.
    In particolare, quali dati rilevanti, emergono:
    l'elevato  fabbisogno  residuo  di  incenerimento  in  Campania
(318.942 tonn/anno), e Abruzzo (121.069 tonn/anno);
    la sovracapacita' della regione Molise, che evidenzia un  surplus
di incenerimento pari a 58.072 tonn/anno;
    l'assenza totale di impianti nella Regione Abruzzo;
    la  presenza  di  un  assai  esiguo  fabbisogno  residuo  di
incenerimento nella regione Basilicata (28.874 tonn/anno) tale da non
far ritenere sostenibile la realizzazione di nuove infrastrutture.
    l'autosufficienza per la regione Calabria;
    un fabbisogno residuo di incenerimento per la regione Puglia pari
a  80.701  tonnellate  anno  tale  da  far  ritenere  sostenibile  un
intervento per  il  potenziamento  degli  impianti  di  incenerimento
esistenti;
    Per quanto precede si riportano le condizioni che determinano  la
localizzazione di nuovi impianti nelle regioni sotto elencate.
Regione Campania.
    Nella regione Campania e' presente un impianto  di  incenerimento
operativo  ed  in  esercizio  con  una  potenzialita'  dedicata  al
trattamento  dei  rifiuti  urbani  e  assimilabili  pari  a  600.000
tonn/anno.
    La regione e'  oggetto  di  condanna  da  parte  della  Corte  di
giustizia europea, sancita da ultimo con sentenza del 16 luglio 2015,
per violazione dell'art. 260 Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea.
    La regione e'  altresi'  oggetto  di  procedura  d'infrazione  n.
2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei  rifiuti  per  violazione
dell'art. 28, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE.
    Per  tali  motivi,  la  regione  e'  stata  individuata  per  la
realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con una capacita'
pari a 300.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.
Regione Abruzzo.
    Nella regione Abruzzo non sono presenti impianti di incenerimento
operativi.
    La regione e' oggetto  di  procedura  d'infrazione  n.  2015/2165
relativa ai Piani di gestione dei rifiuti  per  violazione  dell'art.
28, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE poiche' non ha  rispettato
il termine dei sei anni previsto da tale disposizione.
    La regione presenta un fabbisogno di incenerimento residuo pari a
121.069 tonn/anno.
    Il piano regionale di gestione dei rifiuti  vigente  prevede  che
l'incenerimento di frazioni non altrimenti  riciclabili  in  impianti
dedicati e' ammissibile al raggiungimento della media  regionale  del
40% di raccolta differenziata. Atteso che, ad oggi, tale  livello  si
attesta  sulla  percentuale  del  46,1%,  risulta  giustificata  la
realizzazione di un nuovo impianto  da  120.000  tonn/anno,  tale  da
soddisfare le esigenze regionali.
Regione Puglia.
    Nella regione Puglia e' presente n. 1 impianto  di  incenerimento
non operativo.
    La regione  non  e'  oggetto  di  contenzioni  o  pre-contenziosi
europei, tuttavia presenta un  fabbisogno  di  incenerimento  residuo
pari a 80.701 tonnellate anno, una elevata produzione di  rifiuti  in
valore assoluto ed  un  ricorso  preponderante  allo  smaltimento  in
discarica dei rifiuti urbani e assimilati.
    Per tali ragioni la regione Puglia e' stata  individuata  per  la
realizzazione  di  una  capacita'  di  trattamento  pari  a  70.000
tonnellate/anno  di  rifiuti  urbani  e  assimilati  attraverso  il
potenziamento degli impianti di incenerimento esistenti.
Macroarea geografica Sardegna.
    La Sardegna presenta un fabbisogno residuo di incenerimento  pari
a 120.885 tonn/anno, derivante da un fabbisogno di  incenerimento  di
300.885  tonn/anno  cui  sottrarre  la  capacita'  di  incenerimento
complessiva pari a 180.000 tonn/anno.
    L'attuale  capacita'  di  incenerimento  e'  garantita  da  n.  2
impianti in esercizio, che  tuttavia  non  riescono  a  soddisfare  i
fabbisogni complessivi dell'Isola.
    La regione e'  altresi'  oggetto  di  procedura  d'infrazione  n.
2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei  rifiuti  per  violazione
dell'art. 30, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE poiche'  non  ha
rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione.
    La regione ha comunicato la previsione di potenziare gli impianti
esistenti con una potenzialita' aggiuntiva pari a complessive  20.000
tonnellate/anno di rifiuti.
    Tale capacita' aggiuntiva non consente  di  coprire  il  relativo
fabbisogno residuo, sicche' risulta necessario  realizzare  un  nuovo
impianto di incenerimento  fino  al  completo  soddisfacimento  delle
esigenze.
Macroarea geografica Sicilia.
    La Sicilia presenta un fabbisogno residuo di incenerimento pari a
685.099 tonn/anno, corrispondente al fabbisogno di  incenerimento  in
quanto  la  regione  risulta  priva  di  qualsiasi  infrastruttura
impiantistica dedicata all'incenerimento dei rifiuti.
    Inoltre la regione e'  caratterizzata  da  un  pressoche'  totale
ricorso allo smaltimento in discarica dei  propri  rifiuti  urbani  e
assimilati e per questo e' oggetto di pre-contenzioso  europeo  oltre
ad essere oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa  ai
Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'art. 30,  paragrafo
1 della Direttiva 2008/98/CE poiche' non ha rispettato il termine dei
sei anni previsto da tale disposizione.
    Si  evidenziano  inoltre  profili  di  criticita'  afferenti  al
complessivo  ciclo  di  gestione  dei  rifiuti.  Risulta  evidente,
pertanto,  l'assoluta  necessita'  di  localizzare  sul  territorio
dell'Isola di almeno  n.  2  o  piu'  impianti  di  incenerimento  di
capacita' pari al relativo fabbisogno.
 
                                                          Appendice I

      Capacita' di trattamento degli impianti di incenerimento
            di rifiuti urbani e assimilati in esercizio

              Parte di provvedimento in formato grafico


[b]VERSIONE COMPLETA CON GLI ALLEGATI SU: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/05/16A07192/sg[/b]

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