Data: 2012-02-16 13:53:31

trasferimento autorizzazione n.c.c.

Una ditta individuale titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, intende trasferire tale azienda ad una s.r.l. di cui il cedente è socio e che già svolge attività di noleggio con conducente di autobus oltre ad ulteriore diversa attività.
Chiedo:
1) l'attuale titolare dell'autorizzazione non rientra in nessuna delle ipotesi ammesse dall'art. 9 della L. 21/1992 per il trasferimento delle licenze. Deve quindi necessariamente attendere il decorso dei 5 anni previsti dalla lett. a) del citato articolo?
2) la presenza di una delle condizioni oggettive previste dall'art. 9 è da ritenersi quindi presupposto imprescindibile, indipendentemente dalla modalità con cui verrebbe operato il trasferimento dell'azienda, ovvero è irrilevante che si tratti di "cessione d'azienda" o di "conferimento"?
3) tenuto conto del combinato disposto dell'art. 2 comma 4 della L. 218/2003 e dell'art. 1 comma d) della L. 21/1992 una società di capitale che svolge attività di noleggio con conducente di autobus ma [u]unitamente ad altre attività[/u], è comunque abilitata all'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui alla citata L. 21/1992?
4) come deve interpretarsi il comma c) dell'art. 7 della L. 21/1992 nella parte in cui afferma "associarsi...ed in tutte le altre forme previste dalla legge"? quali sono le ipotesi che si possono far rientrare in tale previsione?

Grazie


riferimento id:3640

Data: 2012-02-16 19:36:31

Re:trasferimento autorizzazione n.c.c.

[color=red]La vicenda è molto complessa e quindi prendi CON CAUTELA quanto ti scrivo[/color]

1) l'attuale titolare dell'autorizzazione non rientra in nessuna delle ipotesi ammesse dall'art. 9 della L. 21/1992 per il trasferimento delle licenze. Deve quindi necessariamente attendere il decorso dei 5 anni previsti dalla lett. a) del citato articolo?
[color=red]A mio avviso no. A seguito del recepimento della direttiva BOLKESTEIN con il Dlgs 59/2010 e poi con il Dl 201/2011 sono venuti meno alcuni vincoli legati alla trasferibilità dei titoli abilitativi (anche nel settore formalmente escluso del trasporto pubblico) per cui appare possibile la cessione a terzi del ramo di azienda senza la limitazione temporale dei 5 anni. Teso molto ardita ma su cui sono personalmente convinto.[/color]

2) la presenza di una delle condizioni oggettive previste dall'art. 9 è da ritenersi quindi presupposto imprescindibile, indipendentemente dalla modalità con cui verrebbe operato il trasferimento dell'azienda, ovvero è irrilevante che si tratti di "cessione d'azienda" o di "conferimento"?
[color=red]Vedi sopra[/color]

3) tenuto conto del combinato disposto dell'art. 2 comma 4 della L. 218/2003 e dell'art. 1 comma d) della L. 21/1992 una società di capitale che svolge attività di noleggio con conducente di autobus ma unitamente ad altre attività, è comunque abilitata all'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui alla citata L. 21/1992?
[color=red]Sì, ovviamente ottenendo lo specifico titolo in base alla l. 21/1992 (oggi mediante bando o acquisendo l'azienda da terzi)[/color]

4) come deve interpretarsi il comma c) dell'art. 7 della L. 21/1992 nella parte in cui afferma "associarsi...ed in tutte le altre forme previste dalla legge"? quali sono le ipotesi che si possono far rientrare in tale previsione?
[color=red]Vedi la mia prima risposta. Oggi devono intendersi tutte le forme di cessione a terzi dell'azienda o del ramo di azienda.[/color]

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