Data: 2016-10-06 10:26:21

Subingresso nel commercio itinerante ed irregolarità del durc

Buongiorno,
lavoro al SUAP e mi è stato presentato una scia per un subingresso nel commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante.
Nella comunicazione è stato specificato che lo stesso è avvenuto a seguito di un contratto notarile (è stato scritto solo il nome del Notaio e la data, senza allegare l'atto).
La documentazione è formalmente "abbastanza" corretta, solo che alla verifica del durc, è risultato che l'acquirente era in regola, mentre non lo era il cedente.
Cosa dobbiamo fare in questo caso?
Facciamo l'avvio del procedimento all'acquirente per dichiarare che la scia di subingresso non è valida? Anche se è avvenuta a seguito di atto notarile, pagando già il dovuto al cedente (dico, non poteva essere controllato dal notaio prima di stipulare l'atto).
Infine, dobbiamo fare un avvio del procedimento anche al cedente? Possiamo farlo in un unico atto ed inviarlo ad entrambi?
Se mi indicate la strada più giusta da fare ve ne sarei infinitamente grato.
Grazie, buon lavoro e buona giornata.
Luciano.



riferimento id:36398

Data: 2016-10-06 15:37:12

Re:Subingresso nel commercio itinerante ed irregolarità del durc

La ratio della LR vuole che siano sottoposti ai controlli DURC tutti gli operatori, compresi gli itineranti.
La norma dispone:
[i]Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono sospesi per centottanta giorni oppure sino al giorno della regolarizzazione se antecedente:
a) in caso di esito negativo della verifica annuale di cui all'articolo 40 bis, comma 2;
b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'articolo 77, commi 2 bis e 2 ter.
[...]
Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso di cui all’articolo 74, il comune provvede alla verifica della regolarità contributiva del cedente e del subentrante[/i]

Quindi, in caso di trasferimento d’azienda, occorre dichiarare l’impossibilità di produrre effetti abilitativi per quella comunicazione di subingresso che afferisce alla posizione negativa DURC del dante causa e/o dell’avente causa. Decorsi 180 dalla dichiarazione di sospensione, quella comunicazione di subingresso è dichiarata definitivamente archiviata.
Nel caso di specie (in presenza di itineranti dove il DURC negativo è in capo al cedente) è logico che la sospensione e la revoca riguardano l’abilitazione per quel ramo d’azienda (quindi con la relativa perdita delle priorità legate a quel ramo d’azienda/SCIA). Non si potrebbe impedire al soggetto acquirente (regolare) di presentare una SCIA per avvio attività in modo slegato dal dante causa.

Aiuterebbe  una banca dati regionale sui titoli abilitativi così che ogni comune possa vedere in tempo reale tutti i provvedimenti che agiscono sui vari titoli abilitativi legati ad ogni codice fiscale.

Il contratto del notaio resta valido e l'azienda passa da Tizio a Caio ma il relativo titolo abilitativo, e con esso i vari bonus giuridici legati a quello, non può essere trasferito. E' un po' come se Tizio vende l'azienda a Caio ma Caio non ha i requiisti morali per l'esercizio dell'attività.

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