Salve,
la disposizione dell'art. 180 comma 1 del regolamento di esecuzione del TULPS che prevede l'esposizione dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, è tutt'ora in vigore? Nel caso il cui in sede di ispezione da parte dell'autorità, il titolare dell'attività avesse omesso l'esposizione, può comunque dichiararne il possesso e demandare all'autorità stessa l'accertamento degli atti d'ufficio?
Grazie
la disposizione dell'art. 180 comma 1 del regolamento di esecuzione del TULPS che prevede l'esposizione dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, è tutt'ora in vigore?
[color=red]Abbiamo risposto anche recentemente a quesito analogo.
CONFERMIAMO la vigenza dell'obbligo
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=35375.0
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Nel caso il cui in sede di ispezione da parte dell'autorità, il titolare dell'attività avesse omesso l'esposizione, può comunque dichiararne il possesso e demandare all'autorità stessa l'accertamento degli atti d'ufficio?
[color=red]Un contoè la necessità di avere il titolo. Se il soggetto apre senza titolo commette autonomo illecito amministrativo (mentre NON si applica la sanzione per mancata esposizione perchè, paradossalmente, non ha niente da esporre!).
Se il soggetto HA IL TITOLO ma non lo espone è soggetto alla sanzione A PRESCINDERE dall'autocertificazione o dichiarazione che il titolo è agli atti.
NON DEVE stare solo agli atti. ... VA ESPOSTO.
Quindi se la polizia locale torna il giorno dopo e non è esposto fa altro verbale
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[color=red]Art. 180, R.D. n. 635/1940
“I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l’autorizzazione e la tariffa dei prezzi. Hanno pure l’obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l’elenco delle bevande alcoliche indicate nell’art. 89 della Legge che trovansi in vendita nell’esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della Legge e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento.”[/color]