Data: 2016-10-05 07:34:49

campo di tiro al volo

Buongiorno,
è pervenuta, ai nostri uffici, la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di prove di tiro con armi a canna lunga e corta rigata.
Nella richiesta l'ASD dice che tali prove si svolgeranno in area recintata, assolutamente inaccessibile agli estranei.
Data la conformità del terreno, l'assenza di strade liberamente percorribili per raggiungere il sito (è all'interno di una azienda agrituristico-venatoria in cima ad un "cocuzzolo") e la lontananza dalle prime abitazioni consente la loro attività in condizioni di sicurezza.
All'esterno dell'area recitanta e debitamente segnalata, sono previsti cartelli informativi. Le prove si svolgeranno saltuariamente, dandone preventiva comunicazione al Sindaco e non è prevista la presenza del pubblico. Alle prove parteciperanno solo ed esclusivamente i soci della ASD.
Ritengo che se si fà presentare loro una perizia balistica redatta da un tecnico esperto in materia e la comunicazione di attività rumorosa, in deroga, per motivi di inquinamento acustico (anche se ci troviamo in cima ad un monte, senza abitazioni nelle vicinanze...), non occorra altro.
L'autorizzazione di P.S. sarebbe dovuta solo nel caso in cui le prove si svolgessero alla presenza del pubblico. Giusto?
Fra l'altro ho trovato, navingando su un qualunque motore di ricerca indicazioni tali che, se il campo da tiro è in luogo isolato ed inaccessbile e non vi è la presenza del pubblico è sufficiente una comunicazione delle date in cui si svolgeranno le prove di tiro.

La nostra stazione dei carabinieri, però, sostiene, che è dovuta, comunque, una licenza perchè la formulazione attuale (comunque dal 2010!) dell'art. 57 Tulps dice che: "senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono essere aperti campi da tiro al volo e poligoni, seppure privati".

Mi fornite una vostra opinione in merito?
Grazie,
Fulvia

riferimento id:36383

Data: 2016-10-06 11:15:16

Re:campo di tiro al volo

Buongiorno,
il quesito è interessante ed in una situazione analoga abbiamo rilasciato la licenza di cui all'art. 57 Tulps. ???
Potevamo evitare???

Grazie e a presto.

riferimento id:36383

Data: 2016-10-06 12:26:34

Re:campo di tiro al volo

A seguito delle modifiche al TULPS, dal 2011, è necessaria la "licenza art. 57" per tutti i campi di tiro (associativi o meno), anche se gestiti da una associazione.
Qualora si ritenga applicabile la SCIA segnaliamo questo modello utilizzato da un Comune:
http://www.comune.bisignano.cs.it/modsuap2012/SuapDIAAreasparoPrivata.pdf

Mentre se si ritiene applicabile il regime di autorizzazione (SOLUZIONE più diffusa) segnaliamo un esempio di atto finale:
http://www.cm-urbania.ps.it/fileadmin/grpmnt/5528/SuapCommercio2013/MercatelloSulMetauro/2-5.pdf


[color=red][b]R.D. 18/06/1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.[/b][/color]

[color=red]Art. 57
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. (108)
E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. (107)
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza. (107)
Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria. (107)

[i](107) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.
(108) Vedi, anche, l'art. 703, del codice penale del 1930, nonché gli artt. 28, 29 e 32, R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.[/i][/color]

riferimento id:36383

Data: 2016-10-10 08:18:00

Re:campo di tiro al volo

Buongiorno,
chiedo scusa ma siccome la questione non mi torna, rientro nell'argomento.
Ho trovato, nel vostro archivio, diversi post che dicono che la richiesta, così come l'hho presentata a noi, è esente da autorizzazione ex art. 57 (se non interpreto male...).
Fra queste ho trovato anche una mia richiesta, della cui esistenza proprio non ricordavo.....
Tutte comunque successive alla modifica Tulps del 2011.
La risposta che ho ricevuto allora, se non erro, è diversa dall'attuale.
E non ne comprendo la ragione. Semmai qualcosa mi sfugge.
Grazie,
Fulvia

riferimento id:36383

Data: 2016-10-10 09:33:14

Re:campo di tiro al volo


Buongiorno,
chiedo scusa ma siccome la questione non mi torna, rientro nell'argomento.
Ho trovato, nel vostro archivio, diversi post che dicono che la richiesta, così come l'hho presentata a noi, è esente da autorizzazione ex art. 57 (se non interpreto male...).
Fra queste ho trovato anche una mia richiesta, della cui esistenza proprio non ricordavo.....
Tutte comunque successive alla modifica Tulps del 2011.
La risposta che ho ricevuto allora, se non erro, è diversa dall'attuale.
E non ne comprendo la ragione. Semmai qualcosa mi sfugge.
Grazie,
Fulvia
[/quote]

Il tuo intervento è utile e ci consente di fare questa precisazione (nella precedente risposta non l'avevamo esplicitata).

Come indicato nella precedente risposta i comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, [color=red][b]a decorrere dal 1° luglio 2011[/b][/color], ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.

Detto comma dispone:
[b]h) all'articolo 57, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
«La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.
[color=red]Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria[/color].»[/b]

Come si legge nella norma, la stessa RINVIA, per l'attuazione, al REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TULPS, il R.D. 06/05/1940, n. 635.
Tale disposizione di attuazione NON è stata ancora emanata.

Pertanto si ritiene che, pur in presenza di un obbligo formalmente esteso ai campi da tiro privati a partire dal 1 luglio 2011, tale obbligo NON DETERMINI l'applicazione del regime di autorizzazione, bensì solo l'eventuale REGIME TRANSITORIO quando (e se) sarà adottata la norma di attuazione del TULPS.

Quindi:
CAMPI DA TIRO nati prima del 1 luglio 2011: rimangono senza licenza
CAMPI DA TIRO nati dal 1 luglio 2011 e fino al regolamento di attuazione: rimangono senza licenza SALVO quanto previsto dal regolamento
CAMPI DA TIRO nati dopo il regolamento di attuazione: si applica la licenza con le modalità stabilite dal regolamento.

[color=blue]Ci scusiamo ma nel FORUM a volte diamo per scontati aspetti che necessitano di approfondimento ... ogni tanto recuperiamo![/color]

riferimento id:36383

Data: 2018-06-19 08:18:46

Re:campo di tiro al volo

Buongiorno,
torno sull'argomento per sapere, se nel frattempo (quasi 2 anni!), sia cambiato qualcosa.
Nello specifico mi domandano la realizzazione di un campo da tiro temporaneo (in area isolata, distante dalle abitazioni e/o da altri siti frequentati) con contestuale pubblico spettacolo temporaneo (è prevista una sola giornata).
Gli spettatori stazioneranno nella parte posteriore del campo da tiro (alle spalle del "campione" che si esibirà).
Se le cose sono rimaste invariate rispetto a quanto ci eravamo detti la licenza ex art. 57 TULPS non occorre, ma la licenza ex art. 68 occorre!
Dato che non vi saranno tribune, nè altre strutture per lo stazionamento del pubblico, non vi saranno transenne o altri strumenti atti a contenere il pubblico (se non ovviamente quelli per impedire l’accesso al pubblico all’area di tiro), non vi saranno impianti elettrici temporanei in quanto il tutto si svolgerà in pieno giorno e non vi saranno, in ultimo,  palchi, nè pedane per l'artista direi che, lo stesso, possa rientrare nella fattispecie di cui al titolo IX del D.M. 19/8/1996 (manifestazioni temporanee da tenersi in aree all’aperto). Cosa ne pensate?
E sull’argomento safety and security? Trattandosi di aperta campagna direi che un apposito piano non sia necessario. Secondo voi?

riferimento id:36383

Data: 2018-06-20 07:50:46

Re:campo di tiro al volo

Buongiorno, chiedo scusa ma, secondo me, essendomi "accodata" ad un vecchio post, la mia richiesta di parere non è stata presa in visione.
Grazie

riferimento id:36383

Data: 2018-06-24 17:25:48

Re:campo di tiro al volo

Sulla licenza ex art. 57 non vedo cambiamenti. Il comma dedicato è stato introdotto con decorrenza 01/07/2011 e lì è rimasto.
Da quello che dici anche io ritengo che si possa applicare il Titolo IX del DM 19/08/96 senza procedere con SCIA o AUTORIZZAZIONE ex art. 80 TULPS. L’art. 68 si applica se c’è un pagamento di un biglietto o simile. Se l’attività è gratuita e indetta nell’ambito di un’attività non imprenditoriale non si applica nemmeno l’art. 68.
Safety e security sono indicazioni contenute in circolari che il comune applicherà di concerto con le amministrazioni statali. Se c’è suolo pubblico puoi comunque subordinare la concessione alla compilazione della tabella sicurezza condividendola con la Prefettura.
Vedi qua un esempio di metodologia recente:
http://www.prefettura.it/mantova/contenuti/Circolare_del_prefetto_24_maggio_2018-7026898.htm

riferimento id:36383
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