Il sig. Rossi è titolare di albergo ed è anche proprietario di due appartamenti facenti parte di un condominio ubicato a meno di cinquanta metri dall’edificio in cui è collocato l’albergo.
Uno di questi due appartamenti lo vorrebbe destinare ad attività ricettiva aggiungendolo all’albergo come dependance.
Domande:
- è possibile individuare come dependance un appartamento inserito in un condominio a destinazione d’uso residenziale?
- qualora fosse possibile, si può cambiare in ricettiva la destinazione d’uso di quel singolo appartamento?
:o ??? ::) :-\
Il sig. Rossi è titolare di albergo ed è anche proprietario di due appartamenti facenti parte di un condominio ubicato a meno di cinquanta metri dall’edificio in cui è collocato l’albergo.
Uno di questi due appartamenti lo vorrebbe destinare ad attività ricettiva aggiungendolo all’albergo come dependance.
Domande:
- è possibile individuare come dependance un appartamento inserito in un condominio a destinazione d’uso residenziale?
- qualora fosse possibile, si può cambiare in ricettiva la destinazione d’uso di quel singolo appartamento?
:o ??? ::) :-\
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- è possibile individuare come dependance un appartamento inserito in un condominio a destinazione d’uso residenziale?
[color=red]La normativa regionale NON RICHIEDE la medesima destinazione prevista per la casa madre.
Essendo una struttura ACCESSORIA di quella principale, ma autonoma, a mio avviso può avere anche i requisiti della civile abitazione compresa la destinazione [/color]
- qualora fosse possibile, si può cambiare in ricettiva la destinazione d’uso di quel singolo appartamento?
[color=red]DI REGOLA NO, ma si può ritenere compatibile il residenziale se non in contrasto con lo strumento urbanistico[/color]
[b]PRECISAZIONI[/b]
Regione Piemonte, in alcune risposte (FAQ) ritiene comunque sempre necessario il cambio a ricettivo:
http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/strutture-ricettive/alberghi/faq.html
***********************************
[color=red][b]Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42[/b][/color]
Art. 24 - 2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e delle loro dipendenze e i criteri per la loro classificazioni.
Art. 28 - 1. Salva l’ipotesi del "villaggio albergo" nel caso in cui l’attività ricettiva di cui agli articoli 26 e27 venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito "casa madre" lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti "dipendenze".
Art. 35 - 2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati: a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
[color=red][b]Regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R[/b][/color]
Art. 17 - Dipendenze
1. Sono definite dipendenze i locali destinati all’alloggio dei clienti collocati in parti distinte dello stesso stabile o in [b]stabili diversi [/b]dalla casa madre, [b]distanti di norma non più di cinquanta metri[/b]. L’ubicazione deve consentire il [b]mantenimento dell’unitarietà della gestione e di utilizzo dei servizi[/b].
2. La dipendenza mantiene lo stesso livello di classificazione della casa madre quando si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) le camere o unità abitative possiedano i requisiti previsti dalla voce 3 degli allegati C e D per quel livello di classificazione e nelle camere/unità abitative siano assicurati gli stessi servizi resi nelle camere/unità abitative della casa madre; inoltre la distanza dalla casa madre non sia dinorma superiore ai venti metri e il percorso tra i due stabili sia protetto e realizzato in modo che risulti la continuità con la struttura principale;
b) le camere o unità abitative possiedano i requisiti previsti dalla voce 3 degli allegati C e D per quel livello di classificazione e nelle camere/unità abitative siano assicurati gli stessi servizi resi nelle camere/unità abitative della casa madre. La dipendenza deve inoltre disporre di una saletta per la prima colazione e di un servizio di ricevimento, anche a chiamata, nelle stesse ore in cui è assicurato nella casa madre.
[b]3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, il livello di classificazione attribuito alla dipendenza èstabilito sulla base dei requisiti delle sole camere/unità abitative e dei servizi ivi prestati, diminuito di una stella. Qualora il livello di classificazione della dipendenza risultante dai requisiti di cui sopra sia quello minimo previsto per il tipo di struttura, la dipendenza mantiene tale livello minimo di classificazione.[/b]
4. In nessun caso una dipendenza può assumere un livello di classificazione superiore a quello della casa madre.