Data: 2016-10-04 11:02:53

stazioni radio - valutazioni negative ARPAT

Buongiorno,
vi chiedo un consiglio sulla procedura da seguire in merito a questa situazione:
nel 2012 il Suap ha ricevuto diverse richieste di rilascio di titolo abilitativo ex art. 17 co. 3 LR n. 49/2011 per impianti di radiodiffusione FM operanti su una infrastruttura esistente.
Il Suap ha ricevuto le valutazioni negative di ARPAT solo in questi giorni. ARPAT ha rilevato sul sito campi elettrici superiori ai valori di attenzione. Tutta l'area sarà interessata da una procedura di risanamento coordinata da ARPAT.
A questo punto il Suap, il Comune come deve agire?

Grazie e a presto.

riferimento id:36362

Data: 2016-10-04 12:32:49

Re:stazioni radio - valutazioni negative ARPAT


Buongiorno,
vi chiedo un consiglio sulla procedura da seguire in merito a questa situazione:
nel 2012 il Suap ha ricevuto diverse richieste di rilascio di titolo abilitativo ex art. 17 co. 3 LR n. 49/2011 per impianti di radiodiffusione FM operanti su una infrastruttura esistente.
Il Suap ha ricevuto le valutazioni negative di ARPAT solo in questi giorni. ARPAT ha rilevato sul sito campi elettrici superiori ai valori di attenzione. Tutta l'area sarà interessata da una procedura di risanamento coordinata da ARPAT.
A questo punto il Suap, il Comune come deve agire?

Grazie e a presto.
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A nostro avviso il SUAP non deve fare niente.
La valutazione negativa porta alla attivazione del PIANO DI RISANAMENTO regionale che definirà le azioni, anche l'eventuale delocalizzazione degli impianti.
Il Comune non può intervenire in questa fase sui titoli rilasciati.


***********************
[color=red][b]
Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.[/b][/color]

[b]Art. 17
- Disposizioni transitorie[/b]
.....
3. I titolari degli impianti privi di titolo abilitativo rilasciato dal comune e che non abbiano procedimenti abilitativi pendenti, presentano domanda di rilascio del titolo abilitativo con la seguente cadenza temporale dall'entrata in vigore della presente legge:
a) stazioni radio base per la telefonia cellulare e impianti a loro servizio, entro novanta giorni;
b) impianti per la radiodiffusione televisiva analogica e digitale e relativi ponti radio, entro centoventi giorni;
c) impianti per la radiodiffusione radiofonica e relativi ponti radio, entro centocinquanta giorni;
d) altri impianti di radiocomunicazione e per servizi internet, entro centottanta giorni.

[b]Art. 16
- Piano di risanamento[/b]
1. La Giunta regionale approva un piano di risanamento per adeguare gli impianti esistenti ai limiti, valori ed obiettivi di qualità ed ai criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1.
2. Il piano di risanamento:
a) è approvato, entro un anno dalla pubblicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), su proposta dei soggetti gestori ovvero autonomamente e con oneri a carico dei gestori medesimi in difetto della proposta, sentiti i comuni interessati;
b) dopo l’approvazione è trasmesso ai comuni interessati entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURT;
c) è attuato dalla Giunta regionale mediante prescrizioni ai gestori per la riduzione a conformità indicata dal d.p.c.m. di cui all'Sito esternoarticolo 4, comma 2, della l. 36/2001 .
3. Il piano può prevedere la delocalizzazione degli impianti nelle aree individuate dal regolamento urbanistico comunale qualora:
a) la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della funzionalità del servizio fornito dagli impianti;
b) sia accertata l’incompatibilità degli impianti con i criteri localizzativi di cui all'articolo 11, comma 1.
4. Le azioni del piano di risanamento sono attuate a cura e spese dei titolari e sono effettuate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c).
5. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l’Sito esternoarticolo 28, comma 7, del d.lgs. 177/2005 .
6. La Regione fornisce consulenza tecnica e giuridica ai comuni per le problematicità di risanamento che emergono dopo l’attuazione del piano di risanamento.

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