Data: 2016-10-03 12:23:07

Comeptenza atti e sanzioni

È stato elevato da una forza di polizia un verbale per la violazione dell'art. 5, comma 1, del D.M. 23.12.2013, n. 16509 ovvero per mancata iscrizione al SIAN e la relativa tenuta del registro di carico e scarico. Il tutto in un comune del Lazio. Le controdeduzioni sono state indirizzate al Sindaco ove ha sede la società ovvero in una regione a confine con quella laziale. Orbene, la competenza nell'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione è del comune laziale o di quello di altra regione?
Chi deve eventualmente introitare la somma della sanzione? La Regione Lazio, l'altra regione o il comune che emette l'ordinanza ingiunzione?


riferimento id:36338

Data: 2016-10-03 13:03:22

Re:Comeptenza atti e sanzioni


È stato elevato da una forza di polizia un verbale per la violazione dell'art. 5, comma 1, del D.M. 23.12.2013, n. 16509 ovvero per mancata iscrizione al SIAN e la relativa tenuta del registro di carico e scarico. Il tutto in un comune del Lazio. Le controdeduzioni sono state indirizzate al Sindaco ove ha sede la società ovvero in una regione a confine con quella laziale. Orbene, la competenza nell'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione è del comune laziale o di quello di altra regione?
Chi deve eventualmente introitare la somma della sanzione? La Regione Lazio, l'altra regione o il comune che emette l'ordinanza ingiunzione?
[/quote]



*******************

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2016, n. 103
Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE)  n.
29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva
e del regolamento (CEE)  n.  2568/91  relativo  alle  caratteristiche
degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonche' ai metodi ad
essi attinenti. (16G00117)
(GU n.139 del 16-6-2016)

[color=red][b]  Art. 7 Registro [/b][/color]

  1. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto
dall'articolo 7-bis del regolamento (CEE)  n.  2568/1991  nell'ambito
del SIAN e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da euro 1.000 a  euro  6.000.  Si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
300 a euro 1.200 a chiunque  non  rispetti  le  modalita'  di  tenuta
telematica del predetto registro stabilite  nell'ambito  dei  servizi
informativi del sistema informativo agricolo nazionale.
  2. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma  1  per
la mancata istituzione del registro, l'autorita'  competente  applica
la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino  a  sei
mesi.


[color=red][b]Art. 10  Autorita' competente e pagamento delle sanzioni [/b][/color]

  1. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti  agroalimentari  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione  vigente,  e'  designato  quale  autorita'
competente all'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie
previste dal presente decreto, prevedendo modalita' organizzative che
assicurino la separazione tra le funzioni di accertamento e quelle di
irrogazione della sanzione. Restano ferme le competenze spettanti, ai
sensi della normativa vigente, agli organi preposti  all'accertamento
delle violazioni.
  2. Il pagamento delle somme dovute per le  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente  decreto  e'  effettuato  presso  le
Tesorerie  dello  Stato  territorialmente  competenti  su  apposito
capitolo del capo XVII dello stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio dello Stato.
  3. Il 50 per cento  dei  proventi  derivanti  dal  pagamento  delle
sanzioni amministrative pecuniarie  affluiti  sul  predetto  capitolo
dell'entrata del bilancio statale e' riassegnato ad apposito capitolo
dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  per  essere  assegnato  al  Dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e  della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari  per  le  attivita'  di
controllo e di vigilanza nel settore oleario.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

riferimento id:36338
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it