È stato elevato da una forza di polizia un verbale per la violazione dell'art. 5, comma 1, del D.M. 23.12.2013, n. 16509 ovvero per mancata iscrizione al SIAN e la relativa tenuta del registro di carico e scarico. Il tutto in un comune del Lazio. Le controdeduzioni sono state indirizzate al Sindaco ove ha sede la società ovvero in una regione a confine con quella laziale. Orbene, la competenza nell'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione è del comune laziale o di quello di altra regione?
Chi deve eventualmente introitare la somma della sanzione? La Regione Lazio, l'altra regione o il comune che emette l'ordinanza ingiunzione?
È stato elevato da una forza di polizia un verbale per la violazione dell'art. 5, comma 1, del D.M. 23.12.2013, n. 16509 ovvero per mancata iscrizione al SIAN e la relativa tenuta del registro di carico e scarico. Il tutto in un comune del Lazio. Le controdeduzioni sono state indirizzate al Sindaco ove ha sede la società ovvero in una regione a confine con quella laziale. Orbene, la competenza nell'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione è del comune laziale o di quello di altra regione?
Chi deve eventualmente introitare la somma della sanzione? La Regione Lazio, l'altra regione o il comune che emette l'ordinanza ingiunzione?
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DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2016, n. 103
Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n.
29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva
e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche
degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonche' ai metodi ad
essi attinenti. (16G00117)
(GU n.139 del 16-6-2016)
[color=red][b] Art. 7 Registro [/b][/color]
1. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto
dall'articolo 7-bis del regolamento (CEE) n. 2568/1991 nell'ambito
del SIAN e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
300 a euro 1.200 a chiunque non rispetti le modalita' di tenuta
telematica del predetto registro stabilite nell'ambito dei servizi
informativi del sistema informativo agricolo nazionale.
2. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1 per
la mancata istituzione del registro, l'autorita' competente applica
la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino a sei
mesi.
[color=red][b]Art. 10 Autorita' competente e pagamento delle sanzioni [/b][/color]
1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, e' designato quale autorita'
competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto, prevedendo modalita' organizzative che
assicurino la separazione tra le funzioni di accertamento e quelle di
irrogazione della sanzione. Restano ferme le competenze spettanti, ai
sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento
delle violazioni.
2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto e' effettuato presso le
Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito
capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.
3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo
dell'entrata del bilancio statale e' riassegnato ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per essere assegnato al Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari per le attivita' di
controllo e di vigilanza nel settore oleario.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.