Buongiorno,
vorrei, per favore, un consiglio sulle richieste di deroghe ai requisiti individuati nell'art. 51 del regolamento D.P.G.R. 23/R 2010.
I proprietari delle strutture ricettive e non, che hanno una piscina privata ad uso collettivo hanno, a suo tempo, inoltrato al SUAP richiesta (obbligati in marca da bollo) di deroga ai requisiti dell'art. sopra citato.
Tale richieste furono mandate dal suap all'ufficio tecnico comunale ed alla USL per il parere.
Adesso cominciano a tornare i pareri inviati alla USL, mentre dall'Uff. Tecnico non ci sono comunicazioni in merito.
Vorrei sapere se è sufficiente inviare il parere inviato dalla USL ai richiedenti, oppure dev'essere emesso un atto, tipo provvedimento finale, che autorizzi il soggetto richiedente alle deroghe richieste?
Dovrebbe scriverlo l'ufficio Tecnico?
Il SUAP?
Considerato che la USL ha preteso che l'istanza di richiesta fosse in marca da bollo, pertanto anche il provvedimento di autorizzazione alle deroghe dev'essere fatto con marca da bollo?
Mi consigliate la cosa più semplice da fare? (considerato che ho più di 70 richieste).
Grazie.
Luciano.
La teoria vuole che la deroga sia un vero e proprio provvedimento autorizzatorio da rilasciare al richiedente. Quindi una marca da bollo sulla domanda e una sul provvedimento di deroga.
La normativa regionale nulla dice in merito al silenzio-assenso né sul termine del procedimento. I questi casi si applica la normativa SUAP di cui all’art. 7 del DPR 160/2010. Sul silenzio assenso posso dirti che reputo più verosimile l’ipotesi di NON applicazione. La deroga, in teoria (questa di cui trattasi alla fine è stata snaturata) è un procedimento massimamente discrezionale a conclusione incerta e nel caso di specie dovrebbe riguardare l’incolumità pubblica e la salute. Ciò per dirti che, al limite, avresti potuto considerare il maturare del silenzio assenso e non fare ninete.
La norma regionale dispone: [i]la deroga [...] è concessa dal comune previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal
regolamento regionale [...][/i]
Il provvedimento è rilasciato dal SUAP. Chi redige il provvedimento dipende dalle competenze comunali, può essere il servizio tecnico oppure il servizio attività economiche/attività produttive.
Rammenta che il parere previsto dalla LR è il parere ASL. SU quello, in ogni caso, è possibile applicare l’art. 17-bis della legge 241/90.
In sintesi, ti consiglio di fare un provvedimento per ogni domanda, citando il parere ASL. Eventuali conformità urbanistiche viaggiano comunque parallele, non sono oggetto della deroga.
CONFERMIAMO che, in linea di principio, le DEROGHE sono incompatibili con la disciplina del silenzio assenso.
Questo vale per il permesso a costruire in deroga, la deroga VVF, le deroghe acustiche (salve specifiche e limitate ipotesi previste nei regolamenti) e in generale qualsiasi altra procedura di DEROGA proprio per il carattere discrezionale della procedura (sull'AN e sul QUANTUM).