Data: 2016-10-03 09:06:11

soggetti svantaggiati & commercio su area pubblica

In particolare nella Regione Lazio, esiste una normativa che prevede una percentuale di posteggi per il commercio su area pubblica da riservarsi ai soggetti svantaggiati, ai sensi dell’art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 ?

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Data: 2016-10-03 11:54:17

Re:soggetti svantaggiati & commercio su area pubblica


In particolare nella Regione Lazio, esiste una normativa che prevede una percentuale di posteggi per il commercio su area pubblica da riservarsi ai soggetti svantaggiati, ai sensi dell’art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 ?
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La vigente normativa regionale in materia di commercio su AAPP non prevede una riserva a favore di detti soggetti.
Si ritiene tuttavia che una simile previsione NON sia in contrasto con la vigente normativa se opportunamente disciplinata nel regolamento comunale per la previsione di NUOVI POSTEGGI (non già in fase di riassegnazione di quelli in scadenza a maggio-luglio 2017)

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[b]L. 08/11/1991, n. 381[/b]
Disciplina delle cooperative sociali.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283.
[b]4. Persone svantaggiate.[/b]
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni (5).
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero (6).
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato (7).
(5) Comma così modificato dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 193.
(6) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 193.
(7) Gli attuali commi 3 e 3-bis sostituiscono l'originario comma 3, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 193. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 1 dell'art. 3-bis, D.L. 1° luglio 2013, n. 78, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 94. Vedi, anche, l'art. 2 della citata legge n. 193/2000 e l'art. 8, comma 1, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 novembre 2001 e il D.M. 24 luglio 2014, n. 148.

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