Data: 2016-10-03 08:47:52

attività alberghiera

La pubblicazione sul Buras del decreto di classificazione alberghiera...è a carico del titolare dell'attività oppure del Comune che provvede ?

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Data: 2016-10-03 11:42:08

Re:attività alberghiera

Noi gli ultimi provvedimenti di classificazione gli abbiamo pubblicati sul sito istituzionale del Comune in sostituzione della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) in base al disposto di cui all’articolo 32 della Legge 18.06.2009, n.69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (pubblicata in G.U. n. 140 del 19 giugno 2009).

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Data: 2016-10-03 12:07:13

Re:attività alberghiera


La pubblicazione sul Buras del decreto di classificazione alberghiera...è a carico del titolare dell'attività oppure del Comune che provvede ?
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L'obbligo di pubblicazione sul BOLLETTINO nasce con la Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22 e FORMALMENTE è ancora in vigore tanto che alcuni Comuni continuano a pubblicare la classificazione come nel caso sotto riportato.

SOSTANZIALMENTE l'obbligo citato non ha alcuna valenza nè alcun effetto legale diretto.
FORMALMENTE però, il riferimento indicato da Stefania all'art. 32 della L. 18/06/2009, n. 69 non risolve la questione in quanto la norma ha lo scopo di sostituire la pubblicazione cartacea con quella elettronica, e non diverse forme di pubblicazione.

Riteniamo pertanto che l'obbligo SUSSISTA, magari da svolgere in forma "attenuata" con un avviso che rinvia ad atto pubblicato sul sito del Comune (quindi limitando il numero di parole e le relative spese) senza procedere alla pubblicazione integrale dell'atto.
Segnaliamo tuttavia che la violazione di detto obbligo non è sanzionata e, se sostituita da pubblicazione all'Albo, non comporta alcun maggior costo (anzi, rappresenta un risparmio) e pertanto difficilmente potrà essere contestato all'Ente.

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[color=red][b]Sardegna
L.R. 14/05/1984, n. 22
Norme per la classificazione delle aziende ricettive.[/b][/color]

Art. 12
Determinazione e pubblicità della classifica.

Il provvedimento concernente la classificazione, la revisione e la declassificazione degli esercizi ricettivi è atto definitivo e deve essere notificato al titolare del singolo esercizio, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e comunicato alla Regione - Assessorato del turismo - agli Enti provinciali per il turismo, nonché, ove esista, all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo. Avverso il provvedimento di classificazione, entro 30 giorni dalla notifica, o dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, potranno ricorrere all'Assessorato del turismo della Regione autonoma della Sardegna il titolare dell'esercizio classificato, il proprietario dell'immobile e/o dell'azienda e i titolari degli altri esercizi ricettivi della Regione.
Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale l'Assessore regionale del turismo approva con proprio decreto l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e livello di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'E.N.I.T. e all'I.S.T.A.T. Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni.
I provvedimenti di cui al comma precedente sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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[b]L. 18/06/2009, n. 69
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.[/b]
Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.
Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)
In vigore dal 19 dicembre 2012
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. (20) (21)
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (19)
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. (22)
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. (18)
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(18) Comma così modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.
(19) Comma inserito dall'art. 5, comma 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 5, comma 7, del medesimo D.L. 70/2011.
(20) Comma così modificato dall'art. 9, comma 6-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la Del. 8 gennaio 2010, n. GOP 2/10.
(22) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 26 aprile 2011.


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Oggetto: Estratto di classificazione alberghiera per il quinquennio 2015/2019.
Autore: Comune di Dorgali
[color=red][b]Pubblicato in: Bollettino n.30 - Parte III del 23/06/2016[/b][/color]
Data di Pubblicazione: 23/06/2016
Materie: ENTI LOCALI

Comune di Dorgali
Provincia di Nuoro
Sportello Unico Attività Produttive

Il Responsabile del S.U.A.P.

VISTA l’istanza, assunta a questo S.U.A.P. al n. 883 il 20.05.2016, prot. n. 8452, presentata dal Sig. Mula Pietro, tendente ad ottenere l’attribuzione della classifica per la restante parte del quinquennio 2015/2019 al complesso ricettivo denominato “Hotel Ristorante Ispinigoli” situato in Località “Ispinigoli” a Dorgali;
VISTA la denuncia dei requisiti allegata alle rispettive richieste;
VISTO il parere del Settore Turismo, Istruzione, Cultura e Lavoro della Provincia di Nuoro;
VISTA la Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22;
VISTA la Legge Regionale 20 giugno 1986 n. 35;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 27;

Dispone

Al complesso ricettivo denominato “Hotel Ristorante Ispinigoli”, situato in località “Ispinigoli” a Dorgali, per la restante parte del quinquennio 2015/2019, è attribuita la classifica di albergo a tre stelle.
La capacità ricettiva del complesso è di: n. 18 camere, di cui n. 16 camere singole e n. 2 camere doppie, per n. 20 posti letto e n. 18 bagni.
Il Resp. del SUAP
Ing. Francesco Fancello

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