Data: 2016-09-30 17:06:03

Cessione di beni tra commercianti, per la vendita su area pubblica

Il caso.
A (commerciante su area pubblica) cede in vendita a B (titolare di posteggio su area pubblica) le proprie merci e B, contestualmente, le rivende al consumatore finale.
Talvolta A viene assunto da B mentre vende le merci che questi poco prima gli aveva ceduto in vendita.

Si tratta di una "pratica commerciale" che rischia di diffondersi, "dequalificando" - a mio modo di vedere - il mercato e facendo perdere la "personalità" del posteggio; tra l'altro, potrebbe anche determinare squilibri commerciali tra posteggi contermini che vendono le medesime merci.

Forse, tale pratica potrebbe avere una qualche rilevanza fiscale e quindi, se così fosse, andrebbe segnalata alla GdF per le verifiche del caso.
Non da meno, potrebbe avere rilevanza nel settore della tutela del lavoratore, anche se, con il sistema dei vaucher (è ammissibile tra due imprenditori?) questa riserva potrebbe essere superata.

Restando nel campo commerciale, come disciplinato dalla L.R. 28/2005, però, sono dell'avviso che si debba ben considerare la diversa portata del commercio all'ingrosso da quello su area pubblica.

Per definizione (art. 29, comma 1, lett. a), infatti, per commercio su aree pubbliche, si intendono "...[i]le attività di [u]vendita al dettaglio[/u] e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità[/i]...".
Della [u]vendita al dettaglio[/u], se ne parla nel Capo III del Tit.II della L.R. cit. (DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE - Commercio in sede fissa) e la si definisce (art. 15, comma 1, lett. b) come "...[i]l’attività svolta da chiunque professionalmente [u]acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende[/u], su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, [u]direttamente al consumatore finale[/u][/i]...".
Estensivamente, il comerciante su area pubblica può vendere le proprie merci [u]solo al [/u][u]consumatore finale[/u], ma non anche su area privata in quanto, in tal caso, si dovrebbe, necessariamente, parlare di commercio al dettaglio in sede fissa.
Diversamente, nella definzione di [u]commerciante all'ingrosso[/u] (art. 15, comma 2, lett. a), la L.R. 28/2005 non fa alcun riferimento al luogo di vendita (area privata o pubblica), ma solo al [i]destinatario della merce[/i]: è tale "...[i]l'attività svolta da chiunque professionalmente [u]acquista merci in nome e per conto proprio[/u] e le [u]rivende ad altri commercianti[/u], all'[u]ingrosso[/u] o al [u]dettaglio[/u], o ad [u]utilizzatori professionali[/u], o ad [u]altri utilizzatori in grande[/u][/i]...".
Quindi, il commercio tra commercianti (in area privata o pubblica che dir si voglia) non può avvenire, se non quando il grossista, cede le proprie merci al commerciante.

In conclusione, sarei portato a ritenere che questa pratica non potrebbe avvenire a meno che A, prima di essere un commerciante su area pubblica, sia un commerciante all'ingrosso.
Conseguentemente, se l'impostazione è condivisibile, laddove venisse accertato in concreto la fattispecie di cui all'esempio, quale tipo di sanzione dovrebbe essere applicata? La violazione residuale di cui all'art. 102, comma 4 da riferire a quanto indicato all'art. 15, comma 1, lett. a della L.R. 28/2005 o quale altra?
Grazie.

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