Data: 2016-09-30 09:35:20

Requisiti Acconciatore

Buongiorno, è stata presentata una SCIA per l'apertura di attività di acconciatore da parte di una ditta individuale per la quale i requisiti professionali sono detenuti da un soggetto terzo che funge da Responsabile Tecnico come da Scheda 3. Il problema si è presentato a seguito della richiesta del Casellario dei Carichi Pendenti dal quale risulta contestato il reato di cui all'Art. 73 del DPR 309/1990 per il quale è stata fissata la sentenza nel mese di Settembre 2016. Il quesito che poniamo è se tale reato è tra quelli ostativi lo svolgimento dell'attività di servizio alla persona, e in caso affermativo se è applicabile al caso specifico non essendo il reato passato in giudicato. Ringraziamo anticipatamente.

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Data: 2016-09-30 11:38:15

Re:Requisiti Acconciatore


Buongiorno, è stata presentata una SCIA per l'apertura di attività di acconciatore da parte di una ditta individuale per la quale i requisiti professionali sono detenuti da un soggetto terzo che funge da Responsabile Tecnico come da Scheda 3. Il problema si è presentato a seguito della richiesta del Casellario dei Carichi Pendenti dal quale risulta contestato il reato di cui all'Art. 73 del DPR 309/1990 per il quale è stata fissata la sentenza nel mese di Settembre 2016. Il quesito che poniamo è se tale reato è tra quelli ostativi lo svolgimento dell'attività di servizio alla persona, e in caso affermativo se è applicabile al caso specifico non essendo il reato passato in giudicato. Ringraziamo anticipatamente.
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La disciplina dell'attività di ESTETICA non prevede requisiti morali per il titolare e/o il direttore tecnico.
Pertanto trovano applicazione esclusivamente le norme ANTIMAFIA del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

[b]Art. 67. Effetti delle misure di prevenzione
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; [/b]

Pertanto NON hanno rilevanza i carichi pendenti relativi ai reati del 309 in quanto le citate misure riguardano:

[b]a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.[/b]

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