Data: 2016-09-29 11:04:30

Opere edilizie

Egregio Dottore, chiedo un suo parere su una questione abbastanza  complessa  concernente un intervento edilizio. Nel 1963 il comune  ha rilasciato concessione edilizia per la costruzione di una civile abitazione. Durante l'esecuzione delle opere il comune , dopo sopralluogo della municipale, emette ordinanza di sospensione dei lavori  e successivamente revoca la concessione perché le opere non rispetterebbero le distanze  previste dalle pubbliche vie. Ad ogni modo l'ordinanza di sospensione lavori viene notificata ad un fratello del committente, non convivente. Quest'ultimo successivamente chiede, invano, di ottenere una nuova notifica dell 'atto  che però non avviene  mai.  Passano gli anni e la committenza porta a termine i lavori, non realizzando però le strutture  che non consentivano di rispettare le distanze citate. Sostanzialmente si realizza una parte dell 'opera  che non presenta problemi di distanza. Nei primi anni 70 la polizia municipale sequestra l'immobile e informa la procura. Nella fase processuale , di fronte al pretore, la commitenza viene assolta in quanto l'ordinanza di sospensione e ' ritenuta nulla e nel merito  addirittura è specificato  che le opere realizzate sono conformi alla normativa allora vigente. Passano gli anni e si arriva al presente : il padre non può donare l'immobile al figlio. Come si può sanare una simile situazione ?

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Data: 2016-09-29 15:42:44

Re:Opere edilizie


Egregio Dottore, chiedo un suo parere su una questione abbastanza  complessa  concernente un intervento edilizio. Nel 1963 il comune  ha rilasciato con cessione edilizia per la costruzione di una civile abitazione. Durante l'esecuzione delle opere il comune , dopo sopralluogo della municipale, emette ordinanza di sospensione dei lavori  e successivamente revoca la concessione perché le opere non rispetterebbero le distanze  previste dalle pubbliche vie. Ad ogni modo l'ordinanza di sospensione lavori viene notificata ad un fratello del committente, non convivente. Quest'ultimo successivamente chiede, invano, di ottenere una nuova notifica dell 'atto  che però non avviene  mai.  Passano gli anni e la committenza porta a termine i lavori, non realizzando le strutture  che non consentivano di rispettare le distanze citate. Sostanzialmente si realizza una parte dell 'opera  che non presenta problemi di distanza. Nei primi anni 70 la polizia municipale sequestra L'immobile e informa la procura. Nella fase processuale , di fronte al pretore, la commitenza viene assolta in quanto l'ordinanza di sospensione e ' ritenuta nulla e nel merito si specifica che le opere realizzate sono conformi alla normativa allora vigente. Passano gli anni e si arriva al presente : il padre non può domare l'ommobile al figlio. Come si può sanare una simile situazione ?
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Salve,
la risposta vale in relazione alle informazioni fornite, ma potrebbe dover essere approfondita se esistono ulteriori elementi.
Ciò premesso NON è possibile fornire una soluzione fondata su una PROCEDURA STANDARDIZZATA o un RIFERIMENTO NORMATIVO UNIVOCO e pertanto suggeriamo quella che è la "soluzione meno peggiore" (si passi il termine) rispetto al contesto:

1) per prima cosa è opportuno che l'interessato presenti dichiarazione di agibilità (se non presentata) o attestazione di conformità dei locali alla vigente normativa (una dichiarazione in cui, allegando le planimetrie dello stato attuale ed una relazione descrittiva su quanto avvenuto, anche in termini processuali, indica che la struttura rispetta le norme igieniche e di sicurezza)
2) protocollata la dichiarazione l'interessato chiede conferma della conformità dell'immobile ai fini della sottoscrizione di contratto di compravendita
3) il Comune può rispondere alla richiesta scrivendo "Limitatamente alla trasferibilità dell'immobile e impregiudicata ogni altra valutazione in merito alla verifica dei requisiti e titoli abilitativi come autocertificati nella nota del xxxxxxx prot . xxxxx (citando il documento del punto 1) si conferma che nulla-osta alla trasferibilità del bene

In questo modo il NOTAIO non ha ostacoli a procedere e voi comunque siete salvaguardati dal poter effettuare ulteriori verifiche.

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