Data: 2016-09-29 07:40:09

piccolo artigiano lavorazione ferro

Toscana. Alcuni residenti hanno inviato al Comune un esposto per fumi e rumori contro un artigiano che lavora il ferro. L'ARPAT (interessato direttamente dai residenti) ha richiesto verifiche sulla destinazione d'uso dei locali e sul rispetto della DGR 490/2014 per quanto riguarda l'impatto acustico. Da verifica effettuata presso la CCIAA risulta che questo artigiano non è iscritto al registro imprese (risulta cessata una attività svolta in altra sede da ottobre 2014).
Questa attività non rientra tra quelle indicate nell'allegato B al DPR 227/2011 e non è stato trasmessa documentazione o autocertificazione relativa all'impatto acustico.
L'attività risulta esercitata in modo continuativo, ma non è stata presentata SCIA o comunicazione di inizio attività.
Come comportarci? grazie dell'aiuto

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Data: 2016-09-29 07:57:19

Re:piccolo artigiano lavorazione ferro

ad integrazione del quesito, uno dei dubbi che emergono è su come comportarsi nel caso il soggetto si dichiari artista (visto il confine labile che esiste tra loro e l'artigiano).
grazie

riferimento id:36278

Data: 2016-09-29 15:23:50

Re:piccolo artigiano lavorazione ferro

E’ il classico caso che si pone in una sfera giuridica incerta che sta a cavallo fra la sfera pubblicistica e privatistica.

In via generale si può affermare che se un privato nuoce acusticamente ad un altro allora la questione rimane circoscritta al codice civile (art. 844) ed eventualmente penale (659, comma 1 cp) o altro se si dimostra il danno biologico/morale ecc. E’ il caso di tizio che ha un hobby rumoroso e disturba il vicino. In questo caso l’amministrazione comunale non entra in gioco perché manca l’elemento amministrativo: esercizio di un’attività sottoposta agli obblighi di previsione impatto acustico. Sul punto puoi vedere l’art. 8 della legge 447/95.
Anche il DPR 227/2011 ha come campo applicativo la PMI e non potrebbe comunque che applicarsi alle attività di natura pubblicistica. Anche la DGR490/2014 indica le linee guida per approcciare le questioni legate ad attività produttive o di servizi in senso lato (festa in piazza).

Quindi, prima di tutto occorre capire se tale attività è un hobby o se è rapportabile ad una attività produttiva in senso lato.

Se si dichiara artista allora potrebbe essere considerato un’attività che rientra nel campo applicativo della normativa dato che potrebbe essere un’attività organizzata per la vendita delle realizzazioni e quindi equiparata a quella artigianale (qua bisogna prendere una decisione).
Su questa base puoi applicare il DPR 227/2011 (per analogia) e visto che usa macchinari rumorosi richiedere almeno la dic. sostitutiva nei modi previsti dalla DGR 857/2013.
Puoi anche sanzionare ai sensi dell’art. 10, comma 3 della legge 447/95 in quanto ha violato le norme attuative della stessa legge 447/95 8cioè il DPR 227/2011).
Se non segue l’invito alla presentazione della VIAC puoi attivare ARPAT e seguire le indicazioni della DGR 490/2014.

L’alternativa è lavarsene le mani reputando l’attività come un normale hobby domestico ma se la destinazione d’uso è produttiva e l’attività è organizzata a mo’ di impresa allora reputo più giusto attivarsi

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Data: 2016-09-29 15:46:23

Re:piccolo artigiano lavorazione ferro

CONFERMO quanto detto da Mario. Siamo in una zona grigia dove è FONDAMENTALE accertare il carattere imprenditoriale dell'attività (volendo anche segnalando alla Guardia di Finanza ed aspettando il relativo accertamento).
Se vi fosse un accertamento fiscale si aprirebbe la questione sanzionatoria .... altrimenti rischiate di adottare una serie di atti impugnabili e di trovarvi fra i "due litiganti" impropriamente.

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