Ci si pone il problema di come dover valutare più commercianti su area pubblica che, a parità di numero di presenze sul mercato o sulla fiera, hanno maturato una diversa situazione, in relazione alla data di iscrizione alla CCIAA della impresa.
Infatti, mentre l’art. 34, comma 5 del Cod. Commercio Toscana, stabilisce che si debba tener conto “…[i]dell’anzianità complessiva dell’impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e [u]comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese[/u][/i]…”, il nostro Reg. Com.le sui mercati (art. 11, comma 2), prevede che si debba tener conto “…[i]dell’anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese, per l’[u]attività di commercio su aree pubbliche[/u][/i]…”.
A parere di chi scrive, quindi, si debbono fare due diverse riflessioni sulla:
1) disposizione da applicare in concreto;
2) interpretazione della norma da applicarsi al caso concreto.
A mio modo di vedere, la disposizione comunale non è conforme al contenuto della legge regionale (per i motivi che andrò a descrivere) e quindi, annullabile.
Peraltro, chi è preposto ad applicare la disposizione comunale non può che applicare quella, in quanto applicabile; sarà quindi chi si ritiene leso dall’applicazione della disposizione, a richiedere l’annullamento dell’atto illegittimo presupposto, all’autorità amministrativa ovvero, la disapplicazione della sanzione inflitta all’AGO.
Sempre a parere di chi scrive, è ben chiaro che la disposizione regionale tende a valorizzare l’impresa attiva; infatti, a parità di condizioni (con riferimento al numero delle c.d. “presenze”) nella disposizione regionale si deve fare riferimento alla data di iscrizione dell’impresa “attiva” nel registro delle imprese.
In buona sostanza, il concetto di “anzianità complessiva dell’impresa” non è da ricondurre ad un criterio "aritmetico" - quale il risultato della sommatoria dei periodi di attività dell’impresa - ma è da considerare un concetto cronologico, che ha un suo inizio (coincidente a quello della data iscrizione nel registro delle imprese) ed una sua fine (coincidente con la cancellazione dal registro delle imprese).
Tale considerazione ha una sua importanza, sul piano concreto.
Infatti, qualora in un mercato vadano a concorrere per l’occupazione di un posteggio occasionalmente libero due soggetti, dei quali, il primo (chiamiamolo A), è iscritto alla CCIAA dal 2000, con la sua impresa ed il secondo (chiamiamolo B), è iscritto personalmente alla CCIAA dal 2016, ma è subentrato in una precedente autorizzazione per il commercio rilasciata nel 1999 e con quella si presenta alla “spunta”, sarà comunque il primo ad avere la meglio sul secondo, in ragione della sostenibile motivazione della maggiore esperienza professionale, ricostruita sulla base della iscrizione – quale impresa attiva – al registro delle imprese.
Se, diversamente, prevalesse il criterio aritmetico dell’anzianità, intanto il soggetto preposto al controllo non potrebbe basare la sua valutazione sulla mera documentazione presentata sul posto e costituita dal solo titolo del quale si avvale lo spuntista (in questo caso si dovrebbe fare una valutazione storica delle singole vicende attive e non attive), con evidenti problematiche di ordina pratico e, comunque (aggiungo io, paradossalmente), chi sarebbe “avvantaggiato” nella occupazione del posteggio, sarebbe chi, in concreto, manca del requisito dell’esperienza professionale.
In buona sostanza, a parere di chi scrive, il soggetto preposto al controllo, dovrebbe verificare da quanto tempo l’impresario è iscritto alla CCIAA, con l’ultima impresa attiva, indipendentemente dalla data di iscrizione dell’impresa stessa nella quale è subentrato.
Applicando, invece, la disposizione comunale, sarei dell’avviso che sarebbe il soggetto B a poter occupare il posteggio occasionalmente libero, in quanto formalmente titolare di un’impresa più “vecchia” di quella di cui è titolare il soggetto A.
In ogni caso, l’organo preposto al controllo – sempre che se ne condivida la diversa impostazione interpretativa – dovrebbe applicare la disposizione comunale e quindi, assegnare il posteggio occasionalmente libero al soggetto B, con la possibilità del soggetto A di richiedere l'annullamento del regolamento o la sua disapplicazione, per violazione di legge.
Cosa ne pensate?
Grazie.
La questione si presta a varie interpretazioni e non è possibile dimostrare in modo matematico quale sia quella giusta.
Posso affermare che le disposizioni regionali e comunali potrebbero essere un “combinato disposto” più che una incompatibilità. Leggendole in combinato il vigile può affermare che la priorità vada a colui che vanta il maggior numero di giorni di iscrizione al registro imprese, scorporando i periodi di inattività, limitatamente al codice ateco: commercio su area pubblica.
In questo senso il reg. comunale potrebbe essere interpretato come una legittima specificazione (senza contraddire) regolamentare della norma regionale.
Aggiungo che un conto è l’anzianità di iscrizione al reg. imprese. Questa non si somma con le cessioni d’azienda (affitto o vendita) relativamente alla questione di cui trattasi. Invece si sommano i titoli di priorità legati a quell’azienda, quindi le presenze. Tornando al tuo esempio, “B” ha la precedenza se ha acquisto l’azienda di “C” (quello del 1999) e “C” poteva vantare un novero di presenze in quel mercato maggiore di quello di “A”.
Per le verifiche possono essere assunte agli atti le dichiarazione sostitutive che restano sottoposte alla responsabilità penale.
Grazie!
Interessantissime riflessioni, sulle quali vale la pena prevedere un approfondimento, almeno a livello locale, possibilmente coinvolgendo il SUAP.
Come comprenderai bene, il problema più grave, alla fin fine, è di ordine pratico; giacché al momento della spunta - insomma, quando si calano le carte sul "tavolo da gioco" - non è agevole procedere alle verifiche "storiche".
Colgo l'occasione per un suggerimento: hai/avete riferimenti (soprattutto mail) a chi, in Regione Toscana è contattabile per acquisire eventuali precedenti amministrativi?
Grazie davvero!!!