Buongiorno, qualcuno sta approntando, o ha già approvato, il Regolamento delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter comma 1 L.R: 6/2010?
Grazie, Michela
Con la DGR 5519 del 2 agosto 2016 sono state approvate le “Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell’articolo 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010”.
Allego il testo della DGR.
L'unico regolamento pubblicato che ho trovato è questo: [url=http://www.comune.santostefanoticino.mi.it/DATA/hot/426/gc%20073%2021.06.2016%20modifiche%20al%20tur%20approvato%20con%20cc%202%2026.04.2016.pdf]http://www.comune.santostefanoticino.mi.it/DATA/hot/426/gc%20073%2021.06.2016%20modifiche%20al%20tur%20approvato%20con%20cc%202%2026.04.2016.pdf[/url].
Vedi art. 34 e seg.
Grazie Alberto!
Che ne dite se man mano che approviamo (o troviamo regolamenti di altri Comuni) li postiamo qui?
Grazie Alberto!
Che ne dite se man mano che approviamo (o troviamo regolamenti di altri Comuni) li postiamo qui?
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CERTAMENTE.
Questo è un luogo di socializzazione e condivisione per consentire agli Enti Locali (professionisti ed imprese) di condividere, approfondire, studiare.
Quindi se vi sono buoni esempi di regolamenti da prendere come spunto ... BEN VENGANO (anche perchè è inutile dare incarichi per redigere documenti che si possono "COPIARE" da buone esperienze locali).
Come sapete Omniavis propone forme di consulenza ed assistenza anche su questi temi, ma MAI per la sola redazione dei documenti, bensì per il supporto alla CORRETTA INTEPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME (tema ben più ampio che la sola preparazione di un regolamento).
Quindi invitiamo tutti a postare eventuali documenti utili alla Comunità.
Allego la bozza di regolamento che noi stiamo predisponendo, non so quanto possa esservi utile (e quanto possa essere fatta bene). Abbiamo cercato di seguire le linee guida e la L.r., pur nel totale disaccordo con una norma confusa, di parte e che non risolverà minimamente le problematiche legate alla concorrenza sleale.
Tra l'altro la Regione arriva ieri (28 settembre) con 4 striminzite Faq, dopo aver approvato le Linee Guida con notevole ritardo, ricordando ai Comuni che da qui al 30 novembre dovranno comunque caricare il calendario comunale. Peccato che in meno di 60 giorni si debba:
- approvare un regolamento nuovo di zecca
- far si che le Associazioni, nel giro di qualche settimana, riescano con un anno di anticipo a programmare le date esatte delle proprie manifestazioni
- predisporre tutto in concomitanza con la bagarre dei Bandi per i mercati, dell'altra assurdità del Piano per le vendita di beneficenza e (per chi come me segue anche altri servizi) un bel referendum da mettere in piedi per il 4 dicembre
Saluti.
Emiliano
Ho avuto modo di leggere il regolamento, che è stato ben congegnato, ma che non ha dedicato troppa importanza ad un elemento innovativo come permettere la partecipazione alla sagra da parte di commercianti in sede fissa e ambulanti: le faq di regione dicono che il Comune deve definire criteri pubblici in base ai quali individuare gli operatori economici (anche in base alle loro richieste) determinando di volta in volta la superficie da occupare da parte di questi ultimi.
Quali potrebbero essere, secondo te, detti criteri pubblici? Una turnazione tra venditori? Un'attinenza tra l'oggetto della sagra e il prodotto venduto (ad esempio nel corso della manifestazione sportiva si possono vendere articoli sportivi)? L'ordine di protocollo della richiesta di partecipazione? Come fare per non creare discriminazioni di sorta?
Mi sembra anche utilissima la parte del regolamento che dà indicazioni circa il procedimento per lo svolgimento della sagra (non previsto dalle linee guida).
Ho visto le FAQ regionali.
Non ritengo ammissibile affermare che la sola somm.ne temporanea non può configurare una sagra ma allo stesso tempo affermare che se c’è solo quella allora è un pubblico esercizio in senso classico (quindi un esercizio di somministrazione vero e proprio). Un evento di un’associazione o di una parrocchia può essere anche solo una cena sociale per raccolta fondi aperta a tutti e non vedo come (in vigenza dell’attuale Costituzione) ciò possa essere proibito. La normativa statale ha previsto la somm.ne temporanea proprio come fattispecie particolare in deroga ai requisiti necessari per l’esercizio di un pubblico esercizio (destinazione d'uso, requisti professionali, abilitazione per pubblico esercizio)
Se il comune non provvede ad adottare un regolamento in tempi brevi reputo comunque possibile redigere un calendario degli eventi con un mero atto di conferma di quelli pregressi e con le stesse modalità modalità realizzative. Le fiere sicuramente possono essere previste e magari anche le sagre più ricorrenti.
In ogni caso, i principi del diritto vogliono che in assenza di regolamentazione l’attività è libera (non il contrario). Aggiungo che una LR sul commercio non è proprio lo strumento più adatto a reprimere le libertà personali afferenti all’associazionismo garantito dalla Costituzione (attività non professionale/non commerciale). Pensiamo che una cena per la raccolta fondi pro terremotati organizzata da un’associazione o parrocchia su area privata dovrebbe essere autorizzata dal comune.
In ogni caso, anche senza regolamento, il comune può autorizzare deroghe al calendario ai sensi del punto III delle linee guida regionali.
Nella redazione del regolamento, un grosso problema sarà quello di interpretare come ricadenti nel campo applicativo le sagre svolte su area privata non nella disponibilità del comune. In questo caso si applica la normativa? Direi di no.
Per i criteri di partecipazione degli operatori commerciali reputo fondamentale definire delle condizioni di accesso: tipologie legate all’oggetto della sagra. Dopo le condizioni di accesso prevedere dei criteri di qualità e/o valorizzazione dell’esperienza
Mi sono posta la stessa domanda di "MANDELLO", ma le linee guida dicono che il Comune "può prevedere" il coinvolgimento di operatori in sede fissa e ambulanti quindi non è un obbligo. Concetto ribadito dalla stessa Regione Lombardia nella nota prot. 01.2016.0014637 del 27/09/2016.
Pertanto noto come al solito che il legislatore è sempre distratto ....
La [b]Regione Lombardia[/b] ha recentemente approvato alcune disposizioni normative volte a regolamentare due settori di interesse per le amministrazioni locali e strettamente connessi con il settore del Commercio su area pubblica.
La proposta intende [b]supportare gli uffici sia nella elaborazione dei documenti prescritti dalla normativa che mediante l'assistenza tecnica e giuridico-amministrativa[/b] al personale addetto al servizio al fine di applicare le nuove disposizioni e risolvere eventuali dubbi e problematiche interpretative. Sarà inoltre garantito un servizio di informazione sulle novità normative (newsletter) e di risposta ai quesiti (forum) dedicato e costantemente aggiornato da parte del nostro personale e dei collaboratori incaricati. Le attività di assistenza e redazione saranno svolte da collaboratori Omniavis specializzati nel settore.
[img width=300 height=274]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14572280_1822237411321066_6903791371530156951_n.jpg?oh=63e4ce7020e78512987cf8ec0e84350f&oe=58A52AFD[/img]
[b][size=18pt]LINK: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=36352.0[/size][/b]
Ho visto le FAQ regionali.
Non ritengo ammissibile affermare che la sola somm.ne temporanea non può configurare una sagra ma allo stesso tempo affermare che se c’è solo quella allora è un pubblico esercizio in senso classico (quindi un esercizio di somministrazione vero e proprio). Un evento di un’associazione o di una parrocchia può essere anche solo una cena sociale per raccolta fondi aperta a tutti e non vedo come (in vigenza dell’attuale Costituzione) ciò possa essere proibito. La normativa statale ha previsto la somm.ne temporanea proprio come fattispecie particolare in deroga ai requisiti necessari per l’esercizio di un pubblico esercizio (destinazione d'uso, requisti professionali, abilitazione per pubblico esercizio)
Se il comune non provvede ad adottare un regolamento in tempi brevi reputo comunque possibile redigere un calendario degli eventi con un mero atto di conferma di quelli pregressi e con le stesse modalità modalità realizzative. Le fiere sicuramente possono essere previste e magari anche le sagre più ricorrenti.
In ogni caso, i principi del diritto vogliono che in assenza di regolamentazione l’attività è libera (non il contrario). Aggiungo che una LR sul commercio non è proprio lo strumento più adatto a reprimere le libertà personali afferenti all’associazionismo garantito dalla Costituzione (attività non professionale/non commerciale). Pensiamo che una cena per la raccolta fondi pro terremotati organizzata da un’associazione o parrocchia su area privata dovrebbe essere autorizzata dal comune.
In ogni caso, anche senza regolamento, il comune può autorizzare deroghe al calendario ai sensi del punto III delle linee guida regionali.
Nella redazione del regolamento, un grosso problema sarà quello di interpretare come ricadenti nel campo applicativo le sagre svolte su area privata non nella disponibilità del comune. In questo caso si applica la normativa? Direi di no.
Per i criteri di partecipazione degli operatori commerciali reputo fondamentale definire delle condizioni di accesso: tipologie legate all’oggetto della sagra. Dopo le condizioni di accesso prevedere dei criteri di qualità e/o valorizzazione dell’esperienza
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Concordo su tutto, ma avevamo già avuto modo di "condividere" le posizioni.
Tra l'altro, nelle geniali FAQ, Regione risponde su quali manifestazioni rientrano nella definizione di sagra dicendo: "...sono pertanto ricomprese manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari, manifestazioni sportive, eccetera (fantastico l'eccetera)".
Il dubbio che ci stiamo ponendo è questo: e le manifestazioni a carattere politico? Cioè la classica Festa dell'Unità (o democratica come si chiama in alcuni casi adesso), o qualsiasi altra festa organizzata da un partito come si configurano??? Dubito fortemente che una Legge regionale possa limitare una così ampia e garantita libertà, o sbaglio?
Quindi questo tipo di festa come e dove la inserisco?????????
Infatti. Nel regolamento comunale, assumendoci qualche responsabilità bisognerà pr tracciare una linea su cosa è dentro e cosa è fuori.
riferimento id:36254
Infatti. Nel regolamento comunale, assumendoci qualche responsabilità bisognerà pr tracciare una linea su cosa è dentro e cosa è fuori.
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Appunto, col rischio poi di creare fastidiose disparità. Esempio pratico:
mettiamo di non inserire le feste organizzate dai partiti politici all'interno di quanto normato dal regolamento, per le constatazioni fatte sopra. Di fatto però a livello pratico, materiale e di iter autorizzatorio la festa di partito è IDENTICA a quella che ne so, dell'Avis: 2/3 giorni di trattenimenti con somministrazione.
Il partito mi invierà la solita Scia, senza particolari adempimenti accessori, l'Avis dovrà fissare entro novembre le date per l'anno prossimo per essere inserita nel calendario, dovrà garantire parcheggi, bagni, percorsi e comunque ottemperare a diverse prescrizioni. Scatterà ovviamente la protesta e le accuse di trattamenti differenti.
Piccola parentesi: ho contattato le sedi di Confcommercio e Confesercenti locali per capire se il quesito sui partiti politici fosse stato in qualche modo affrontato. La risposta è stata: è la prima volta che viene posto, non abbiamo idea. Non oso nemmeno chiamare in Regione perchè dubito troverei qualche riscontro.
A mio avviso le feste di partito rientrano nel campo di applicazione dell'art. 72 comma 1 della l.r. 6/2010 in quanto a tutti gli effetti sono "una manifestazione temporanea ... finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria...".
Il criterio è: SCIA dove c'è una manifestazione con somministrazione. La festa del partito è una manifestazione temporanea "comunque definita".
Comunque, come correttamente ha suggerito Mario, va definita nel regolamento cosa è soggetto a SCIA.
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L.R. 02/02/2010, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.
Art. 72
Attività temporanea di somministrazione.
1. Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera g), nonché di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetto a SCIA.
Buongiorno a tutti, sto predisponendo il regolamento delle "Sagre", mi sorge però un dubbio. Secondo Voi le feste organizzate dai partiti politici dove naturalmente si somministrano alimenti e bevande, rientrano nella definizione di "Sagra"
riferimento id:36254E' una sagra. Va regolamentata come dal 18 ter e la somministrazione è soggetta a SCIA art. 72 LR 6/2010.
riferimento id:36254tecnicamente è una sagra ma l'amministrazione comunale può anche disciplinare il confine fra sagra e manifestazione politica.
la definizione legale è la seguente:
[i]ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva[/i]
Il comune potrebbe disporre che la propaganda politica , benchè svolta tramite forme di aggregazione, non rientra nella sagra. Sarebbe inpensabile far fare la festa dell'Unità e poi negare la festa della Lega perché non inserita nel calendario delle sagre.
Secondo voi è legittimo inserire nel regolamento sulle sagre le iniziative imprenditoriali e le manifestazioni senza somministrazione (a dispetto di quanto previsto dalle linee guida)?. E' un estratto di un regolamento reperito on line (Comune di Borgosatollo - Provincia di Brescia)
Articolo 4 – Tipologia delle manifestazioni
1. Le manifestazioni oggetto del Regolamento possono essere distinte in:
a. manifestazioni che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei
prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell’artigianato locale;
b. manifestazioni con particolare connotazione tradizionale dell’evento (festa
patronale, commemorazione evento di particolare importanza locale ecc.).
2. Un’ulteriore classificazione delle manifestazioni, oggetto del Regolamento, è data dalla
finalità delle stesse:
a. autofinanziamento e/o beneficenza;
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b. manifestazioni organizzate da esercenti attività economiche ed imprenditoriali, della
durata massima di un giorno, purché attinenti alle loro attività e per particolari
occasioni adeguatamente documentate e conformi alle norme di settore. Per tali
manifestazioni sono concessi, ad ogni singolo esercente o associazione di esercenti,
massimo quattro giorni in un anno, distanziate tra loro di almeno trenta giorni;
c. manifestazioni varie senza somministrazione di alimenti e bevande.
3. Ogni associazione può organizzare una sola manifestazione all’anno riferita
all’autofinanziamento.
La mia non vuole essere una critica, ma sono interessata a capire se nel regolamento delle sagre posso inserire altre manifestazioni oltre quelle con somministrazione accessoria e, comunque, non esclusiva.
riferimento id:36254Le imprenditoriali anche sì. Non è infrequente il caso di amministrazioni comunali che affdano ad imprese la realizzazione di eventi.
Per la mancanza di somministrazione direi di no. Guarda la LR, le linee guida sono normativa di secondo grado.
definizione:
[i]sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria [b]in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea[/b], [b]accessoria e non esclusiva[/b], indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h); [/i]
Inoltre, tieni conto ancora della LR per quello che riguarda la predisposizione del regolamento. La LR dice di basarsi sulle linee guida ma l'oggetto regolamentare è definito e quello deve essere:
[i]1. I comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un regolamento delle sagre con il quale definiscono:
a) le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea;
b) le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul territorio;
c) i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell'artigianato locale;
d) le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale di cui all'articolo 18-bis;
e) le indicazioni e i limiti all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale.[/i]
Buongiorno,
a beneficio di tutti informo che:
in data 6 ottobre ho posto il seguente quesito a Regione Lombardia, in merito alla definizione di Sagra:
Buongiorno,
Sto predisponendo la modifica al regolamento per il commercio su aree pubbliche vigente, dove fra l’altro disciplino le “Sagre” e le “Cessioni a fini solidaristici”.
Ho un dubbio relativo alla tipologia di manifestazioni rientranti nella definizione di Sagra:
Le feste organizzate dai partiti politici, dove fra l’altro è presente la somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, sono da intendersi ricomprese nella definizione di “Sagra” e quindi devono essere incluse nel calendario annuale?
Dalla lettura dell’art. 72 della l.r. 6/2010, sembrerebbe di si, ma nel dubbio preferirei avere un conforto.
Ringrazio anticipatamente per il Vostro supporto, ed in attesa di cortese riscontro porgo cordiali saluti .
In data odierna ho ricevuto la seguente risposta al quesito di cui sopra:
Con riferimento al quesito inviato tramite pec in data 6 ottobre 2016 si segnala che anche le feste di partito si configurano sagre, se hanno i requisiti prescritti dalla definizione di cui all'articolo 16, comma 2, lett. g) e se si svolgono su aree pubbliche.
Rosario
Immaginavo che la regione rispondesse così. La definizione legale è veramente ampia.
Spero che qualche giudice riconduca alla ragione...
Il fine di della regolamentazione è racchiuso qua ( http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213798085693&pagename=RGNWrapper )
[i]NOVITÀ PER SAGRE - "Per questo - ha aggiunto l'assessore - abbiamo predisposto un ampio e organico aggiornamento normativo, che tiene conto delle nuove sfide e dei cambiamenti imposti dal contesto economico e che va ad affrontare questioni aperte in modo da dare ai Comuni gli strumenti più appropriati e flessibili per ritrovare il giusto equilibrio fra il rispetto delle tradizioni e la tutela delle attività commerciali esistenti sul territorio. [b]È il caso delle sagre, che sono una risorsa religiosa, sociale, culturale ed enogastronomica e svolgono un ruolo importante anche per la promozione turistica del territorio, ma che in alcune occasioni si sono trasformate in una sorta di escamotage per realizzare attività commerciali fuori dalle regole o per eludere gli obblighi a cui il commercio in sede fissa e ambulante è soggetto[/b]".[/i]
In questo caso, forse, il fine non giustifica i mezzi.
In ogni caso, la di là della nota regionale, il comune è padrone della potestà regolamentare
Questa la bozza di regolamento predisposta dal nostro Comune che verrà inviata lunedì a Confesercenti/Confcommercio/Lega Consumatori per acquisizione parere.
riferimento id:36254