Buongiorno, leggo:
http://www.laleggepertutti.it/133822_disperdere-le-ceneri-di-un-defunto-come-e-quando-e-possibile
... Tale legge (Legge n. 130 del 30.3.2001) non solo ha consentito la possibilità della conservazione in casa, in urne perfettamente sigillate e atte allo scopo, delle ceneri delle spoglie mortali ma ne ha anche liberalizzato la dispersione. [u]Quest’ultima però[/u] non può avvenire automaticamente ma [u]deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato civile, su diretta ed espressa volontà del defunto risultante da atto scritto[/u]. Possono procedere alla dispersione i congiunti o l’esecutore testamentario in aree appositamente dedicate, presso il cimitero oppure in luoghi aperti, come il mare, i laghi o i boschi privi di natanti e manufatti.
Quindi affinché il defunto possa essere cremato e le ceneri possano essere tenute dai familiari, necessita atto scritto del defunto?
La firma va autenticata?
E se il defunto non avesse lasciato nulla di scritto ma gli eredi garantiscono che quelle erano le sue volontà?
Grazie!