Salve,
La comunicazione al Questore prevista all’art. 8 della L. 310/93 e la trasmissione delle autorizzazioni al Prefetto ai sensi art 19, quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vanno ancora effettuate?
Salve,
La comunicazione al Questore prevista all’art. 8 della L. 310/93 e la trasmissione delle autorizzazioni al Prefetto ai sensi art 19, quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vanno ancora effettuate?
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Salve,
da anni rispondiamo periodicamente a quesiti su questo e temi collegati (cosiddetta ANAGRAFE TRIBUTARIA) perchè le disposizioni citate, pur ancora in vigore, DI FATTO sono nella prassi pretermesse da molte amministrazioni spesso per ragioni obiettive ed organizzative (difficoltà di reperire a posteriori gli elenchi) o di interpretazione (la norma si riferisce alle sole autorizzazioni o anche alle nuove scia?).
Dal 2005 la comunicazione all'anagrafe tributaria ad esempio deve avvenire in modalità telematica:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Amministrazioni+ed+enti+pubblici/Uffici+pubblici+-+Licenze%2C+autorizzazioni+e+concessioni/Scheda+informativa+Uffici+pubblici+-+Licenze%2C+autorizzazioni+e+concessioni/
Sulle comunicazioni a Questura e Prefettura A MIO AVVISO il problema è risolto dall'art. 43 bis del DPR 445/2000 laddove si prevede l'obbligo di comunicare alla CCIAA per l'inserimento nel REA di tutte le scia/autorizzazioni. Quindi l'eventuale onere di verifica e ricerca spetta a Questura e Prefettura, potendo il Comune limitarsi a far presente che la banca dati camerale ha a disposizione tutta la documentazione.
Si aggiunga che manca una norma sanzionatoria ....
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[b]Art. 43-bis. Certificazione e documentazione d’impresa
(articolo introdotto dall'art. 6, comma 2, lettera f-quinquies), legge n. 106 del 2011)
1. Lo sportello unico per le attività produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall’impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
[color=red]b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).
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2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
4. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.[/b]