Data: 2016-09-27 05:00:05

Rumore.Il reato di cui all’art.659 cod. pen. non è abrogato

Rumore.Il reato di cui all’art.659 cod. pen. non è abrogato

[b]Cass. Sez. III n. 35854 del 31 agosto 2016 [/b](Ud 11 mag 2016)
Pres. Fiale Est. Di Nicola Ric. Cianfa ed altro
Rumore.Il reato di cui all’art.659 cod. pen. non è abrogato

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il reato di cui all'art. 659 cod. pen. non può ritenersi abrogato per effetto della legge 28 aprile 2014 n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest'ultima, fino alla emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerata violazione amministrativa Infatti, la delega non è stata esercitata in parte qua ed il reato di cui all'art. 659 cod. pen. non è stato pertanto depenalizzato.

http://www.lexambiente.com/materie/rumore/156-cassazione-penale156/12381-rumore-il-reato-di-cui-all%E2%80%99art-659-cod-pen-non-%C3%A8-abrogato.html

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