Data: 2016-09-26 16:33:14

SPESE SANITARIE - regole tecniche per inserimento in PRECOMPILATA

SPESE SANITARIE - regole tecniche per inserimento in PRECOMPILATA

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[b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 settembre 2016 [/b]
[b]Specifiche  tecniche  e  modalita'  operative  della  trasmissione
telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle  spese
sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini  dell'elaborazione  della
dichiarazione dei redditi precompilata da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate. (16A06892)
(GU n.225 del 26-9-2016)[/b]

                IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 

  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326
(Sistema tessera sanitaria);
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio  2008,
attuativo del comma 5-bis del citato art. 50;
  Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175  del
2014,  in  base  al  quale,  ai  fini  della  elaborazione  della
dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie  locali,  le  aziende
ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
i policlinici universitari,  le  farmacie,  pubbliche  e  private,  i
presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione
delle  prestazioni  di  assistenza  protesica  e  di  assistenza
integrativa,  gli  altri  presidi  e  strutture  accreditati  per
l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei  medici
chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le strutture  autorizzate  per
l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate  con  riferimento
ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal  1º
gennaio 2016,  inviano  al  Sistema  tessera  sanitaria,  secondo  le
modalita' previste dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 26 marzo 2008, attuativo  dell'art.  50,  comma  5-bis,  del
decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni,  i  dati  relativi  alle  prestazioni  sanitarie,  ad
esclusione di quelle gia' previste nel comma 2, ai  fini  della  loro
messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;
  Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015  del  direttore
dell'Agenzia delle  entrate,  attuativo  dell'art.  3,  comma  5  del
decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  concernente  le
modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi  2  e  3  del
citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre  2014,  n.
175;
  Visto il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016  del  direttore
dell'Agenzia delle  entrate,  attuativo  dell'art.  3,  comma  5  del
decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  come  modificato
dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre  2015,  n.
208 (Legge stabilita' 2016);
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  185  dell'11
agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  2
agosto 2016, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  dell'11
agosto 2016, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n.  175,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  949,
lettera a) della legge 28 dicembre 2015,  n.  208  (Legge  stabilita'
2016);
  Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21  novembre  2014,
n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  sono  individuati  termini  e  modalita'  per  la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati  relativi
alle spese che danno diritto a deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni
dall'imposta diverse da quelle gia' individuate indicate nei commi 1,
2 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre  2014,
n. 175;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  214  del  13
settembre 2016, attuativo del citato art.  3,  comma  4  del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
  Visto l'art. 1 del citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 1° settembre 2016, il quale  prevede  che  ai  fini
della  elaborazione  della  dichiarazione  dei  redditi  da  parte
dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema  tessera  sanitaria  i
dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a  partire
dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle  gia'  previste  dall'art.  3,
comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:
    gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere  d),
e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che  svolgono
l'attivita'  di  distribuzione  al  pubblico  di  farmaci  ai  sensi
dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  ai  quali  e'
stato assegnato dal Ministero della salute il  codice  identificativo
univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15  luglio
2004;
    gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla
legge 18 febbraio 1989, n. 56;
    gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui  al
decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
    gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i,  di  cui
al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
    gli iscritti agli albi  professionali  dei  tecnici  sanitari  di
radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre  1994,
n. 746;
    gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria  di  ottico  che  hanno
effettuato la comunicazione al Ministero della  salute  di  cui  agli
articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio  1997,
n. 46;
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
  Visti gli articoli 11, comma 7, e 13  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1997, n. 46;
  Visto l'art. 2 del citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 1° settembre 2016, il quale  prevede  che  ai  fini
della  elaborazione  della  dichiarazione  dei  redditi  da  parte
dell'Agenzia delle entrate, gli iscritti agli albi professionali  dei
veterinari inviano al Sistema tessera sanitaria i  dati  delle  spese
veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1°  gennaio
2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del
Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, entro  il  31  gennaio
dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese;
  Visto  l'art.  3,  comma  3  del  citato  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede
che per le finalita' di cui al  medesimo  decreto,  entro  30  giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui al comma
1 del medesimo decreto del Ministro:
    a) il Ministero della salute rende disponibili al Sistema tessera
sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1,  lettere  a)  e
f), del medesimo decreto;
    b) le federazioni o i  consigli  nazionali  degli  ordini  e  dei
collegi  professionali  rendono  disponibili  al  Sistema  tessera
sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere b), c),
d) ed e) e all'art. 2 del medesimo decreto;
  Visto l'art. 1, comma 949, lettera b) della legge stabilita'  2016,
il quale ha modificato il citato art. 3 del  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-bis, il  quale  prevede
che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione  della
dichiarazione dei redditi precompilata,  possono  consultare  i  dati
relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal  Sistema  tessera
sanitaria;
  Visto l'art. 3, comma 4 del citato decreto legislativo n.  175  del
2014, il quale prevede che nel  caso  di  omessa,  tardiva  o  errata
trasmissione dei dati di cui al  medesimo  comma  4,  si  applica  la
sanzione prevista dall'art. 78, comma 26,  della  legge  30  dicembre
1991, n. 413, e successive modificazioni;
  Considerata la necessita' che il Sistema tessera sanitaria provveda
alla  conservazione,  in  archivi  distinti  e  separati,  dei  dati
trasmessi telematicamente ai sensi del citato art.  3,  comma  4  del
decreto legislativo n. 175/2014 e successive  modificazioni,  per  le
finalita' di cui al citato art. 3, comma 3-bis. del medesimo  decreto
legislativo  21  novembre  2014,  n.  175  nonche'  per  la  messa  a
disposizione dei medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in
essere  i  successivi  adempimenti  connessi  all'applicazione  delle
citate disposizioni concernenti le sanzioni;
  Visto  il  provvedimento  n.  142369  del  15  settembre  2016  del
direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 2,
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
settembre 2016;
  Visto  l'art.  3,  comma  1  del  citato  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede
che le specifiche tecniche e le  modalita'  operative  relative  alla
trasmissione telematica dei dati di cui  agli  articoli  1  e  2  del
medesimo  decreto  sono  stabilite  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  in  conformita'  con  le  modalita'
previste dal citato  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 31 luglio 2015;
  Considerato che occorre individuare le  specifiche  tecniche  e  le
modalita' operative relative alla trasmissione telematica dei dati di
cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto del Ministro dell'economia
e delle  finanze  del  1°  settembre  2016,  in  conformita'  con  le
modalita' previste dal citato decreto del Ministero  dell'economia  e
delle finanze del 31 luglio 2015;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice per la protezione dei dati personali;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 28 luglio 2016, ai sensi dell'art. 154, comma
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

                              Decreta:

                              Art. 1

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge
23 dicembre 1978, n. 833;
    b)  «Assistito»,  il  soggetto  che  ha  diritto  all'assistenza
sanitaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
    c) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
    d) «Sito web dedicato del  Sistema  TS»,  il  sito  internet  del
sistema TS, reso disponibile  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze;
    e) «TS-CNS», la tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei
servizi, di cui all'art. 11, comma 15  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122;
    f) «provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  31
luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo
dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo  21  novembre  2014,  n.
175;
    g) «provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  29
luglio 2016», il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 attuativo
dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo  21  novembre  2014,  n.
175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a)  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita' 2016);
    h) «decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero  dell'economia
e delle  finanze  del  31  luglio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art.  3  comma  3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
    i) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 187 dell'11 agosto 2016 attuativo dell'art. 3 comma 3 del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
    j) «decreto del 1° settembre 2016 del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze», decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
13 settembre  2016,  attuativo  dell'art.  3,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 175 del 2014;
    k) «provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  15
settembre 2016», il provvedimento n. 142369  del  15  settembre  2016
attuativo dell'art. 3, comma 2 del decreto del 1° settembre 2016  del
Ministro dell'economia e delle finanze;
    l)  «CAD»,  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni,  recante  «Codice  dell'amministrazione
digitale»;
    m) «Codice», il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione
dei dati personali»;
    n) «esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere  d),
e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», gli esercizi
commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere  d),  e)  e  f),  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che  svolgono  l'attivita'
di distribuzione al pubblico di farmaci  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali e' stato assegnato  dal
Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto  dal
decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
    o)  «psicologi»,  gli  iscritti  agli  albi  professionali  degli
psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;
    p) «infermieri»,  gli  iscritti  agli  albi  professionali  degli
infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
    q)  «ostetrici»,  gli  iscritti  agli  albi  professionali  delle
ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14  settembre  1994,  n.
740;
    r) «tecnici radiologi», gli iscritti agli albi professionali  dei
tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale
14 settembre 1994, n. 746;
    s)  «ottici  fabbricanti»,  gli  esercenti  l'arte  sanitaria
ausiliaria  di  ottico  che  hanno  effettuato  la  comunicazione  al
Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma  7,  e  13  del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
    t) «soggetti di cui all'art. 1 del decreto del 1° settembre  2016
del Ministro dell'economia e delle finanze», gli esercizi commerciali
di cui all'art. 4,  comma  1,  lettere  d),  e)  e  f),  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, psicologi, infermieri,  ostetrici,
tecnici radiologi e ottici fabbricanti;
    u)  «veterinari»,  gli  iscritti  agli  albi  professionali  dei
veterinari inviano al Sistema tessera sanitaria i  dati  delle  spese
veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1°  gennaio
2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del
Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, entro  il  31  gennaio
dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese;
    v)  «elenchi  del  Ministero  della  salute»,  gli  elenchi  del
Ministero della salute dei soggetti di cui all'art. 1, lettere  a)  e
f), del decreto del 1° settembre 2016 del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze;
    w) «elenchi»,  gli  elenchi  delle  federazioni  o  dei  consigli
nazionali degli ordini e dei collegi professionali  dei  soggetti  di
cui all'art. 1, lettere b), c), d) ed e) e all'art. 2 del decreto del
1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze;
    x) «documento fiscale»,  le  ricevute  di  pagamento,  fatture  e
scontrini fiscali  relativi  alle  spese  sanitarie  sostenute  dagli
assistiti per il pagamento del ticket  ovvero  per  l'acquisto  delle
prestazioni sanitarie, ovvero relative ai  rimborsi  erogati  per  le
spese  sanitarie  sostenute  dagli  assistiti,  ai  fini  della
predisposizione  da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate  della
dichiarazione dei redditi precompilata;
    y)  «scontrino  parlante»,  lo  scontrino  fiscale  emesso  dalle
farmacie ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
    z)  «rimborsi»,  i  rimborsi  per  prestazioni  non  erogate  o
parzialmente erogate.
                              Art. 2

Modalita'  di  trasmissione  dei  dati  delle  spese  sanitarie  e
  veterinarie al Sistema TS ai fini della dichiarazione  dei  redditi
  precompilata.

  1. I soggetti di cui all'art. 1 del decreto del 1°  settembre  2016
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  trasmettono  in  via
telematica al Sistema  TS  i  dati  indicati  nel  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016, relativi alle
spese sanitarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso  dai
medesimi soggetti, comprensivi del  codice  fiscale  riportato  sulla
tessera sanitaria, nonche' quelli relativi a eventuali rimborsi.
  2. I veterinari trasmettono in via telematica al Sistema TS i  dati
indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
15 settembre 2016, relativi alle spese  veterinarie  sostenute  dalle
persone fisiche cosi' come riportati sul documento fiscale emesso dai
medesimi soggetti, comprensivi del  codice  fiscale  riportato  sulla
tessera sanitaria, nonche' quelli relativi a eventuali rimborsi.
  3. Le modalita' di trasmissione  telematica  dei  dati  di  cui  al
presente articolo sono conformi con quanto previsto  dal  decreto  31
luglio 2015 e sono riportate,  unitamente  al  tracciato  record  dei
dati,  nell'allegato  disciplinare  tecnico  (allegato  A),  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  4. Per le finalita' di cui al presente decreto, i soggetti  di  cui
ai commi 1 e 2 devono richiedere, entro il 31 ottobre,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite  le  specifiche  funzionalita'
del Sistema tessera sanitaria, le necessarie credenziali  di  accesso
al medesimo Sistema tessera sanitaria, secondo le  modalita'  di  cui
all'allegato disciplinare tecnico (allegato A).
  5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  le
specifiche funzionalita' del Sistema tessera sanitaria,  effettua  la
verifica delle richieste di cui al comma 4,  accedendo  agli  elenchi
resi disponibili dal Ministero della salute e dalle federazioni o dei
consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali, ai sensi
dell'art. 3, comma 3 del decreto del 1° settembre 2016  del  Ministro
dell'economia e delle finanze.
  6. Con riferimento alle verifiche di cui al comma 5,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite  le  specifiche  funzionalita'
del Sistema tessera sanitaria:
    a) in caso di esito positivo, invia al  soggetto  richiedente  le
credenziali, secondo le modalita' di  cui  all'allegato  disciplinare
tecnico (allegato A);
    b) in caso di esito negativo, comunica al soggetto richiedente di
non poter rilasciare le credenziali.
  7. In conformita' con quanto previsto  dall'art.  2,  comma  3  del
decreto 31 luglio 2015, i dati di cui ai commi 1 e 2  possono  essere
tramessi anche per il tramite delle associazioni di categoria  e  dei
soggetti terzi a tal fine individuati e designati dai soggetti di cui
al medesimi commi 1 e 2, come responsabili al trattamento dei dati ai
sensi dell'art.  29  del  Codice,  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti  in  materia,  attenendosi  alle  istruzioni  riportate
nell'allegato A.
  8. In conformita' con quanto previsto  dall'art.  2,  comma  4  del
decreto 31 luglio 2015, i soggetti individuati ai sensi del  comma  7
del  presente  articolo  richiedono  telematicamente  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite  le  specifiche  funzionalita'
del Sistema tessera sanitaria,  l'abilitazione  all'invio  telematico
dei dati, in conformita' con quanto previsto  dal  presente  decreto,
per conto del soggetto delegante.
  9. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica  di
cui al presente articolo saranno pubblicate  sul  sito  internet  del
Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it) da parte  del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente decreto.
                              Art. 3

          Termine per la trasmissione telematica dei dati

  1. La trasmissione dei dati di cui al presente decreto deve  essere
effettuata entro il termine di cui al capitolo  4.9  dell'allegato  A
del decreto 31 luglio 2015.
                              Art. 4

        Opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione
      dei dati delle spese sanitarie di cui all'art. 2, comma 1

  1. Le modalita' per  l'opposizione  da  parte  dell'assistito  alla
trasmissione dei dati di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto
sono le medesime di cui all'art. 3 del decreto 31 luglio 2015.
  2. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b)  dell'art.  3  del
decreto 31 luglio  2015  si  applicano  con  riferimento  alle  spese
sanitarie  di  cui  al  presente  decreto  sostenute  a  partire  dal
sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  15  settembre
2016.
  3. Per le spese sanitarie dei dati di cui all'art. 2, comma  1  del
presente decreto sostenute nell'anno 2016 e per  i  rimborsi  erogati
nello stesso anno, la richiesta di opposizione all'utilizzo dei  dati
puo' anche essere effettuata in relazione  alle  voci  aggregate  per
tipologia di spesa con  la  modalita'  di  cui  al  punto  2.4.5  del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  15  settembre
2016.
                              Art. 5

            Trattamento dei dati delle spese sanitarie
                      da parte del Sistema TS

  1. Le modalita' di trattamento dei dati delle  spese  sanitarie  da
parte del Sistema TS di cui al presente decreto sono le  medesime  di
cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015.
                              Art. 6

            Disponibilita' dei dati delle spese sanitarie
              del Sistema TS all'Agenzia delle entrate

  1. Le modalita' della disponibilita' dei dati delle spese sanitarie
di cui al presente decreto da parte del Sistema TS all'Agenzia  delle
entrate sono le medesime di cui all'art.  6  del  decreto  31  luglio
2015.
                              Art. 7

Conservazione dei  dati  delle  spese  sanitarie  e  veterinarie  del
                            Sistema TS

  1. Il Sistema tessera sanitaria conserva,  in  archivi  distinti  e
separati, fino a quando non siano  decorsi  i  termini  previsti  dal
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  15
settembre 2016, i dati trasmessi telematicamente ai sensi del decreto
31 luglio 2015 e del  presente  decreto,  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 3, comma 3-bis. del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175 nonche' per la messa a disposizione dei medesimi dati all'Agenzia
delle entrate per porre in essere i successivi  adempimenti  connessi
all'applicazione delle disposizioni concernenti le sanzioni  previste
dall'art. 23 del decreto legislativo 24  settembre  2015,  n.  158  e
l'art.  1,  comma  949,  lettera  e)  della  legge  stabilita'  2016,
concernenti l'applicazione delle sanzioni  per  il  mancato  rispetto
degli obblighi di cui al citato art. 3  del  decreto  legislativo  n.
175/2014 e successive modificazioni.
  2. Decorso il termine  di  cui  al  comma  1,  il  Sistema  tessera
sanitaria provvede alla cancellazione dei dati  di  cui  al  medesimo
comma 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 settembre 2016

                          Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
                                                          Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico

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