Il soggetto X, ditta individuale titolare di una concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, consegna e concede in comodato ad una srl (nell'atto non è indicato il legale rappresentante ma dalla visura camerale vedo che X è l'Amministratore Unico) l'impianto medesimo costituito da apparecchi, attrezzature e da un piccolo immobile/deposito. Il comodato è stipulato con scrittura privata non autenticata.
Che ne pensate?
Il soggetto X, ditta individuale titolare di una concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, consegna e concede in comodato ad una srl (nell'atto non è indicato il legale rappresentante ma dalla visura camerale vedo che X è l'Amministratore Unico) l'impianto medesimo costituito da apparecchi, attrezzature e da un piccolo immobile/deposito. Il comodato è stipulato con scrittura privata non autenticata.
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Un conto è il COMODATO dei singoli beni per i quali non occorre l'intervento del notaio.
Altra cosa è il COMODATO DI AZIENDA (ma non sembra questo il caso) per il quale occorre invece l'atto notarile (2556 c.c.).
Quindi se in questo caso il comodato ha riguardato solo i beni e non l'azienda, non si ha comodato di azienda.
NEL SETTORE DEI DISTRIBUTORI (questa risposta vale solo qui) ciò non ha rilevanza nel senso che la normativa prevede che esistano 2 soggetti:
1) TITOLARE
2) GESTORE
Il rapporto gestorio non si fonda su cessioni di azienda in senso proprio, ma su un contratto specifico.
Quindi nel caso di specie ben puoi accettare la citata comunicazione relativa al nuovo gestore chiedendo tuttavia che sia presentata comunicazione di "presa visione" da parte del titolare