Data: 2016-09-25 11:34:07

Sala giochi e art.99 tulps

In data 08.08.2018 è stata presenta una SCIA per l’apertura di una sala giochi. La documentazione è stata invia agli uffici coinvolti nel procedimento SUAP.

Il Comando di Polizia Locale ha espresso parere negativo per le seguenti motivazioni:
“ da sopralluogo effettuato in data 20.08.2016 e il 25.08.2016 e a tutt’oggi personale dipendente ha riscontrato che nei locali sopra citati non ha avuto inizio alcuna attività.
Visto l’art. 99 del T.U.LL.P.S. il quale recita che :  nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata. La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Sulla base del parere reso ho difficoltà ad individuare il provvedimento che dovrebbe emanare  il SUAP a carico del richiedente perché nutro dubbi sul parere reso dal Comando, considerato che:

- la SCIA giuridicamente non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituisce un atto privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge. Il privato è titolare di una posizione soggettiva di vantaggio immediatamente riconosciuta dall’ordinamento. L’attività dichiarata può, quindi, essere intrapresa senza il bisogno di un consenso dell’amministrazione, surrogato dall’assunzione di autoresponsabilità del privato, insito nella denuncia di inizio attività, costituente, a sua volta, atto soggettivamente ed oggettivamente privato.

- L’art. 19 della legge 241/1990 al comma 2° sancisce che “L’attività oggetto della segnalazione PUO' essere iniziata….”.

Da quanto sopra, a mio parere, non sembra che vi sia un obbligo del privato di iniziare l’attività il giorno stesso della presentazione della SCIA è una sua facoltà, una sua scelta, quindi non comprendo come nel parere espresso si faccia riferimento a:
1) non ha iniziato l’attività ( ma sulla base di quale obbligo doveva farlo);
2) se non ha l’obbligo di iniziare l’attività,  perché si prende quale  riferimento l’art. 99 TULPS che parla di chiusura superiore a 30 giorni ( è evidente che se si parla di chiusura vi deve essere per forza una data certa di avvenuta apertura da cui iniziare conteggiare i 30 giorni)             

Semmai, ipoteticamente a ridosso della scadenza dei 60 giorni, periodo massimo entro il quale l’amministrazione è tenuta ad effettuare le verifiche e non avendo il Comando la possibilità di accesso al locale per i controlli di competenza, si potrebbe decidere di sospendere gli effetti della SCIA, per evitare, nel caso di controlli, negativi, successivi ai 60 giorni, di dover intervenire successivamente in autotutela (considerato che il legislatore non ha stabilito un termine ultimo per iniziare l’attività nel caso di SCIA).

I termini entro i quali vige l’obbligo di avviare un’attività sono rilevabili soltanto all’interno delle normative speciali che regolano le singole attività  ma si parla sempre “entro.. TOT..  giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione e se come evidenziato la SCIA autorizzazione non è, o siamo di fronte ad  un vuoto normativo, oppure il legislatore potrebbe aver scelto di non regolare detta fattispecie.

Asserire che il privato ha l’obbligo di iniziare l’attività prendendo a riferimento per analogia le singole discipline speciali, peraltro tutte antecedenti l’entrata in vigere della SCIA, mi lascia alquanto perplesso e non mi convince.

Chiedo cortesemente di conoscere il vostro pensiero sulla questione e quale iter potrei avviare e semmai debba essere avviato, avendo ricevuto, come responsabile SUAP, il suddetto parere negativo.

Saluti a tutti, Maurizio

riferimento id:36209

Data: 2016-09-26 06:37:57

Re:Sala giochi e art.99 tulps

E’ vero quello che dici sulla SCIA. L’art. 19, comma 6-ter della legge n. 241/90 dispone:
[i]La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104[/i]

E’ vero anche che all’esercizio delle attività avviate con SCIA si applicano tutte quelle sanzioni o atti di inibizione quando si verificano le ipotesi previste dalla legge. Il TULPS usa un linguaggio ormai desueto ma è logico che se una legge dispone la chiusura per quell’attività che viene sospesa per più di tot giorni consecutivi (vedi attività commerciali) allora è ininfluente che la stessa sia stata attivata con SCIA o con provvedimento espresso.

Nel caso che proponi, in assenza di specificazioni contenute in un eventuale regolamento comunale, la disciplina della SCIA no può che essere quella dell’art. 19 della legge 241/90 e quindi il privato non ha l’obbligo di avviare l’attività il giorno stesso.
Io farei solo il controllo documentale sulla SCIA entro i 60 gg , se il controllo è ok allora l’attività potrà essere esercitata (e avviata anche in seguito) fatta salva la possibilità poi del controllo in loco e fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni in caso di mancanza ei requisiti.

L’art. 99 riguarda la chiusura non il mancato avvio. Dichiarare la SCIA inefficacie potrebbe portare solamente alla reiterazione della stessa SCIA da parte del privato

riferimento id:36209

Data: 2016-09-26 06:45:17

Re:Sala giochi e art.99 tulps


In data 08.08.2018 è stata presenta una SCIA per l’apertura di una sala giochi. La documentazione è stata invia agli uffici coinvolti nel procedimento SUAP.

Il Comando di Polizia Locale ha espresso parere negativo per le seguenti motivazioni:
“ da sopralluogo effettuato in data 20.08.2016 e il 25.08.2016 e a tutt’oggi personale dipendente ha riscontrato che nei locali sopra citati non ha avuto inizio alcuna attività.
Visto l’art. 99 del T.U.LL.P.S. il quale recita che :  nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata. La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Sulla base del parere reso ho difficoltà ad individuare il provvedimento che dovrebbe emanare  il SUAP a carico del richiedente perché nutro dubbi sul parere reso dal Comando, considerato che:

- la SCIA giuridicamente non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituisce un atto privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge. Il privato è titolare di una posizione soggettiva di vantaggio immediatamente riconosciuta dall’ordinamento. L’attività dichiarata può, quindi, essere intrapresa senza il bisogno di un consenso dell’amministrazione, surrogato dall’assunzione di autoresponsabilità del privato, insito nella denuncia di inizio attività, costituente, a sua volta, atto soggettivamente ed oggettivamente privato.

- L’art. 19 della legge 241/1990 al comma 2° sancisce che “L’attività oggetto della segnalazione PUO' essere iniziata….”.

Da quanto sopra, a mio parere, non sembra che vi sia un obbligo del privato di iniziare l’attività il giorno stesso della presentazione della SCIA è una sua facoltà, una sua scelta, quindi non comprendo come nel parere espresso si faccia riferimento a:
1) non ha iniziato l’attività ( ma sulla base di quale obbligo doveva farlo);
2) se non ha l’obbligo di iniziare l’attività,  perché si prende quale  riferimento l’art. 99 TULPS che parla di chiusura superiore a 30 giorni ( è evidente che se si parla di chiusura vi deve essere per forza una data certa di avvenuta apertura da cui iniziare conteggiare i 30 giorni)             

Semmai, ipoteticamente a ridosso della scadenza dei 60 giorni, periodo massimo entro il quale l’amministrazione è tenuta ad effettuare le verifiche e non avendo il Comando la possibilità di accesso al locale per i controlli di competenza, si potrebbe decidere di sospendere gli effetti della SCIA, per evitare, nel caso di controlli, negativi, successivi ai 60 giorni, di dover intervenire successivamente in autotutela (considerato che il legislatore non ha stabilito un termine ultimo per iniziare l’attività nel caso di SCIA).

I termini entro i quali vige l’obbligo di avviare un’attività sono rilevabili soltanto all’interno delle normative speciali che regolano le singole attività  ma si parla sempre “entro.. TOT..  giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione e se come evidenziato la SCIA autorizzazione non è, o siamo di fronte ad  un vuoto normativo, oppure il legislatore potrebbe aver scelto di non regolare detta fattispecie.

Asserire che il privato ha l’obbligo di iniziare l’attività prendendo a riferimento per analogia le singole discipline speciali, peraltro tutte antecedenti l’entrata in vigere della SCIA, mi lascia alquanto perplesso e non mi convince.

Chiedo cortesemente di conoscere il vostro pensiero sulla questione e quale iter potrei avviare e semmai debba essere avviato, avendo ricevuto, come responsabile SUAP, il suddetto parere negativo.

Saluti a tutti, Maurizio
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Oltre a quanto segnalato da Mario riteniamo SBAGLIATO procedere alla sospensione della SCIA per evitare il decorso dei 60 giorni per i controlli per 2 motivi:
1) il fine non giustifica i mezzi. La sospensione in mancanza di accertamento di carenza di requisiti sarebbe illegittima
2) i controlli sulla SCIA sono documentali, NON in loco (quelli ricadono nel generale potere di vigilanza e controllo)

QUINDI confermaimo:
a) scia è valida e regolare anche se il titolare non avvia l'attività
b) i controlli vanno comunque fatti nei 60 gg (salvo quelli nei 18 mesi in autotutela)
c) i controlli IN LOCO sono eventuali e non rilevano ai fini della scia
d) non si applica la decadenza/revoca per mancato avvio nei 30 giorni

riferimento id:36209

Data: 2016-09-27 15:39:56

Re:Sala giochi e art.99 tulps

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