Data: 2016-09-22 13:30:17

RUMORE - 659 c.p. - Concorso formale tra le ipotesi di cui al 1° e 2° comma

[color=red][b]Cass. Sez. III n. 35422 del 24 agosto 2016 [/b][/color](Ud 20 apr.2016)
Pres. Rosi Est. Manzon Ric. Babbini ed altri
Rumore.Concorso formale tra le ipotesi di cui al primo e secondo comma dell’art. 659 cod. pen.

[i]In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, le due ipotesi dell'art. 659 cod. pen. costituiscono distinti titoli di reato, con conseguente ammissibilità del concorso formale tra le due norme. In particolare, l'abuso previsto dal secondo comma è solo quello costituito da una violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autorità che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere: un tipico esempio di abuso rientrante in questa previsione è costituito dallo svolgimento dell'attività rumorosa in orari diversi da quelli previsti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della specifica attività; invece l'abuso che si concretizza nella emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, rientra nella previsione del primo comma dell'art. 659 cod. pen. , indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso»[/i]

http://www.lexambiente.com/materie/rumore/156-cassazione-penale156/12372-rumore-concorso-formale-tra-le-ipotesi-di-cui-al-primo-e-secondo-comma-dell%E2%80%99art-659-cod-pen.html

[b]Art. 659. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone[/b]

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro .

2. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.

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