Immobile abusivo costruito nel 1950 - illegittima la demolizione dopo 57 anni
[color=red][b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 21 settembre 2016 n. 2201[/b][/color]
N. 02201/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01816/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1816 del 2007, proposto da:
Reviglio della Veneria Francesca, rappresentato e difeso dagli avv. Mario D’Urso, Matilde De Angelis, con domicilio eletto presso Mario D’Urso in Salerno, Via Arce,122;
contro
Comune di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiano Capotorto, Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso Sergio Siracusa in Salerno, c/o Segreteria Tar; Municipio II del Comune di Roma;
nei confronti di
De Benedetti Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Carmen Tiziana De Angelis, con domicilio eletto presso Carmen Tiziana De Angelis in Salerno, Segreteria Tar;
per l’annullamento
della nota prot.n.1269/07 – ordinanza di demolizione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roma e di De Benedetti Francesco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2016 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
[color=red][b]Il Comune di Roma, con determina n. 1269 prot. n. 30649 del 28.96 2007, ingiungeva alla ricorrente la demolizione dell’appartamento acquistato con atto pubblico del 23.04 2003, sito in Roma alla via E. Ximenes, qualificandolo come abusivo, perché eseguito in difformità dalla concessione edilizia n. 557 del 04.05.1950, rilasciata alla società costruttrice Piemonte Soc Coop. edilizia per azioni a responsabilità limitata, nella quale era stato precisato che il seminterrato non sarebbe dovuto essere destinato ad abitazione.[/b][/color]
Precisava il Comune che l’abuso consisteva nella realizzazione, al piano seminterrato della palazzina B, di una appartamento destinato ad uso abitativo e che tale appartamento era stato sempre accatastato e rivenduto come abitazione fino all’attuale proprietaria.
La sig. ra Reviglio impugnava l’ingiunzione deducendone l’illegittimità per la violazione di legge ed eccesso di potere:
-in primo luogo, la difformità dalla licenza edilizia integrava un mero cambio di destinazione d’suo, rimanendo il manufatto assentito quanto alla sua realizzazione ed alle sue caratteristiche planovolumetriche;
-il Comune non aveva individuato quali sarebbero state le opere da demolire, e, comunque, la demolizione dell’intero appartamento era impossibile in via di fatto, essendo esso posto al piano terreno del fabbricato;
-l’immobile ricadeva in zona B1, per cui il cambio di destinazione d’uso non doveva essere preceduto dal rilascio del permesso di costruire;
-il lunghissimo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso (1950) alla emanazione della sanzione giustificava la tutela della posizione di affidamento ingenerata nel privato circa la legittimità dell’opera e determinava la necessità di una più compiuta motivazione del provvedimento quanto alle ragioni di pubblico interesse sottese della demolizione del manufatto;
-il Comune aveva pretermesso ogni valutazione circa la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria;
-l’ordinanza di demolizione assegnava un termine di soli 30 giorni per l’esecuzione;
-il provvedimento non era motivato ed era carente di adeguata istruttoria;
-la sanzione andava censurata per disparità di trattamento, in quanto gli altri due appartamenti situati allo stesso livello del manufatto sanzionato non era stati destinatari di nessuna sanazione.
Chiedeva, altresì, condannarsi il Comune al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo provvedimento.
In conclusione, il ricorso andava accolto.
Si costituiva in giudizio il Comune di Roma contestando l’infondatezza delle avverse censure ed insistendo per il rigetto del ricorso.
In particolare, il Comune, dopo aver eccepito l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale, per essere la presente controversia devoluta alla competenza territoriale del T.a.r Lazio, deduceva che l’immobile sanzionato era stato eseguito in totale difformità dalla concessione edilizia che prevedeva, espressamente, che il seminterrato non poteva essere destinato ad uso abitativo; il mutamento di destinazione strutturale, quindi, avrebbe necessitato di regolare permesso di costruire.
Aggiungeva che la sanzione era stata legittimamente emanata nei confronti della ricorrente, attuale proprietaria dell’appartamento, che il tempo trascorso tra la sua emanazione e la realizzazione dell’abuso doveva considerarsi irrilevante costituendo la repressione degli abusi edilizi attività vincolata e sempre giustificata dalla necessità di ripristinare la legalità.
Infine, il provvedimento gravato risultava congruamente motivato.
Il sig. De Benedetti Francesco interveniva in giudizio con memoria depositata in data 12.02.2008, insistendo per il rigetto del ricorso.
La ricorrente depositava ulteriori note difensive nelle quali deduceva l’irritualità della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Comune e l’inammissibilità dell’atto di intervento in quanto effettuato con memoria solo depositata e non notificata.
Il Tribunale, con ordinanza del 14 02 2008, accoglieva l’istanza cautelare.
All’udienza del 18 maggio 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio ritiene che la mera eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dal Comune resistente con memoria del 15 aprile 2016, non valga a spostare la competenza di questo Tribunale in favore del Ta.r Lazio, atteso che il nuovo regime processuale concernente il rilievo della incompetenza territoriale, operante solo per i giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, deve ritenersi inapplicabile al ricorso in esame, notificato in data 5 novembre 2007 e depositato in data 23 novembre 2007. (Cons. Stato Ad Plen n. 1/2007, n. 572007, 672007, 13/2007).
Quanto all’intervento ad opponendum spiegato dal sig. De Benedetti Francesco, se ne deve rilevare l’inammissibilità perché spiegato irritualmente con memoria depositata in data 12.02.2008 e non notificata.
Quanto al merito delle censure proposte dalla ricorrente, il Collegio le ritiene fondate per le ragioni che seguono.
Nel caso in esame, la ricorrente ha dimostrato che l’unità immobiliare oggetto della gravata sanzione era pervenuta già al primo titolare, sig. Giovanni Noris, quale appartamento, con atto notarile n. 65079 e che come tale era stato da lei acquistato con atto pubblico del 23.04.2003; l’immobile, poi, era sempre stato accatastato al Comune di Roma come appartamento; di tali circostanze, del resto, né da atto lo stesso Comune nel corpo del provvedimento gravato.
[b]Ha evidenziato, poi, che il lunghissimo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso (1950) alla emanazione della sanzione (2007) determinava la necessità di una più compiuta motivazione del provvedimento quanto alle ragioni di pubblico interesse sottese della demolizione del manufatto in comparazione con l’interesse del privato alla sua conservazione.[/b]
Tali circostanze, quindi, giustificavano la piena tutela dell’affidamento ingenerato nella ricorrente nella legittimità del manufatto e rendevano ingiusta ed illegittima la sanzione demolitoria.
Tali considerazioni meritano accoglimento.
Deve ritenersi, infatti, che se è vero che l’ingiunzione di demolizione costituisce una atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, ed è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, è anche vero che, nelle ipotesi di un rilevante lasso di tempo tra la commissione dell’abuso e l’emanazione della sanzione, deve pretendersi, ai fini della legittimità della sanzione stessa, un onere di più approfondita motivazione che indichi, “avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato” (Consiglio di Stato, sez. V, 15/07/2013 n. 3847).
[b]Il fatto, poi, l’immobile era stato sempre accatastato come appartamento, peraltro confermata dallo stesso Comune resistente, e che era stato qualificato come abitazione nei successivi atti pubblici di acquisto sopra indicati, costituiscono circostanze idonee, ad avviso del Collegio, a suffragare la rilevanza di un legittimo affidamento, in capo alla ricorrente, circa la legittimità del manufatto.[/b]
Per tali assorbenti ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, poiché privo di una motivazione, che indichi, “avuto riguardo anche all’entità, alla tipologia e alle caratteristiche dell’abuso compiuto, l’interesse pubblico, evidentemente diverso da quello al mero ripristino della legalità violata, idoneo a giustificare il sacrificio dell’interesse privato contrapposto”. (Consiglio di Stato, sez. VI, 8/04/2016 n. 193).
La domanda risarcitoria va, invece, respinta in quanto formulata genericamente e non supportata da allegazioni né elementi probatori.
La peculiarità della vicenda, unitamente all’accoglimento parziale del ricorso, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento gravato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere
Rita Luce, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 21/09/2016.