Salve,
mi viene chiesto se è da ritenere valido per l'apertura di una palestra per il responsabile tecnico il titolo di studio rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica nel 2001, quindi col vecchio ordinamento. L'art 16 comma 1 del dpgr 42/2016 afferma che "presso ogni palestra opera un responsabile tecnico in possesso del titolo di laurea magistrale (specialistica o con laurea quadriennale del vecchio ordinamento) in scienze motorie", e, se non ricordo male, il vecchio diploma ISEF aveva una durata di 3 anni, ma non mi pare che nel vecchio ordinamento esistesse una laurea quadriennale in scienze motorie. Se così fosse tutti coloro che hanno frequentato l'ISEF non avrebbero più titolo per gestire una palestra, sbaglio?
In attesa del contributo aggiornato dei nostri esperti si segnala sul tema:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+isef+palestra&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=gZriV-quKdOo8wevubC4Bg
Si veda anche:
http://www.studiomattonai.it/circolari/figura-di-responsabile-tecnico-nelle-palestre-in-toscana/
A parere mio non sbagli. Tieni conto della disposizione transitoria del regolamento che citi:
[i]L'articolo 16, comma 1, non si applica alle palestre già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il cui responsabile tecnico sia in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 16, comma 5, del d.p.g.r. 7/R/2007[/i].