Data: 2016-09-21 06:25:18

Area rispetto cimiteriale

Quali sono le distanze da rispettare per l'edificazione rispetto ad un cimitero?

riferimento id:36138

Data: 2016-09-21 07:24:43

Re:Area rispetto cimiteriale


Quali sono le distanze da rispettare per l'edificazione rispetto ad un cimitero?
[/quote]

REGOLA: 200 metri
ECCEZIONI: comunque non meno di 50 metri

Approfondimenti http://www.studiotecnicopagliai.it/vincolo-cimiteriale-inedificabilita-deroghe/

[color=red][b]R.D. 27/07/1934, n. 1265 - Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie
Art. 338[/b][/color]
I cimiteri devono essere collocati alla distanza di [color=red][b]almeno 200 metri dal centro abitato[/b][/color]. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di [color=red][b]200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale[/b][/color], quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. (478)
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma. (479) (484)
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa (480) fino a lire 200.000 (481) e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.
Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: (482)
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. (483)
Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. (482)
All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. (482)
(478) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, L. 30 marzo 2001, n. 130 e, successivamente, così sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. a), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(479) Comma aggiunto dall'art. unico, L. 4 dicembre 1956, n. 1428.
(480) Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda.
(481) Importo elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e , successivamente, dagli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per l'importo minimo della sanzione, vedi l'art. 10, L. 24 novembre 1981, n, 689.
(482) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. b), L. 1° agosto 2002, n. 166
(483) Comma modificato dall'art. 1, L. 17 ottobre 1957, n. 983 e, successivamente, così sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. b), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(484) Sui cimiteri di guerra, vedi, anche, il D.Lgs.Lgt. 5 luglio 1945, n. 429 e la L. 9 gennaio 1951, n. 204.

riferimento id:36138
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it