Data: 2016-09-21 06:01:35

Il Condono edilizio non blocca l'azione per violazione delle distanze

Il Condono edilizio non blocca l'azione per violazione delle distanze tra costruzione

[b]La sentenza della Seconda Sezione n. 18244 del 16.9.2016.[/b]

[i]"In tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'art. 873 c.c., il condono edilizio, esplicando i suoi effetti sul piano dei rapporti pubblicistici tra P.A. e privato costruttore, non ha incidenza nei rapporti tra privati, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 872 c.c. per le violazioni delle distanze previste dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici".[/i]

È questo il principio sancito dalla Seconda Sezione della [color=red][b]Corte di Cassazione nella sentenza n. 18244 pubblicata il 16.9.2016[/b][/color] nella quale, peraltro, si richiama anche l'orientamento più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui quando [i]"i regolamenti edilizi comunali stabiliscano una distanza minima assoluta tra costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile, detta prescrizione deve intendersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta, con conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine e, quindi, della operatività del criterio cosiddetto della prevenzione".[/i]

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/settembre/1474396857125.html

riferimento id:36137
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it