Nuove norme sulla PATENTE NAUTICA - (GU n.220 del 20-9-2016)
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[b]MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 agosto 2016, n. 182 [/b]
[color=red][b]Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la
convalida della patente nautica, previsti dall'Allegato I, paragrafo
3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29
luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
concernente il codice della nautica da diporto. (16G00195) [/b][/color]
(GU n.220 del 20-9-2016)
Vigente al: 20-10-2016
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, IL MINISTRO DELLA DIFESA, IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL
MINISTRO DELLA SALUTE, E IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE
AUTONOMIE
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice
della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (parte navigazione marittima);
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni,
recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto, in particolare l'articolo 65, del predetto decreto;
Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento
di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), ed in
particolare l'allegato I, paragrafo 3;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', sezione III,
reso nella seduta del 15 marzo 2011, nel quale il predetto organo
consultivo ha rappresentato l'opportunita' di modificare i requisiti
visivi per il rilascio e la convalida delle patenti nautiche previsti
dal predetto allegato I;
Ritenuto di modificare l'allegato in parola in conformita' al
predetto parere;
Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell'adunanza del 9 luglio 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. 24088 del 17 giugno 2016) cosi' come attestata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. 6709 del 28 giugno
2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Requisiti visivi e uditivi
1. Il paragrafo 3 dell'allegato I al decreto 29 luglio 2008, n.
146, e' sostituito dal seguente:
«PARAGRAFO 3
REQUISITI VISIVI E UDITIVI
A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche
l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una
sensibilita' cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con
sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuita'
visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni,
o diabetici, o affetti da glaucoma o da neurootticopatie, o da
cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, deve essere
accertata la sensibilita' al contrasto spaziale, che almeno in un
occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del
6%.
B. In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere
un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus
nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con
correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con
correzione di occhiali purche', in caso di visus corretto per vizio
miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, la differenza di
rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e
positiva non sia superiore a tre diottrie.
I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un
visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di
qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.
C. In caso di necessita' di correzione ottica, gli occhiali
utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad
evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In
caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati
occhiali di protezione con lenti neutre.
D. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali
endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in
sede di visita come visus naturale. La validita' della patente non
puo' eccedere i cinque anni.
E. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se
l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo
visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad
esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti nautiche non sono
rilasciate ne' convalidate se l'interessato e' colpito da diplopia.
F. In caso di trapianto corneale, la validita' della patente non
puo' eccedere i cinque anni.
G. Nel caso in cui e' accertata l'esistenza di una malattia
sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od
aggravare danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione
medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in
oculistica, puo' limitare la validita' della patente a due anni.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche
occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la
voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri
di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio
che sente di meno.
I. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono
richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi
e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati
almeno nel IV decile della scala decilica».
Art. 2
Modello di certificato medico e dichiarazione sostitutiva del
certificato anamnestico
1. L'annesso I e l'annesso II dell'allegato I al decreto 29 luglio
2008, n. 146, sono sostituiti rispettivamente dall'Annesso I e
dall'Annesso II al presente decreto.
Art. 3
Revisione dei provvedimenti di revoca
1. Coloro ai quali, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore
del decreto 29 luglio 2008, n. 146, e l'entrata in vigore del
presente decreto, sia stata revocata la patente nautica
esclusivamente per difetto dei requisiti visivi possono chiedere agli
uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca entro un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35, 36 e 37 del
decreto 29 luglio 2008, n. 146, deve essere nuovamente comprovato
secondo le norme vigenti.
3. La previsione di cui al comma 1 e' portata a conoscenza delle
associazioni di categoria e delle associazioni dilettantistiche del
comparto nautico da diporto, nonche' e' pubblicata sui siti
istituzionali degli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del
codice della navigazione, a cura del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 agosto 2016
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro della difesa
Pinotti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Giannini
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Costa
Costa
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 3006
Annesso 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso 2
Parte di provvedimento in formato grafico